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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.02.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. R.G. 437/2021, avente ad oggetto “categoria e qualifica”
e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Gambacorta, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
) Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D.G. p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio e Marco Mariano, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente (indirizzi pec indicati:
Email_2
Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.02.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro formulando le seguenti
1 conclusioni: “accertare e riconoscere che il dott. ha diritto ad ottenere Parte_1
l'inquadramento nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello stesso, con riconoscimento del rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 30 del vigente ACN nella determinazione del rapporto ore/prestazioni; contestualmente, accertare e riconoscere che l' ha Controparte_2 illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro intrattenuto dal dott.
[...] quale medico specialista ambulatoriale per la , Parte_1 Organizzazione_1 ritenendo erroneamente di applicare nei suoi confronti le statuizioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n. 9 del 2015; per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a porre Controparte_2 in essere gli atti necessari all'inquadramento del dott. nell'ambito Parte_1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello stesso, con riconoscimento del rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 30 del vigente ACN nella determinazione del rapporto ore/prestazioni; sempre per l'effetto, revocare e/o dichiarare nulli o inefficaci tutti gli atti e le procedure che nel frattempo l'
[...]
abbia posto in essere ai sensi del decreto del Commissario Controparte_2 ad acta n. 9 del 2015 in danno del dott. per l'assegnazione delle ore Parte_1 in riferimento alla presso la Casa di Reclusione Parte_2 di Bellizzi Irpino e gli altri Istituti Penitenziari della provincia.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
2. In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver lavorato come medico specialista ambulatoriale in Odontoiatria presso la di Bellizzi Irpino da agosto Organizzazione_2
1994 al 28 febbraio 2016 con rapporto di lavoro libero-professionale instaurato dapprima con il e, successivamente, con l' Controparte_3 [...]
. Org_3
3. Riportava, in specie, di aver sottoscritto, in data 22.07.1994, apposta convenzione ex art. 52 della l. n. 740/1970 con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della Giustizia per l'espletamento della attività di consulenza medico specialistica in odontoiatria.
4. Deduceva, quindi, il proprio diritto ad essere inquadrato ai sensi dell'art. 13 dell'
[...]
. Controparte_4
2 Cont
5. Rappresentava che con deliberazione n. 718 del 14.5.2015 l' bandiva concorso per le ore di specialistica in Odontoiatria da svolgersi presso le Case Organizzazione_4
, lamentando di essere stato formalmente sollevato dall'incarico con nota del
[...]
4.2.2016, validata con deliberazione n. 388 del 21.3.2016.
6. In punto di diritto, eccepiva la intempestiva attuazione del decreto n. 26 del 2013, a causa della quale non aveva potuto maturare anzianità lavorativa e punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie della Organizzazione_5
Convenzionata. Cont
7. Evidenziava che l' aveva proceduto alla stabilizzazione di medici ed infermieri con percorso lavorativo simile, eccependo la disparità di trattamento e richiamando precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi.
8. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 4.06.2021 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto del ricorso. Org_3
9. Evidenziava che, in virtù delle “linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operane in materia di sanità penitenziaria”, la possibilità di inquadrare i medici specialisti provenienti di Controparte_3
operanti negli Istituti Penitenziari nei ruoli della specialistica convenzionata
[...] rientrava nella competenza funzionale dell'Azienda e presupponeva, oltre al possesso del titolo di specializzazione, anche l'iscrizione nella relativa graduatoria specialistica di settore ai sensi dell'art. 21 ACN di categoria.
10. Deduceva, dunque, la mancata inclusione del ricorrente nell'ambito della graduatoria specialistica di branca perché non iscritto.
11. Ciò premesso, effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
12. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
13. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altri Giudici di questo Tribunale con le sentenze nn. 179/2019 del 6.3.2019,
140/2020 del 20.2.2020 e 458/2022 del 12.5.2022, relative a casi analoghi al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
3 "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.»).
14. La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'inquadramento ex art. 13 A.C.N. per la specialistica ambulatoriale e, per l'effetto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' con cui lo stesso veniva CP_1 sollevato dal proprio incarico di medico specialista in Odontoiatria presso la Casa
Circondariale di Bellizzi Irpino.
15. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta pacifico che il dott. abbia Parte_1 espletato la propria attività professionale di medico specialista ambulatoriale in
Odontoiatria presso la Casa di Reclusione di Bellizzi Irpino, senza soluzione di continuità, dal 22.07.1994 al 1.03.2016.
