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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 9780/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024 il ricorrente, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale in godimento dal 2017 e conseguentemente non dovuta la somma di € 27.586,87, vantata dall' a titolo CP_1 di indebito, nonché condannarsi l'istituto convenuto alla restituzione della somma di € 2.342,86, illegittimamente trattenuta.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto in sede di autotutela all'annullamento dell'indebito e precisando che le somme richieste sono incluse nella riliquidazione.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il provvedimento dell' di annullamento dell'indebito CP_1
e restituzione delle somme illegittimamente trattenute è successivo alla data di deposito del ricorso (cfr. all. 4.03.2025), le spese del presente giudizio sono CP_1 poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM CP_1
55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024 il ricorrente, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale in godimento dal 2017 e conseguentemente non dovuta la somma di € 27.586,87, vantata dall' a titolo CP_1 di indebito, nonché condannarsi l'istituto convenuto alla restituzione della somma di € 2.342,86, illegittimamente trattenuta.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto in sede di autotutela all'annullamento dell'indebito e precisando che le somme richieste sono incluse nella riliquidazione.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il provvedimento dell' di annullamento dell'indebito CP_1
e restituzione delle somme illegittimamente trattenute è successivo alla data di deposito del ricorso (cfr. all. 4.03.2025), le spese del presente giudizio sono CP_1 poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM CP_1
55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli