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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 485/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante dell'omonima ditta, Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Valdengo (BI), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso in appello, dall'avv. Irina
Mullishi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza della Vittoria,
n. 2
Appellante
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gaetano Raffa, presso il cui studio, in Milano, al civico 14/A di Via Fogazzaro è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria di costituzione resa su foglio separato ex art. 83, co.3, c.p.c.
Appellato
Oggetto: Ingiunzione in materia di lavoro.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 15.10.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 20.2.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 30 aprile 2021 e ritualmente notificato, ha CP_1
CP_ convenuto in giudizio la in persona del titolare Parte_1
deducendo in fatto le circostanze di seguito indicate. Il ricorrente ha affermato di essere un autista con esperienza quarantennale;
di aver effettuato il giorno 16.10.2020 un
1 colloquio di lavoro con;
di essersi recato il giorno 17.10.2020 presso Parte_1 il deposito di Opera “per iniziare la prova in affiancamento” con il sig. , Per_1
dipendente della convenuta;
di essersi messo alla guida del furgone Iveco Daily 15 e di essersi occupato di scarico e consegna merci;
di aver sottoscritto, solo nella mattinata del 19 ottobre 2020, un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi, retrodatato al 15 ottobre e con efficacia dal giorno 16 ottobre;
di aver ricevuto dal l'indicazione di attendere le consegne di lavoro per il giorno successivo nel Per_1
pomeriggio; di aver ricevuto, per contro, verso le ore 17,00 del lunedì 19 ottobre 2020, un messaggio whatsapp riferibile al datore di lavoro, con il quale gli era comunicato l'unilav di cessazione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova.
Il ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno lamentando CP_1
l'illegittimità del recesso per due ordini di ragioni: a) l'esiguità del periodo di prova, avendo egli lavorato soltanto nel giorno di sabato 17 ottobre 2020; b) l'aver iniziato il rapporto di lavoro senza la preventiva stipulazione del contratto contenente il patto di prova, con “conseguente ulteriore profilo di illegittimità sia del patto di prova che del recesso”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare l'ex datore di lavoro al risarcimento del danno, risarcimento commisurato alle retribuzioni che egli avrebbe percepito sino al termine finale di efficacia del contratto di lavoro o, in subordine, sino al termine finale del periodo di prova, e al pagamento della retribuzione maturata e non percepita in relazione all'unica giornata effettivamente lavorata.
, con comparsa in data 21 ottobre 2021, si è costituito in giudizio Parte_1
contestando il fondamento delle pretese del ricorrente, difendendo la correttezza del proprio operato e chiedendo quindi la reiezione del ricorso assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il , in particolare, ha negato che il contratto fosse stato sottoscritto il Pt_1
19.10.2020; ha sostenuto che il iniziò a rendere la prestazione lavorativa, in CP_1
prova, in data 16 ottobre 2020M -che, in detta occasione, il lavoratore, al quale non venne assegnato un furgone, ma un camion di 70 q.li, era “apparso da subito impacciato e in difficoltà a fare le manovre nell'ampio piazzale in cui era parcheggiato il mezzo”; -che il lavoratore “facendo retromarcia era finito su un'aiuola con pietre appuntite”; -che il aveva informato l'azienda dell'accaduto esprimendo un Per_1
giudizio negativo sulle capacità del ricorrente nella conduzione del mezzo e ricordando di aver quindi lui stesso (il ) guidato il mezzo per il resto della giornata;
-che, a Per_1
2 fronte di tale episodio, ritenuto quale indice dell'incapacità del a svolgere le CP_1
mansioni di autista, era stato comminato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
-che, in base a tali elementi, il licenziamento si sarebbe dovuto ritenere del tutto corretto e che, pertanto, il ricorso si sarebbe dovuto rigettare.
Il Tribunale, con sentenza in data 11. 9.2024 (n. 162/2024), in accoglimento del ricorso, ha condannato a pagare al ricorrente, , la Parte_1 Controparte_1 somma lorda di € 4.911,47, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo e a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza del Tribunale ha interposto appello, cui ha Parte_1
resistito il CP_1
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha articolato la motivazione della decisione, riprendendo ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del Supremo Collegio, n. 31159/2018, che, sulla scorta della propria interpretazione1 ha considerato la disciplina del contratto con assunzione in prova tenendo conto delle disposizioni dell'art. 2096 cod. civ.2 La disciplina è integrata dall'art. 10 della L. 604/1966, la quale pone un limite ai licenziamenti comminati ai lavoratori in prova decorsi sei mesi o in caso di assunzione definitiva.
Il primo giudice ha anche richiamato i limiti del sindacato sul recesso datoriale, così come delineati dalla Corte costituzionale (Corte cost. 22.12.1980, n.189), la quale nel ritenere infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, co. 3, cod. civ e 10
L. 604/1966 (sulla mancanza dell'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento del lavoratore in prova), ha evidenziato l'obbligo delle parti a “consentire di fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” (art. 2096, co. 2, cod. civ.), ricavandone «un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può essere efficacemente contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato»
(…) in generale ha affermato che «la discrezionalità dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento a un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale».
