Articolo 1 della Legge 8 luglio 1929, n. 1418
Versione
31 agosto 1929
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata l'unita convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Mosconi -
Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 31 agosto 1929