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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2017 promossa da:
in persona del Sindaco p.t., con Parte_1
il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone
OPPONENTE
contro in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Iannelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2016 con cui il
Tribunale di Nola gli ingiungeva di pagare, in solido con il Controparte_2
ed in favore della la somma di € Controparte_1
359.375,68, oltre agli interessi, all'ulteriore somma di € 23.526,37 a titolo di interessi legali sui pagamenti già ricevuti ed alle spese di procedura. Il
procedimento monitorio veniva instaurato dalla Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, solo sul presupposto di
[...] CP_1
essere creditrice nei confronti dei comuni ingiunti per la fornitura di servizi di natura socioassistenziale in favore di persone non autosufficienti residenti nell'Ambito Territoriale Sociale NA8 ed a fondamento della pretesa creditoria
2 venivano prodotte alcune fatture. L'opponente, nella presente sede, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando che il soggetto finanziatore del progetto fosse l'Inps e che i crediti ingiunti non erano stati onorati perché legati all'accredito della relativa somma da parte del predetto ente, soggetto finanziatore. In subordine, il Parte_1
eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale dichiarava di aver CP_1
ricevuto da parte del in data 14/07/2017, Parte_1
pagamenti per complessivi € 229.681,18. Pertanto, effettuata la precisazione del credito rimanente nella misura di € 129.694,50 per sorta capitale, l'opposta chiedeva al Tribunale che l'opponente venisse condannato al pagamento dei corrispettivi ancora insoluti oltre ai relativi interessi;
successivamente, con memoria difensiva depositata in data 29/08/2017, la rilevava il CP_1
pagamento in suo favore dell'ulteriore importo di € 26.817,24, sempre ad opera del opponente. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di chiamata del terzo avanzata da parte opponente ed esperita istruttoria orale, in corso di causa la CP_1
esponeva l'integrale soddisfazione del credito litigioso ad opera del CP_2
che nelle more aveva provveduto al pagamento della predetta somma
[...]
residua, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, si evidenzia che la scrivente intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
3 il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
Orbene, alla luce delle dichiarazioni dell'opposta deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno di qualsiasi interesse ad una pronuncia di merito. Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è
il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti,
a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563).
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione
della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno
della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto
suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
4 Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il
Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in
pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto
non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di
quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del
processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una
fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir
meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso”
(Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020, n.2529).
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere deve assumere la forma di sentenza (cfr. Cass. 08/08/1990, n.8000, secondo cui
"Poiché la natura di un provvedimento giudiziale va desunta non già dalla sua
forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, bensì dal
suo intrinseco contenuto, va riconosciuta natura di sentenza al provvedimento
con cui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere (nella
specie, per accettazione, da parte del convenuto, di un emesso provvedimento
di provvisoria reintegrazione dell'attore nel possesso di una servitù di
passaggio) con la conseguenza che detta pronuncia resta suscettibile di
impugnazione, ma non anche di revoca che, ove disposta con un provvedimento
ordinatorio del giudice che aveva emessa quella pronuncia con la disposizione
5 dell'ulteriore proseguimento del giudizio, può essere dichiarata nulla - senza
limiti di tempo - in uno ai provvedimenti che ne siano conseguiti").
Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata da parte opponente, circa una declaratoria di “difetto di legittimazione passiva del Parte_1
, come anche quella del in ordine alla pretesa
[...] Controparte_2
creditoria di controparte, poiché distintamente evocati “in proprio” anziché
nelle spiegate qualità di essi enti in seno all'Ambito Territoriale [...]” (cfr. pag.
1 delle note di trattazione scritta depositate in data 03/03/2025). Difatti, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi, sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass. civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo,
la questione sollevata dall'opponente attiene indubbiamente al merito della controversia, essendo incentrata sulla titolarità passiva del diritto di credito dedotto in giudizio, e, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione, si sostanzia invero più che in un'eccezione in una mera difesa, mirante quindi unicamente a contrastare la domanda attorea negando la propria titolarità
passiva del credito litigioso. Di conseguenza, a fronte della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte dell'opposta,
il cui credito veniva integralmente soddisfatto al di fuori del giudizio in esame,
deve reputarsi verificata la caducazione dell'interesse di entrambe le parti ad
6 agire ed a contraddire nel procedimento de quo ex art. 100 c.p.c., facendo quindi venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia di merito.
In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in relazione alla posizione del Parte_1
in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
[...]
non solo la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma altresì l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione al momento dell'emanazione della sentenza e, pertanto, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto ingiuntivo che deve essere revocato (v. Cass. civ. 13085/2008).
Infine, alla luce dell'esito della controversia, tenuto conto che l'opponente procedeva spontaneamente al pagamento di più della metà della somma ingiunta già prima dell'instaurazione del procedimento, in tal modo palesando la consapevolezza della debenza, da parte sua, di almeno una parte del credito litigioso, si reputa opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte
Costituzionale in data 19 aprile 2018).