Ha quindi richiamato l'orientamento di legittimità per il quale «L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934 del 2015; Id. n. 17767 del 2009; Id.
n. 15960 del 2005)». E pertanto si è ritenuto «non configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova» e la ricorrenza di questa situazione «nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova
(Cass. n. 2228 del 1999; Id. n. 2631 del 1986) o espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. 10618 del 2015; Id. n. 25301 del 2007; Id. n. 15342 del
2001; Id. n.200 del 1986», oltre ai casi in cui il recesso risulti frutto di perseguimento di finalità illecite (per tutte, Cass. n. 21586 del 2008), ovvero a quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo a inficiare il recesso (c. Cass. n. 402 del 1998).
In applicazione degli esposti principi, il Tribunale ha affermato la fondatezza della domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso per esiguità della prova (vizio funzionale), rilevando che il datore di lavoro si è reso inadempiente all'obbligo, derivante dal patto accessorio, di consentire al lavoratore di utilmente espletare la prova.
Il giudice ha osservato, in particolare, come, anche a voler ritenere dimostrato che il ricorrente avesse avuto difficoltà nell'effettuare le manovre di guida ed eseguendo la retromarcia avesse condotto il mezzo sopra a un'aiuola, ciò non consentirebbe di ritenere che le obbligazioni derivanti dal patto di prova siano state correttamente adempiute dal datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto consentire al lavoratore
4 l'ulteriore – anche se breve – espletamento della mansione, invece di negare al dopo la presunta errata manovra, di guidare, essendo il mezzo stato CP_1
condotto, per tutta la giornata, dal;
ha rilevato come ogni autista possa Per_1
incorrere in errori di esecuzione delle manovre di guida, senza, per ciò solo, nel caso di un fatto non particolarmente significativo, essere soggetto a una valutazione, in contrasto con l'art. 1375 cod. civ. di inadeguatezza.
A fronte della ritenuta inadeguatezza delle modalità dell'esperimento al fine di accertare le capacità del prestatore in prova, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento (rectius, il recesso) disposto dal datore di lavoro e quindi meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno.
In merito all'entità del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto di accogliere solo la domanda azionata in subordine, in assenza di prova di danno presupposto della richieste di retribuzioni non percepite fino al termine finale di efficacia del contratto, in assenza di prova che, al termine della prova il contratto avrebbe acquisito stabilità per i mesi seguenti;
ha ritenuto ricorrere la prova presuntiva dell'esistenza di danno commisurato alle retribuzioni non percepite fino al termine del periodo di prova, della durata di due mesi;
il giudice ha ritenuto che, avendo le parti pattuito il periodo di un bimestre quale tempo di prova, qualora il datore di lavoro non si fosse reso inadempiente, il contratto presumibilmente non si sarebbe risolto prima dello spirare del periodo;
ha ammesso la richiesta di esibizione del CU del lavoratore, in assenza di allegazioni in tema di aliunde perceptum da parte del;
ha accolto la domanda Pt_1 di condanna al pagamento dell'importo corrispondente alla retribuzione dell'unico giorno lavorato, a fronte della prova del titolo e dell'allegazione del mancato pagamento.
In ordine al quantum, ha basato la decisione sul conteggio formulato dal ricorrente, in assenza di valide contestazioni da parte della ditta resistente.
2. I motivi di doglianza.
ha censurato la sentenza proponendo tre motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato appieno il rapporto tra la libertà di recesso contrattuale e l'obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore di eseguire la prova che forma oggetto del patto, essendosi limitato a considerare solamente la circostanza per la quale l'esperimento della prova avrebbe avuto durata troppo breve per valutare l'idoneità del lavoratore.
5 Il primo giudice avrebbe trascurato di prendere in esame il fatto che il lavatore non fosse riuscito a fare delle semplici manovre (alla guida di un mezzo di 70 q.li) in un piazzale molto ampio e che, da tale condotta, il lavoratore che lo affiancava (sig.
) avrebbe prudentemente ritenuto non idoneo alla guida il ricorrente, Per_1
sollevandolo dalla mansione di condurre il mezzo su strada, onde scongiurare conseguenze dannose.
Nella specie, il giudice avrebbe trascurato l'esito negativo dell'esperimento, condotto su mezzo aziendale (del valore di € 100.000,00) e finalizzato ad accertare la capacità di conduzione di un mezzo pesante e si sarebbe limitato a vagliare soltanto l'esiguità del tempo di prova.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo all'illegittimità del licenziamento e sostiene che il giudice avrebbe violato il riparto dell'onere della prova che incombe sull'attore, il quale deve dimostrare che il licenziamento è stato determinato da cause estranee alla prova e anche -e soprattutto- di aver “superato” la prova, tanto da poter essere risarcito.
Ad avviso dell'appellante la brevità del periodo di prova e l'allegazione del fatto che il nel corso della propria carriera di lavoro, avesse condotto mezzi pesanti e CP_1 guidato anche degli autobus non sarebbero idonei a ritener assolto l'onere della prova da parte del lavoratore.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda subordinata di parte ricorrente, senza indagare in ordine all'effettività del danno subìto.