16. L'incarico, di durata annuale, aveva inizio a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del CP_3
ed in applicazione dell'art. 52 L. n. 740/1970, ai sensi del quale i direttori Controparte_5 degli Istituti penitenziari potevano avvalersi di medici specialisti per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediante la stipulazione di convenzioni annuali. (v. doc. n. 1 allegato in produzione di parte ricorrente).
17. In particolare, l'accordo veniva sottoscritto in data 22.7.1994, con durata di un anno
“rinnovabile tacitamente salvo disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione” (cfr. art. 13).
18. Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.4.2008 recante disciplina sulle “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e CP_6 delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” disponeva il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte dal
4 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.
19. Pertanto, tutti i rapporti di lavoro del personale sanitario - inclusi i rapporti come quello in esame disciplinati ex L. 740/1970 - in servizio presso l'Amministrazione
Penitenziaria venivano trasferiti alle aziende sanitarie locali del Organizzazione_6 nel territorio di ubicazione degli istituti e dei servizi penitenziari di
[...] riferimento.
20. Di poi, le “Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel del CP_7 personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, approvate il
10.06.2009 dalla stabilivano che Organizzazione_7
i medici specialisti “possono essere inquadrati nell'ambito dell' per la CP_4 specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13, che disciplina il rapporto di lavoro convenzionato autonomo con le con medici specialisti ed Controparte_8 odontoiatri (specialisti ambulatoriali) e con biologi, chimici e psicologi
(professionisti) inclusi quelli provenienti dal operanti Controparte_3 nell'attività penitenziaria”.
21. Sul punto, deve rilevarsi che la , continuando a gestire il rapporto in Organizzazione_3 maniera atipica, non attuava la previsione in parola e non provvedeva ad inquadrare il ricorrente nell'ambito dell' ome stabilito dall'art. 13. CP_4
22. Il rapporto lavorativo, infatti, veniva di fatto prorogato dalla prima convenzione stipulata con l'Amministrazione penitenziaria.
23. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 28/2012 la dava mandato Org_8
Orga all' di procedere entro il 31.12.2012 alle attività necessarie alla complessiva definizione dei rapporti convenzionali trasferiti ai sensi del D.P.C.M. 2008.
24. Con il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 26/2013 veniva previsto, tra l'altro, che “i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13 del vigente
ACN, previo accertamento dei titoli professionali. Agli stessi si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della 740/70 e ss.mm.ii.. A tali medici dovrà essere riconosciuto solo il rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai comma 8 e
9 dell'art. 30 dell'ACN vigente nella determinazione del rapporto ore/prestazioni”
(lett. f), ed altresì “che nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni dovranno essere assegnate secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per la
5 specialistica ambulatoriale e nel rispetto delle procedure previste dal Decreto
Commissariale n. 154 del 31 dicembre 2012” (lett. g).
25. Il successivo D.C.A. n. 9/2015 al punto 1.4, in riferimento ai medici specialisti, ha disposto poi “di garantire le attività di assistenza specialistica ricorrendo prioritariamente ad incarichi ai dirigenti medici dipendenti delle . Controparte_8
In subordine si procederà, per le prestazioni di specialistica, ricorrendo all'istituto Contr della mobilità intraaziendale così come normato dall'art. 17 dell' per la specialistica ambulatoriale vigente e, successivamente, alla procedura prevista Contr dall'art. 22 del medesimo ”.
26. In attuazione di tale ultima disposizione, l' emetteva, a mezzo di Organizzazione_3 deliberazione n. 718 del 14.5.2015, bando di assegnazione delle ore di specialistica in
Odontoiatria da svolgersi presso le Case Circondariali del proprio territorio, procedendo, in data 21.3.2016 a sollevare formalmente il ricorrente dall'incarico.
27. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che la illegittimità dell'operato della , la quale avrebbe dovuto tener conto dell'attività Organizzazione_3 lavorativa già espletata dal ricorrente e provvedere al suo inquadramento entro il
31.12.2012, in attuazione di quanto stabilito dall' per la specialistica CP_4 ambulatoriale.
28. La ratio degli interventi normativi richiamati è, infatti, da individuarsi nell'esigenza di delineare l'iter di transizione dei medici penitenziari all'interno del Servizio Sanitario
Nazionale.
