Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvata l'unita convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi -
Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvata l'unita convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi -
Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.