Secondo il , il non avrebbe allegato, né provato, alcun danno in Pt_1 CP_1
relazione al recesso datoriale, né avrebbe correttamente valutato la circostanza che il periodo di prova non deve essere necessariamente portato a termine;
lamenta quindi che sia stato liquidato, a favore del un importo non dovuto, in assenza di CP_1
allegazione e prova del danno.
In merito al pagamento della giornata di lavoro, il ha eccepito di non aver Pt_1 effettuato l'erogazione del dovuto assumendo che il non gli avrebbe CP_1
comunicato, nonostante le richieste, le proprie coordinate bancarie.
I primi due motivi essendo logicamente connessi sono esaminati in via congiunta.
Le doglianze in esame sono infondate e devono essere disattese perché non si confrontano e non superano le argomentazioni svolte dal primo giudice.
6 Ad avviso del Collegio le critiche della ditta ricorrente non meritano accoglimento, risultando chiaramente convincente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è noto, il patto di prova - quale clausola speciale apposta al contratto di lavoro al momento dell'assunzione - è funzionalmente destinato alla verifica sia delle qualità professionali, sia del comportamento e della personalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, prima che il vincolo contrattuale divenga definitivo.
A fronte dell'orientamento secondo il quale il recesso in prova, anche dopo la disciplina limitativa dei licenziamenti L. 15.7.1966, n. 604 e L. 20.5.1970, n. 300, non doveva essere motivato ed era, quindi, del tutto libero ed insindacabile (cfr. ex plurimis: Cass.
2737/72; Id. 400/78), si erano contrapposte posizioni differenziate.
Da una parte, invertendo la tradizionale prospettiva secondo cui il terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. sancisce la regola generale del recesso libero in ogni momento del periodo di prova, salvo il caso nel quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano ritenuto di dover fissare un termine minimo di durata, si è sostenuto "che la regola generale è la normale irrecedibilità dal rapporto in prova (allorché sia fissato per un periodo di tempo determinato), mentre l'eccezione o comunque la regola particolare
è quella della recedibilità anche prima del raggiungimento del termine, nel senso che questa deve formare oggetto di specifica pattuizione delle parti nell'esercizio della propria autonomia". In tal modo, la mancanza di una precisa indicazione da parte dei contraenti in merito alla durata minima dell'esperimento è stata intesa come volontà di far coincidere il tempo minimo necessario per la valutazione la durata massima della prova: di conseguenza, per tutta la durata del periodo di prova si è ritenuto precluso alle parti il ricorso alla facoltà di recesso.
Questi rilievi presuppongono, come è evidente, che la prova indicata nel patto collegato al contratto di lavoro sia esperita lungo un tempo adeguato a formulare una valutazione ponderata del lavoratore da parte del datore di lavoro.
È solo in relazione a detti presupposti che può ritenersi bilanciata la non necessità di motivazione del recesso intimato nel corso del periodo di prova, in relazione alla natura discrezionale del medesimo.
Infatti, l'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova, deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che
7 la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.
La clausola di irrecedibilità temporanea, prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ., verrebbe, così, a permeare l'intero arco temporale della prova, salvo esplicita pattuizione contraria delle parti (assente nel caso di specie).
Previo riferimento alla giurisprudenza di legittimità di cui sopra, il primo Giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità sopra indicata, ha considerato come la discrezionalità del recesso datoriale nel periodo di prova sia stata sottoposta al vaglio di costituzionalità. Sul punto ha rilevato che la Corte Costituzionale, respinte le ordinanze di rimessione3, ha affermato la legittimità del potere di recesso sottoponendolo a ben definiti limiti4.
La Corte ha posto al centro del proprio ragionamento la disposizione del secondo comma dell'art. 2096, che sancisce l'obbligo delle parti "a consentire ed a fare
l'esperimento che forma oggetto del patto di prova", disposizione che esprime efficacemente la funzione economico-sociale dell'istituto. E da essa sono stati enucleati alcuni limiti alla discrezionalità dell'imprenditore nel recesso, individuati nella necessità di una completa valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Per questa ragione, il recesso viene considerato illegittimo ogni qual volta non sia stata consentita l'effettuazione dell'esperimento, oppure l'esperimento non abbia avuto durata adeguata o, ancora, sia stato positivamente superato dal lavoratore, nonché tutte le volte che sia imputabile ad un motivo illecito. È stato osservato, a quest'ultimo riguardo, che il motivo illecito ben può essere individuato in una delle ipotesi tipizzate dalla legge: il licenziamento originato da motivi politici sindacali o religiosi, oppure per ragioni inerenti al sesso, alla razza o alla lingua del lavoratore.
La sindacabilità del licenziamento è stata ammessa anche "in assenza di una motivazione o in presenza di una diversa motivazione", però l'onere della prova è posto a carico del lavoratore, il quale, nel momento in cui chiederà il sindacato del giudice sulla legittimità del recesso, dovrà dimostrare la mancata o inadeguata effettuazione dell'esperimento o il suo superamento o, infine, l'esistenza di un motivo illecito.