29. Deve osservarsi che l'art. 13 dell' in parola prevede espressamente che “il CP_4 presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le e: - medici specialisti ed odontoiatri, ivi Controparte_8 compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione …”.
30. L'art. 4, poi, demanda alla negoziazione regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
31. L'Accordo Integrativo Regionale del 19/04/2007 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie, già
6 prevedeva testualmente, nella norma transitoria n. 3, che “Visto l'art. 13 (Campo di Contr applicazione) del vigente si dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la trasformazione degli incarichi dei medici generici e specialisti, odontoiatri e professionisti provenienti dal operanti Controparte_3 nell'attività penitenziaria, a tempo determinato. Gli incarichi sono trasformati a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Accordo. Le aziende ove operano gli specialisti o i professionisti di cui alla presente norma transitoria, provvederanno a trasmettere i relativi atti al comitato zonale ex art. 24 competente per territorio”.
32. L'articolo 14 sanciva che “… le e gli altri Enti, ove Controparte_9 operano gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti incaricati nel rispetto Contr Contr delle procedure previste dal vigente e del precedente di cui al DPR 271/00, procedono alla trasformazione a tempo indeterminato degli incarichi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo … ” .
33. Come su evidenziato, l'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali transitati nell'ambito dell' er la specialistica ambulatoriale è stato espressamente sancito CP_4 dal D.C.A. 26/2013, previo accertamento dei titoli professionali.
34. Nel caso di specie, risulta pacifico il possesso da parte del ricorrente dei titoli professionali.
35. Non appare conferente la eccezione di parte resistente che contesta, ai fini dell'inquadramento ex art. 13 la insussistenza della iscrizione del sanitario nella CP_4 graduatoria specialistica di branca, previsto dall'art. 21 . CP_4
36. Dalla lettura combinata della normativa richiamata deve, infatti, ritenersi che i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'AC.N. ai sensi dell'art. 13, previo accertamento del solo requisito del possesso dei titoli professionali. Mentre le procedure previste dall'A.C.N., relative alla presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di branca, sono previste per nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni.
37. Infatti il DCA n. 26/2013 stabiliva che “i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13 del vigente ACN, previo accertamento dei titoli professionali” precisando che “nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni dovranno essere assegnate secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per la
7 specialistica ambulatoriale e nel rispetto delle procedure previste dal Decreto
Commissariale n. 154 del 31 dicembre 2012”.
38. Neppure può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il D.C.A. 9/2015, in quanto diretto a regolare esclusivamente le nuove assegnazioni sulle ore disponibili.
39. Le disposizioni di cui al D.C.A. 9/2015 riguardano, in particolare, le attività specialistiche conferite agli specialisti ambulatoriali con incarico provvisorio, mentre il ricorrente è stato impiegato in virtù di convenzione a tempo determinato ex art. 52 co. 4 L. 740/1970, convenzione rinnovata tacitamente alla scadenza e destinata ad essere sostituita in via definitiva con l'inquadramento ai sensi del D.C.A. 26/2013.
40. Di contro, l' ha fatto ricorso ad una proroga de facto del sistema previsto Org_3 incardinatosi in passato ai sensi dell'art. 52, mentre l'azienda avrebbe dovuto provvedere a garantire il transito del ricorrente nel sistema del S.S.N..
41. In definitiva, deve affermarsi il diritto del dott. all'inquadramento del Parte_1 proprio rapporto lavorativo nell'ambito dell' vigente e la illegittimità della CP_4 caducazione del rapporto disposta dalla , con conseguente Organizzazione_3 accoglimento della domanda.
42. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 23.02.2021 e ritualmente Controparte_1 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 A.C.N. , secondo quanto previsto dal D.C.A. 26/2013; Cont 2) per l'effetto, ordina all' di di porre in essere tutti gli atti necessari Org_3 all'inquadramento del ricorrente nell'ambito dell'ACN per la specialistica ambulatoriale;
3) dichiara illegittima la caducazione del rapporto di lavoro del ricorrente comunicatagli con nota prot. n. 0003105 del 4 febbraio 2016;
8 4) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.959,00 (euroduemilanovecentocinquantanove/00), di cui euro 259,00
(euroduecentocinquantanove/00) per esborsi e la residua parte per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 6.02.2024
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.02.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. R.G. 437/2021, avente ad oggetto “categoria e qualifica”
e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Gambacorta, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
) Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D.G. p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio e Marco Mariano, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente (indirizzi pec indicati:
Email_2
Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.02.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro formulando le seguenti
1 conclusioni: “accertare e riconoscere che il dott. ha diritto ad ottenere Parte_1
l'inquadramento nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello stesso, con riconoscimento del rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 30 del vigente ACN nella determinazione del rapporto ore/prestazioni; contestualmente, accertare e riconoscere che l' ha Controparte_2 illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro intrattenuto dal dott.
