Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15350 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. V.G. 15350/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/12/2024 da
, con l'avv. Canovese Enrico, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Matteis Veronica, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio demandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giorgio Delle Pertiche alle seguenti CONDIZIONI
Con riferimento al piano genitoriale previsto per i figli minori
1
a) il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e li terrà con sé compatibilmente con le eSIenze da salute e scolastiche degli stessi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
- ogni mercoledì, dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, i figli staranno con il padre anche il giovedì, e quindi, dal mercoledì all'uscita di scuola con pernotto fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno trascorse dai figli in uguale misura con la madre e con il padre. Conseguentemente:
- durante le vacanze natalizie: il primo anno i figli trascorreranno con la madre la prima settimana nel periodo dal 23 al 29 dicembre e con il padre il periodo successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio in modo da trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
nell'anno successivo i periodi saranno alternati e così di seguito;
- durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due coniugi in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno e da comunicare all'altro coniuge entro il 31.5 di ogni anno.
- i figli festeggeranno il loro compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre.
Con riferimento alle altre disposizioni patrimoniali a) la casa coniugale, sita in San Giorgio Delle Pertiche (PD) via Cocche 45, per la parte situata al piano primo, indipendente dalla porzione di cui al piano terre, sarà assegnata alla NO
, quale genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda. Il SI. Parte_2 [...]
si impegna a pagare lui stesso tutte le utenze e le spese della porzione della casa Parte_1
coniugale che sarà occupata dalla SI.ra , ordinarie e straordinarie, di ogni tipo, nonché CP_1
a rifornire la moglie della legna/pellet necessaria/o per scaldarsi in casa;
b) il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei tre figli la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat al costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2027;
2 c) alla SI.ra viene concordemente attribuito anche il 100% dell'assegno unico relativo CP_1
ai figli;
d) la vettura Mitsubishi V20 targata ZA690HG rimarrà in proprietà ed uso alla SI.ra
[...]
; CP_1
e) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
f) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
02/02/2000 in San Giorgio Delle Pertiche (PD) e trascritto nel relativo registro al n.1, Parte II, serie C, dell'anno 2000.
Nel giudizio di separazione l'udienza ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c. si è tenuta il 9.1.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata omologata con sentenza n.54 depositata il
10.1.2024.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza del 13.2.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 9.1.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse, salve le condizioni di cui alla lettera d), poiché la stessa, pur essendo volta alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepite dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 02/02/2000 in San Giorgio Delle Pertiche (PD) e CP_1
trascritto nel relativo registro al n.1 parte II, serie C, anno 2000 del Comune di San
Giorgio Delle Pertiche (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente Barbara De Munari
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