8 A tale opinione ha, da subito, dato ampia adesione la giurisprudenza di legittimità5.
Tuttavia, ferma restando la normale insindacabilità, da parte del giudice, del recesso del datore di lavoro nel rapporto in prova, la stessa giurisprudenza ha introdotto un correttivo, affermando che il recesso dell'imprenditore nel corso del periodo di prova - che è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali - è illegittimo ove
(come nella specie) l'esperimento non si sia realizzato per l'inadeguatezza della durata della prova6.
Il primo Giudice ha infatti motivato, rilevando sul punto come – in base agli elementi di fatto pacificamente acquisiti in causa – il ricorrente, dopo aver eseguito una sola manovra di movimentazione del mezzo a lui affidato nel parcheggio (culminato con l'arresto del mezzo su “un'aiuola con pietre appuntite7”), non sia stato adibito alla guida per tutta la (sola) giornata di lavoro da parte del sig. (autista cui era stato Per_1 affidato il compito di svolgere l'affiancamento).
È del tutto evidente che le modalità di esecuzione dell'esperimento non siano state tali da consentire il vaglio dell'attitudine e della capacità di guida del mezzo da parte del il quale, di fatto, non è stato messo in condizione di eseguire nemmeno un CP_1
piccolo tratto di guida del mezzo a lui affidato, essendogliene stata inibita la conduzione dopo la sola esecuzione di una manovra in un parcheggio, di cui .
Tale mancanza vanifica la causa del patto di prova, non potendosi ritenere accertate le capacità del lavoratore in funzione dell'entità della prestazione richiesta. Infatti, così come ritenuto anche più di recente8 dal Supremo Collegio «(…) Non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità “ad nutum” del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare le capacità lavorative del prestatore in prova, sul quale grava il relativo onere probatorio».
Tali ragioni, esposte dal Tribunale nell'impugnata sentenza, non sono state scalfite dai primi due motivi di appello, posto che, da un lato, è certo che la prova si sia svolta nei termini sopra indicati che, tanto sul piano dei contenuti dell'esperimento, quanto su quello della durata, risultano riduttivi e chiaramente insufficienti allo scopo;
dall'altro, è indubbio che il giudice abbia assunto la decisione ponderando le allegazioni di parte
9 convenuta che, per sé, si rivelano tali da supportare la propria tesi dell'inadeguatezza dell'esperimento.
Quanto al terzo motivo, concernente la pretesa erroneità della sentenza con riferimento al risarcimento del danno vagliato dal Tribunale, si rileva che, secondo quanto stabilito dal Supremo Collegio, appare corretta in tal caso l'applicazione della tutela risarcitoria, in base all'assunto, ritenuto pacifico dagli interpreti, secondo il quale
«il recesso in periodo di prova soggiace a un regime diverso da quello riservato al licenziamento individuale9».
Fermo restando che, in base ai principi generali, è esclusa la possibilità di prosecuzione dell'esperimento oggetto del contenzioso, la corretta misura del risarcimento ben può essere ritenuta quella indicata dal primo giudice.
Appare corretto ritenere, infatti, che il lavoratore – se posto nelle condizioni di espletare la prova – avrebbe verosimilmente potuto percepire le retribuzioni correlate al periodo di due mesi, indicato per la prova. Di qui, l'inferenza della presunzione di danno in pari misura, in assenza di allegazione e prova di svolgimento di attività lavorativa retribuita nel periodo e di estratto conto INPS, attestante il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del dal 19.10.2020 all'aprile 2021 (doc. 2 fasc. I grado Pt_2
. CP_1
In ordine alla giornata di lavoro non pagata, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il ricorrente ha inviato via whatsapp, in data 14.12.2023 (doc. 7) la comunicazione del proprio Iban, di cui risulta lettura e spunta da parte della ditta, con allegata risposta.
In base alle esposte argomentazioni, le doglianze proposte con l'atto di appello dalla devono quindi essere rigettate. Parte_1
3. Le spese.
Le spese del gravame seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ditta nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e delle questioni oggetto di causa.
Le spese, così liquidate, sono distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta.
10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si dà atto che, per mero lapsus calami, in dispositivo è stata indicata la data del 6 marzo 2025, in luogo di quella corretta del 5 marzo 2025 e che, pertanto, è a quest'ultima che deve farsi riferimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rif. a Cass. n. 26679 del 2019. 2 Per il quale: “Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore”.
3 3 Cfr. Corte Cost. sent. n. 204 del 1976. 4 Cfr. Corte cost. 22.12.1980, n. 189. 5 V. tra le tante: Cass. 1508/1984; Id. 233/1985; Id. 7536/1987; Id.6096/1998; Id. 9304/1996 e altre. 6 Cfr. Cass. 9304/1996 e da ultimo Cass. 2833/2024. 7 Affermazione della . Parte_1 8 Cfr. Cass. 13.9.2006, n. 19558 e Cass. 13.8.2008, n. 21586. 9 Cfr. Cass. 29208/2019 e conf. Cass. 31159/2018.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 485/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante dell'omonima ditta, Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Valdengo (BI), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso in appello, dall'avv. Irina
Mullishi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza della Vittoria,
n. 2
Appellante
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gaetano Raffa, presso il cui studio, in Milano, al civico 14/A di Via Fogazzaro è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria di costituzione resa su foglio separato ex art. 83, co.3, c.p.c.