[...] quale medico specialista ambulatoriale per la , Parte_1 Organizzazione_1 ritenendo erroneamente di applicare nei suoi confronti le statuizioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n. 9 del 2015; per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a porre Controparte_2 in essere gli atti necessari all'inquadramento del dott. nell'ambito Parte_1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello stesso, con riconoscimento del rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 30 del vigente ACN nella determinazione del rapporto ore/prestazioni; sempre per l'effetto, revocare e/o dichiarare nulli o inefficaci tutti gli atti e le procedure che nel frattempo l'
[...]
abbia posto in essere ai sensi del decreto del Commissario Controparte_2 ad acta n. 9 del 2015 in danno del dott. per l'assegnazione delle ore Parte_1 in riferimento alla presso la Casa di Reclusione Parte_2 di Bellizzi Irpino e gli altri Istituti Penitenziari della provincia.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
2. In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver lavorato come medico specialista ambulatoriale in Odontoiatria presso la di Bellizzi Irpino da agosto Organizzazione_2
1994 al 28 febbraio 2016 con rapporto di lavoro libero-professionale instaurato dapprima con il e, successivamente, con l' Controparte_3 [...]
. Org_3
3. Riportava, in specie, di aver sottoscritto, in data 22.07.1994, apposta convenzione ex art. 52 della l. n. 740/1970 con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della Giustizia per l'espletamento della attività di consulenza medico specialistica in odontoiatria.
4. Deduceva, quindi, il proprio diritto ad essere inquadrato ai sensi dell'art. 13 dell'
[...]
. Controparte_4
2 Cont
5. Rappresentava che con deliberazione n. 718 del 14.5.2015 l' bandiva concorso per le ore di specialistica in Odontoiatria da svolgersi presso le Case Organizzazione_4
, lamentando di essere stato formalmente sollevato dall'incarico con nota del
[...]
4.2.2016, validata con deliberazione n. 388 del 21.3.2016.
6. In punto di diritto, eccepiva la intempestiva attuazione del decreto n. 26 del 2013, a causa della quale non aveva potuto maturare anzianità lavorativa e punteggio utile all'inserimento nelle graduatorie della Organizzazione_5
Convenzionata. Cont
7. Evidenziava che l' aveva proceduto alla stabilizzazione di medici ed infermieri con percorso lavorativo simile, eccependo la disparità di trattamento e richiamando precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi.
8. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 4.06.2021 si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto del ricorso. Org_3
9. Evidenziava che, in virtù delle “linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operane in materia di sanità penitenziaria”, la possibilità di inquadrare i medici specialisti provenienti di Controparte_3
operanti negli Istituti Penitenziari nei ruoli della specialistica convenzionata
[...] rientrava nella competenza funzionale dell'Azienda e presupponeva, oltre al possesso del titolo di specializzazione, anche l'iscrizione nella relativa graduatoria specialistica di settore ai sensi dell'art. 21 ACN di categoria.
10. Deduceva, dunque, la mancata inclusione del ricorrente nell'ambito della graduatoria specialistica di branca perché non iscritto.
11. Ciò premesso, effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
12. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
13. Va rilevato, anzitutto, che la questione oggetto della presente controversia è stata risolta da altri Giudici di questo Tribunale con le sentenze nn. 179/2019 del 6.3.2019,
140/2020 del 20.2.2020 e 458/2022 del 12.5.2022, relative a casi analoghi al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni. (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 29017/2021, secondo cui «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio…, in quanto il riferimento ai
3 "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.»).
14. La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'inquadramento ex art. 13 A.C.N. per la specialistica ambulatoriale e, per l'effetto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' con cui lo stesso veniva CP_1 sollevato dal proprio incarico di medico specialista in Odontoiatria presso la Casa
Circondariale di Bellizzi Irpino.
15. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta pacifico che il dott. abbia Parte_1 espletato la propria attività professionale di medico specialista ambulatoriale in
Odontoiatria presso la Casa di Reclusione di Bellizzi Irpino, senza soluzione di continuità, dal 22.07.1994 al 1.03.2016.
16. L'incarico, di durata annuale, aveva inizio a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del CP_3
ed in applicazione dell'art. 52 L. n. 740/1970, ai sensi del quale i direttori Controparte_5 degli Istituti penitenziari potevano avvalersi di medici specialisti per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediante la stipulazione di convenzioni annuali. (v. doc. n. 1 allegato in produzione di parte ricorrente).
17. In particolare, l'accordo veniva sottoscritto in data 22.7.1994, con durata di un anno
“rinnovabile tacitamente salvo disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione” (cfr. art. 13).
18. Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.4.2008 recante disciplina sulle “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e CP_6 delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” disponeva il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte dal
4 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.
19. Pertanto, tutti i rapporti di lavoro del personale sanitario - inclusi i rapporti come quello in esame disciplinati ex L. 740/1970 - in servizio presso l'Amministrazione
Penitenziaria venivano trasferiti alle aziende sanitarie locali del Organizzazione_6 nel territorio di ubicazione degli istituti e dei servizi penitenziari di
[...] riferimento.
20. Di poi, le “Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel del CP_7 personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, approvate il
10.06.2009 dalla stabilivano che Organizzazione_7
i medici specialisti “possono essere inquadrati nell'ambito dell' per la CP_4 specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13, che disciplina il rapporto di lavoro convenzionato autonomo con le con medici specialisti ed Controparte_8 odontoiatri (specialisti ambulatoriali) e con biologi, chimici e psicologi
(professionisti) inclusi quelli provenienti dal operanti Controparte_3 nell'attività penitenziaria”.
21. Sul punto, deve rilevarsi che la , continuando a gestire il rapporto in Organizzazione_3 maniera atipica, non attuava la previsione in parola e non provvedeva ad inquadrare il ricorrente nell'ambito dell' ome stabilito dall'art. 13. CP_4
22. Il rapporto lavorativo, infatti, veniva di fatto prorogato dalla prima convenzione stipulata con l'Amministrazione penitenziaria.
23. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 28/2012 la dava mandato Org_8
Orga all' di procedere entro il 31.12.2012 alle attività necessarie alla complessiva definizione dei rapporti convenzionali trasferiti ai sensi del D.P.C.M. 2008.
24. Con il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 26/2013 veniva previsto, tra l'altro, che “i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13 del vigente
ACN, previo accertamento dei titoli professionali. Agli stessi si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della 740/70 e ss.mm.ii.. A tali medici dovrà essere riconosciuto solo il rapporto di lavoro su base oraria applicando quanto previsto dai comma 8 e
9 dell'art. 30 dell'ACN vigente nella determinazione del rapporto ore/prestazioni”
(lett. f), ed altresì “che nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni dovranno essere assegnate secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per la
5 specialistica ambulatoriale e nel rispetto delle procedure previste dal Decreto
Commissariale n. 154 del 31 dicembre 2012” (lett. g).
25. Il successivo D.C.A. n. 9/2015 al punto 1.4, in riferimento ai medici specialisti, ha disposto poi “di garantire le attività di assistenza specialistica ricorrendo prioritariamente ad incarichi ai dirigenti medici dipendenti delle . Controparte_8
In subordine si procederà, per le prestazioni di specialistica, ricorrendo all'istituto Contr della mobilità intraaziendale così come normato dall'art. 17 dell' per la specialistica ambulatoriale vigente e, successivamente, alla procedura prevista Contr dall'art. 22 del medesimo ”.
26. In attuazione di tale ultima disposizione, l' emetteva, a mezzo di Organizzazione_3 deliberazione n. 718 del 14.5.2015, bando di assegnazione delle ore di specialistica in
Odontoiatria da svolgersi presso le Case Circondariali del proprio territorio, procedendo, in data 21.3.2016 a sollevare formalmente il ricorrente dall'incarico.
27. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che la illegittimità dell'operato della , la quale avrebbe dovuto tener conto dell'attività Organizzazione_3 lavorativa già espletata dal ricorrente e provvedere al suo inquadramento entro il
31.12.2012, in attuazione di quanto stabilito dall' per la specialistica CP_4 ambulatoriale.
