Articolo 21 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 maggio 1963
Art. 21. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1941-42, sono stabiliti nelle seguenti
somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1941-42 (articolo 17) ...... L. 38.718.218,88 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 19) ...... " 8.448.863,90 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " -
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1942 ... L. 47.167.082,78
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963