Appellato
Oggetto: Ingiunzione in materia di lavoro.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 15.10.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 20.2.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 30 aprile 2021 e ritualmente notificato, ha CP_1
CP_ convenuto in giudizio la in persona del titolare Parte_1
deducendo in fatto le circostanze di seguito indicate. Il ricorrente ha affermato di essere un autista con esperienza quarantennale;
di aver effettuato il giorno 16.10.2020 un
1 colloquio di lavoro con;
di essersi recato il giorno 17.10.2020 presso Parte_1 il deposito di Opera “per iniziare la prova in affiancamento” con il sig. , Per_1
dipendente della convenuta;
di essersi messo alla guida del furgone Iveco Daily 15 e di essersi occupato di scarico e consegna merci;
di aver sottoscritto, solo nella mattinata del 19 ottobre 2020, un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi, retrodatato al 15 ottobre e con efficacia dal giorno 16 ottobre;
di aver ricevuto dal l'indicazione di attendere le consegne di lavoro per il giorno successivo nel Per_1
pomeriggio; di aver ricevuto, per contro, verso le ore 17,00 del lunedì 19 ottobre 2020, un messaggio whatsapp riferibile al datore di lavoro, con il quale gli era comunicato l'unilav di cessazione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova.
Il ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno lamentando CP_1
l'illegittimità del recesso per due ordini di ragioni: a) l'esiguità del periodo di prova, avendo egli lavorato soltanto nel giorno di sabato 17 ottobre 2020; b) l'aver iniziato il rapporto di lavoro senza la preventiva stipulazione del contratto contenente il patto di prova, con “conseguente ulteriore profilo di illegittimità sia del patto di prova che del recesso”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare l'ex datore di lavoro al risarcimento del danno, risarcimento commisurato alle retribuzioni che egli avrebbe percepito sino al termine finale di efficacia del contratto di lavoro o, in subordine, sino al termine finale del periodo di prova, e al pagamento della retribuzione maturata e non percepita in relazione all'unica giornata effettivamente lavorata.
, con comparsa in data 21 ottobre 2021, si è costituito in giudizio Parte_1
contestando il fondamento delle pretese del ricorrente, difendendo la correttezza del proprio operato e chiedendo quindi la reiezione del ricorso assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il , in particolare, ha negato che il contratto fosse stato sottoscritto il Pt_1
19.10.2020; ha sostenuto che il iniziò a rendere la prestazione lavorativa, in CP_1
prova, in data 16 ottobre 2020M -che, in detta occasione, il lavoratore, al quale non venne assegnato un furgone, ma un camion di 70 q.li, era “apparso da subito impacciato e in difficoltà a fare le manovre nell'ampio piazzale in cui era parcheggiato il mezzo”; -che il lavoratore “facendo retromarcia era finito su un'aiuola con pietre appuntite”; -che il aveva informato l'azienda dell'accaduto esprimendo un Per_1
giudizio negativo sulle capacità del ricorrente nella conduzione del mezzo e ricordando di aver quindi lui stesso (il ) guidato il mezzo per il resto della giornata;
-che, a Per_1
2 fronte di tale episodio, ritenuto quale indice dell'incapacità del a svolgere le CP_1
mansioni di autista, era stato comminato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
-che, in base a tali elementi, il licenziamento si sarebbe dovuto ritenere del tutto corretto e che, pertanto, il ricorso si sarebbe dovuto rigettare.
Il Tribunale, con sentenza in data 11. 9.2024 (n. 162/2024), in accoglimento del ricorso, ha condannato a pagare al ricorrente, , la Parte_1 Controparte_1 somma lorda di € 4.911,47, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo e a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza del Tribunale ha interposto appello, cui ha Parte_1
resistito il CP_1
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha articolato la motivazione della decisione, riprendendo ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del Supremo Collegio, n. 31159/2018, che, sulla scorta della propria interpretazione1 ha considerato la disciplina del contratto con assunzione in prova tenendo conto delle disposizioni dell'art. 2096 cod. civ.2 La disciplina è integrata dall'art. 10 della L. 604/1966, la quale pone un limite ai licenziamenti comminati ai lavoratori in prova decorsi sei mesi o in caso di assunzione definitiva.
Il primo giudice ha anche richiamato i limiti del sindacato sul recesso datoriale, così come delineati dalla Corte costituzionale (Corte cost. 22.12.1980, n.189), la quale nel ritenere infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, co. 3, cod. civ e 10
L. 604/1966 (sulla mancanza dell'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento del lavoratore in prova), ha evidenziato l'obbligo delle parti a “consentire di fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” (art. 2096, co. 2, cod. civ.), ricavandone «un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può essere efficacemente contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato»
(…) in generale ha affermato che «la discrezionalità dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento a un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale».