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
dispone:
7 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 2778/2016 emesso Parte_1
da questo Tribunale in data 07/12/2016;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Nola, 17/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2017 promossa da:
in persona del Sindaco p.t., con Parte_1
il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone
OPPONENTE
contro in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Iannelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2016 con cui il
Tribunale di Nola gli ingiungeva di pagare, in solido con il Controparte_2
ed in favore della la somma di € Controparte_1
359.375,68, oltre agli interessi, all'ulteriore somma di € 23.526,37 a titolo di interessi legali sui pagamenti già ricevuti ed alle spese di procedura. Il
procedimento monitorio veniva instaurato dalla Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, solo sul presupposto di
[...] CP_1
essere creditrice nei confronti dei comuni ingiunti per la fornitura di servizi di natura socioassistenziale in favore di persone non autosufficienti residenti nell'Ambito Territoriale Sociale NA8 ed a fondamento della pretesa creditoria
2 venivano prodotte alcune fatture. L'opponente, nella presente sede, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando che il soggetto finanziatore del progetto fosse l'Inps e che i crediti ingiunti non erano stati onorati perché legati all'accredito della relativa somma da parte del predetto ente, soggetto finanziatore. In subordine, il Parte_1
eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale dichiarava di aver CP_1
ricevuto da parte del in data 14/07/2017, Parte_1
pagamenti per complessivi € 229.681,18. Pertanto, effettuata la precisazione del credito rimanente nella misura di € 129.694,50 per sorta capitale, l'opposta chiedeva al Tribunale che l'opponente venisse condannato al pagamento dei corrispettivi ancora insoluti oltre ai relativi interessi;
successivamente, con memoria difensiva depositata in data 29/08/2017, la rilevava il CP_1
pagamento in suo favore dell'ulteriore importo di € 26.817,24, sempre ad opera del opponente. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di chiamata del terzo avanzata da parte opponente ed esperita istruttoria orale, in corso di causa la CP_1
esponeva l'integrale soddisfazione del credito litigioso ad opera del CP_2
che nelle more aveva provveduto al pagamento della predetta somma
[...]
residua, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, si evidenzia che la scrivente intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
3 il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
Orbene, alla luce delle dichiarazioni dell'opposta deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno di qualsiasi interesse ad una pronuncia di merito. Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è
il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti,
a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563).
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione
della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno
della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto
suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
4 Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il
Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in
pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto
non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di
quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del
processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una
fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir
meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso”
(Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020, n.2529).
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere deve assumere la forma di sentenza (cfr. Cass. 08/08/1990, n.8000, secondo cui
"Poiché la natura di un provvedimento giudiziale va desunta non già dalla sua
forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, bensì dal
suo intrinseco contenuto, va riconosciuta natura di sentenza al provvedimento
con cui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere (nella
specie, per accettazione, da parte del convenuto, di un emesso provvedimento
di provvisoria reintegrazione dell'attore nel possesso di una servitù di
passaggio) con la conseguenza che detta pronuncia resta suscettibile di
impugnazione, ma non anche di revoca che, ove disposta con un provvedimento
ordinatorio del giudice che aveva emessa quella pronuncia con la disposizione
5 dell'ulteriore proseguimento del giudizio, può essere dichiarata nulla - senza
limiti di tempo - in uno ai provvedimenti che ne siano conseguiti").
Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata da parte opponente, circa una declaratoria di “difetto di legittimazione passiva del Parte_1
, come anche quella del in ordine alla pretesa
[...] Controparte_2
creditoria di controparte, poiché distintamente evocati “in proprio” anziché
nelle spiegate qualità di essi enti in seno all'Ambito Territoriale [...]” (cfr. pag.
1 delle note di trattazione scritta depositate in data 03/03/2025). Difatti, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi, sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass. civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo,
la questione sollevata dall'opponente attiene indubbiamente al merito della controversia, essendo incentrata sulla titolarità passiva del diritto di credito dedotto in giudizio, e, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione, si sostanzia invero più che in un'eccezione in una mera difesa, mirante quindi unicamente a contrastare la domanda attorea negando la propria titolarità
passiva del credito litigioso. Di conseguenza, a fronte della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte dell'opposta,
il cui credito veniva integralmente soddisfatto al di fuori del giudizio in esame,
deve reputarsi verificata la caducazione dell'interesse di entrambe le parti ad
6 agire ed a contraddire nel procedimento de quo ex art. 100 c.p.c., facendo quindi venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia di merito.
In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in relazione alla posizione del Parte_1
in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
[...]
non solo la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma altresì l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione al momento dell'emanazione della sentenza e, pertanto, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto ingiuntivo che deve essere revocato (v. Cass. civ. 13085/2008).
Infine, alla luce dell'esito della controversia, tenuto conto che l'opponente procedeva spontaneamente al pagamento di più della metà della somma ingiunta già prima dell'instaurazione del procedimento, in tal modo palesando la consapevolezza della debenza, da parte sua, di almeno una parte del credito litigioso, si reputa opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte
Costituzionale in data 19 aprile 2018).
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
dispone:
7 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 2778/2016 emesso Parte_1
da questo Tribunale in data 07/12/2016;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Nola, 17/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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