Ha quindi richiamato l'orientamento di legittimità per il quale «L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934 del 2015; Id. n. 17767 del 2009; Id.
n. 15960 del 2005)». E pertanto si è ritenuto «non configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova» e la ricorrenza di questa situazione «nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova
(Cass. n. 2228 del 1999; Id. n. 2631 del 1986) o espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. 10618 del 2015; Id. n. 25301 del 2007; Id. n. 15342 del
2001; Id. n.200 del 1986», oltre ai casi in cui il recesso risulti frutto di perseguimento di finalità illecite (per tutte, Cass. n. 21586 del 2008), ovvero a quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo a inficiare il recesso (c. Cass. n. 402 del 1998).
In applicazione degli esposti principi, il Tribunale ha affermato la fondatezza della domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso per esiguità della prova (vizio funzionale), rilevando che il datore di lavoro si è reso inadempiente all'obbligo, derivante dal patto accessorio, di consentire al lavoratore di utilmente espletare la prova.
Il giudice ha osservato, in particolare, come, anche a voler ritenere dimostrato che il ricorrente avesse avuto difficoltà nell'effettuare le manovre di guida ed eseguendo la retromarcia avesse condotto il mezzo sopra a un'aiuola, ciò non consentirebbe di ritenere che le obbligazioni derivanti dal patto di prova siano state correttamente adempiute dal datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto consentire al lavoratore
4 l'ulteriore – anche se breve – espletamento della mansione, invece di negare al dopo la presunta errata manovra, di guidare, essendo il mezzo stato CP_1
condotto, per tutta la giornata, dal;
ha rilevato come ogni autista possa Per_1
incorrere in errori di esecuzione delle manovre di guida, senza, per ciò solo, nel caso di un fatto non particolarmente significativo, essere soggetto a una valutazione, in contrasto con l'art. 1375 cod. civ. di inadeguatezza.
A fronte della ritenuta inadeguatezza delle modalità dell'esperimento al fine di accertare le capacità del prestatore in prova, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento (rectius, il recesso) disposto dal datore di lavoro e quindi meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno.
In merito all'entità del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto di accogliere solo la domanda azionata in subordine, in assenza di prova di danno presupposto della richieste di retribuzioni non percepite fino al termine finale di efficacia del contratto, in assenza di prova che, al termine della prova il contratto avrebbe acquisito stabilità per i mesi seguenti;
ha ritenuto ricorrere la prova presuntiva dell'esistenza di danno commisurato alle retribuzioni non percepite fino al termine del periodo di prova, della durata di due mesi;
il giudice ha ritenuto che, avendo le parti pattuito il periodo di un bimestre quale tempo di prova, qualora il datore di lavoro non si fosse reso inadempiente, il contratto presumibilmente non si sarebbe risolto prima dello spirare del periodo;
ha ammesso la richiesta di esibizione del CU del lavoratore, in assenza di allegazioni in tema di aliunde perceptum da parte del;
ha accolto la domanda Pt_1 di condanna al pagamento dell'importo corrispondente alla retribuzione dell'unico giorno lavorato, a fronte della prova del titolo e dell'allegazione del mancato pagamento.
In ordine al quantum, ha basato la decisione sul conteggio formulato dal ricorrente, in assenza di valide contestazioni da parte della ditta resistente.
2. I motivi di doglianza.
ha censurato la sentenza proponendo tre motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato appieno il rapporto tra la libertà di recesso contrattuale e l'obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore di eseguire la prova che forma oggetto del patto, essendosi limitato a considerare solamente la circostanza per la quale l'esperimento della prova avrebbe avuto durata troppo breve per valutare l'idoneità del lavoratore.
5 Il primo giudice avrebbe trascurato di prendere in esame il fatto che il lavatore non fosse riuscito a fare delle semplici manovre (alla guida di un mezzo di 70 q.li) in un piazzale molto ampio e che, da tale condotta, il lavoratore che lo affiancava (sig.
) avrebbe prudentemente ritenuto non idoneo alla guida il ricorrente, Per_1
sollevandolo dalla mansione di condurre il mezzo su strada, onde scongiurare conseguenze dannose.
Nella specie, il giudice avrebbe trascurato l'esito negativo dell'esperimento, condotto su mezzo aziendale (del valore di € 100.000,00) e finalizzato ad accertare la capacità di conduzione di un mezzo pesante e si sarebbe limitato a vagliare soltanto l'esiguità del tempo di prova.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo all'illegittimità del licenziamento e sostiene che il giudice avrebbe violato il riparto dell'onere della prova che incombe sull'attore, il quale deve dimostrare che il licenziamento è stato determinato da cause estranee alla prova e anche -e soprattutto- di aver “superato” la prova, tanto da poter essere risarcito.
Ad avviso dell'appellante la brevità del periodo di prova e l'allegazione del fatto che il nel corso della propria carriera di lavoro, avesse condotto mezzi pesanti e CP_1 guidato anche degli autobus non sarebbero idonei a ritener assolto l'onere della prova da parte del lavoratore.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda subordinata di parte ricorrente, senza indagare in ordine all'effettività del danno subìto.
Secondo il , il non avrebbe allegato, né provato, alcun danno in Pt_1 CP_1
relazione al recesso datoriale, né avrebbe correttamente valutato la circostanza che il periodo di prova non deve essere necessariamente portato a termine;
lamenta quindi che sia stato liquidato, a favore del un importo non dovuto, in assenza di CP_1
allegazione e prova del danno.
In merito al pagamento della giornata di lavoro, il ha eccepito di non aver Pt_1 effettuato l'erogazione del dovuto assumendo che il non gli avrebbe CP_1
comunicato, nonostante le richieste, le proprie coordinate bancarie.
I primi due motivi essendo logicamente connessi sono esaminati in via congiunta.
Le doglianze in esame sono infondate e devono essere disattese perché non si confrontano e non superano le argomentazioni svolte dal primo giudice.
6 Ad avviso del Collegio le critiche della ditta ricorrente non meritano accoglimento, risultando chiaramente convincente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è noto, il patto di prova - quale clausola speciale apposta al contratto di lavoro al momento dell'assunzione - è funzionalmente destinato alla verifica sia delle qualità professionali, sia del comportamento e della personalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, prima che il vincolo contrattuale divenga definitivo.
A fronte dell'orientamento secondo il quale il recesso in prova, anche dopo la disciplina limitativa dei licenziamenti L. 15.7.1966, n. 604 e L. 20.5.1970, n. 300, non doveva essere motivato ed era, quindi, del tutto libero ed insindacabile (cfr. ex plurimis: Cass.
2737/72; Id. 400/78), si erano contrapposte posizioni differenziate.
Da una parte, invertendo la tradizionale prospettiva secondo cui il terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. sancisce la regola generale del recesso libero in ogni momento del periodo di prova, salvo il caso nel quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano ritenuto di dover fissare un termine minimo di durata, si è sostenuto "che la regola generale è la normale irrecedibilità dal rapporto in prova (allorché sia fissato per un periodo di tempo determinato), mentre l'eccezione o comunque la regola particolare
è quella della recedibilità anche prima del raggiungimento del termine, nel senso che questa deve formare oggetto di specifica pattuizione delle parti nell'esercizio della propria autonomia". In tal modo, la mancanza di una precisa indicazione da parte dei contraenti in merito alla durata minima dell'esperimento è stata intesa come volontà di far coincidere il tempo minimo necessario per la valutazione la durata massima della prova: di conseguenza, per tutta la durata del periodo di prova si è ritenuto precluso alle parti il ricorso alla facoltà di recesso.
Questi rilievi presuppongono, come è evidente, che la prova indicata nel patto collegato al contratto di lavoro sia esperita lungo un tempo adeguato a formulare una valutazione ponderata del lavoratore da parte del datore di lavoro.
È solo in relazione a detti presupposti che può ritenersi bilanciata la non necessità di motivazione del recesso intimato nel corso del periodo di prova, in relazione alla natura discrezionale del medesimo.
Infatti, l'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova, deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che
7 la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.
La clausola di irrecedibilità temporanea, prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ., verrebbe, così, a permeare l'intero arco temporale della prova, salvo esplicita pattuizione contraria delle parti (assente nel caso di specie).
Previo riferimento alla giurisprudenza di legittimità di cui sopra, il primo Giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità sopra indicata, ha considerato come la discrezionalità del recesso datoriale nel periodo di prova sia stata sottoposta al vaglio di costituzionalità. Sul punto ha rilevato che la Corte Costituzionale, respinte le ordinanze di rimessione3, ha affermato la legittimità del potere di recesso sottoponendolo a ben definiti limiti4.
La Corte ha posto al centro del proprio ragionamento la disposizione del secondo comma dell'art. 2096, che sancisce l'obbligo delle parti "a consentire ed a fare
l'esperimento che forma oggetto del patto di prova", disposizione che esprime efficacemente la funzione economico-sociale dell'istituto. E da essa sono stati enucleati alcuni limiti alla discrezionalità dell'imprenditore nel recesso, individuati nella necessità di una completa valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Per questa ragione, il recesso viene considerato illegittimo ogni qual volta non sia stata consentita l'effettuazione dell'esperimento, oppure l'esperimento non abbia avuto durata adeguata o, ancora, sia stato positivamente superato dal lavoratore, nonché tutte le volte che sia imputabile ad un motivo illecito. È stato osservato, a quest'ultimo riguardo, che il motivo illecito ben può essere individuato in una delle ipotesi tipizzate dalla legge: il licenziamento originato da motivi politici sindacali o religiosi, oppure per ragioni inerenti al sesso, alla razza o alla lingua del lavoratore.
La sindacabilità del licenziamento è stata ammessa anche "in assenza di una motivazione o in presenza di una diversa motivazione", però l'onere della prova è posto a carico del lavoratore, il quale, nel momento in cui chiederà il sindacato del giudice sulla legittimità del recesso, dovrà dimostrare la mancata o inadeguata effettuazione dell'esperimento o il suo superamento o, infine, l'esistenza di un motivo illecito.
8 A tale opinione ha, da subito, dato ampia adesione la giurisprudenza di legittimità5.
Tuttavia, ferma restando la normale insindacabilità, da parte del giudice, del recesso del datore di lavoro nel rapporto in prova, la stessa giurisprudenza ha introdotto un correttivo, affermando che il recesso dell'imprenditore nel corso del periodo di prova - che è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali - è illegittimo ove
(come nella specie) l'esperimento non si sia realizzato per l'inadeguatezza della durata della prova6.
Il primo Giudice ha infatti motivato, rilevando sul punto come – in base agli elementi di fatto pacificamente acquisiti in causa – il ricorrente, dopo aver eseguito una sola manovra di movimentazione del mezzo a lui affidato nel parcheggio (culminato con l'arresto del mezzo su “un'aiuola con pietre appuntite7”), non sia stato adibito alla guida per tutta la (sola) giornata di lavoro da parte del sig. (autista cui era stato Per_1 affidato il compito di svolgere l'affiancamento).
È del tutto evidente che le modalità di esecuzione dell'esperimento non siano state tali da consentire il vaglio dell'attitudine e della capacità di guida del mezzo da parte del il quale, di fatto, non è stato messo in condizione di eseguire nemmeno un CP_1
piccolo tratto di guida del mezzo a lui affidato, essendogliene stata inibita la conduzione dopo la sola esecuzione di una manovra in un parcheggio, di cui .
Tale mancanza vanifica la causa del patto di prova, non potendosi ritenere accertate le capacità del lavoratore in funzione dell'entità della prestazione richiesta. Infatti, così come ritenuto anche più di recente8 dal Supremo Collegio «(…) Non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità “ad nutum” del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare le capacità lavorative del prestatore in prova, sul quale grava il relativo onere probatorio».
Tali ragioni, esposte dal Tribunale nell'impugnata sentenza, non sono state scalfite dai primi due motivi di appello, posto che, da un lato, è certo che la prova si sia svolta nei termini sopra indicati che, tanto sul piano dei contenuti dell'esperimento, quanto su quello della durata, risultano riduttivi e chiaramente insufficienti allo scopo;
dall'altro, è indubbio che il giudice abbia assunto la decisione ponderando le allegazioni di parte
9 convenuta che, per sé, si rivelano tali da supportare la propria tesi dell'inadeguatezza dell'esperimento.
Quanto al terzo motivo, concernente la pretesa erroneità della sentenza con riferimento al risarcimento del danno vagliato dal Tribunale, si rileva che, secondo quanto stabilito dal Supremo Collegio, appare corretta in tal caso l'applicazione della tutela risarcitoria, in base all'assunto, ritenuto pacifico dagli interpreti, secondo il quale
«il recesso in periodo di prova soggiace a un regime diverso da quello riservato al licenziamento individuale9».
Fermo restando che, in base ai principi generali, è esclusa la possibilità di prosecuzione dell'esperimento oggetto del contenzioso, la corretta misura del risarcimento ben può essere ritenuta quella indicata dal primo giudice.
Appare corretto ritenere, infatti, che il lavoratore – se posto nelle condizioni di espletare la prova – avrebbe verosimilmente potuto percepire le retribuzioni correlate al periodo di due mesi, indicato per la prova. Di qui, l'inferenza della presunzione di danno in pari misura, in assenza di allegazione e prova di svolgimento di attività lavorativa retribuita nel periodo e di estratto conto INPS, attestante il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del dal 19.10.2020 all'aprile 2021 (doc. 2 fasc. I grado Pt_2
. CP_1
In ordine alla giornata di lavoro non pagata, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il ricorrente ha inviato via whatsapp, in data 14.12.2023 (doc. 7) la comunicazione del proprio Iban, di cui risulta lettura e spunta da parte della ditta, con allegata risposta.
In base alle esposte argomentazioni, le doglianze proposte con l'atto di appello dalla devono quindi essere rigettate. Parte_1
3. Le spese.
Le spese del gravame seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ditta nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e delle questioni oggetto di causa.
Le spese, così liquidate, sono distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta.
10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si dà atto che, per mero lapsus calami, in dispositivo è stata indicata la data del 6 marzo 2025, in luogo di quella corretta del 5 marzo 2025 e che, pertanto, è a quest'ultima che deve farsi riferimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rif. a Cass. n. 26679 del 2019. 2 Per il quale: “Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore”.
3 3 Cfr. Corte Cost. sent. n. 204 del 1976. 4 Cfr. Corte cost. 22.12.1980, n. 189. 5 V. tra le tante: Cass. 1508/1984; Id. 233/1985; Id. 7536/1987; Id.6096/1998; Id. 9304/1996 e altre. 6 Cfr. Cass. 9304/1996 e da ultimo Cass. 2833/2024. 7 Affermazione della . Parte_1 8 Cfr. Cass. 13.9.2006, n. 19558 e Cass. 13.8.2008, n. 21586. 9 Cfr. Cass. 29208/2019 e conf. Cass. 31159/2018.