28. La ratio degli interventi normativi richiamati è, infatti, da individuarsi nell'esigenza di delineare l'iter di transizione dei medici penitenziari all'interno del Servizio Sanitario
Nazionale.
29. Deve osservarsi che l'art. 13 dell' in parola prevede espressamente che “il CP_4 presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le e: - medici specialisti ed odontoiatri, ivi Controparte_8 compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione …”.
30. L'art. 4, poi, demanda alla negoziazione regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
31. L'Accordo Integrativo Regionale del 19/04/2007 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie, già
6 prevedeva testualmente, nella norma transitoria n. 3, che “Visto l'art. 13 (Campo di Contr applicazione) del vigente si dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la trasformazione degli incarichi dei medici generici e specialisti, odontoiatri e professionisti provenienti dal operanti Controparte_3 nell'attività penitenziaria, a tempo determinato. Gli incarichi sono trasformati a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Accordo. Le aziende ove operano gli specialisti o i professionisti di cui alla presente norma transitoria, provvederanno a trasmettere i relativi atti al comitato zonale ex art. 24 competente per territorio”.
32. L'articolo 14 sanciva che “… le e gli altri Enti, ove Controparte_9 operano gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti incaricati nel rispetto Contr Contr delle procedure previste dal vigente e del precedente di cui al DPR 271/00, procedono alla trasformazione a tempo indeterminato degli incarichi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo … ” .
33. Come su evidenziato, l'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali transitati nell'ambito dell' er la specialistica ambulatoriale è stato espressamente sancito CP_4 dal D.C.A. 26/2013, previo accertamento dei titoli professionali.
34. Nel caso di specie, risulta pacifico il possesso da parte del ricorrente dei titoli professionali.
35. Non appare conferente la eccezione di parte resistente che contesta, ai fini dell'inquadramento ex art. 13 la insussistenza della iscrizione del sanitario nella CP_4 graduatoria specialistica di branca, previsto dall'art. 21 . CP_4
36. Dalla lettura combinata della normativa richiamata deve, infatti, ritenersi che i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'AC.N. ai sensi dell'art. 13, previo accertamento del solo requisito del possesso dei titoli professionali. Mentre le procedure previste dall'A.C.N., relative alla presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di branca, sono previste per nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni.
37. Infatti il DCA n. 26/2013 stabiliva che “i medici specialisti transitati sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 13 del vigente ACN, previo accertamento dei titoli professionali” precisando che “nuove assegnazioni o eventuali sostituzioni dovranno essere assegnate secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per la
7 specialistica ambulatoriale e nel rispetto delle procedure previste dal Decreto
Commissariale n. 154 del 31 dicembre 2012”.
38. Neppure può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il D.C.A. 9/2015, in quanto diretto a regolare esclusivamente le nuove assegnazioni sulle ore disponibili.
39. Le disposizioni di cui al D.C.A. 9/2015 riguardano, in particolare, le attività specialistiche conferite agli specialisti ambulatoriali con incarico provvisorio, mentre il ricorrente è stato impiegato in virtù di convenzione a tempo determinato ex art. 52 co. 4 L. 740/1970, convenzione rinnovata tacitamente alla scadenza e destinata ad essere sostituita in via definitiva con l'inquadramento ai sensi del D.C.A. 26/2013.
40. Di contro, l' ha fatto ricorso ad una proroga de facto del sistema previsto Org_3 incardinatosi in passato ai sensi dell'art. 52, mentre l'azienda avrebbe dovuto provvedere a garantire il transito del ricorrente nel sistema del S.S.N..
41. In definitiva, deve affermarsi il diritto del dott. all'inquadramento del Parte_1 proprio rapporto lavorativo nell'ambito dell' vigente e la illegittimità della CP_4 caducazione del rapporto disposta dalla , con conseguente Organizzazione_3 accoglimento della domanda.
42. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 23.02.2021 e ritualmente Controparte_1 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 A.C.N. , secondo quanto previsto dal D.C.A. 26/2013; Cont 2) per l'effetto, ordina all' di di porre in essere tutti gli atti necessari Org_3 all'inquadramento del ricorrente nell'ambito dell'ACN per la specialistica ambulatoriale;
3) dichiara illegittima la caducazione del rapporto di lavoro del ricorrente comunicatagli con nota prot. n. 0003105 del 4 febbraio 2016;
8 4) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.959,00 (euroduemilanovecentocinquantanove/00), di cui euro 259,00
(euroduecentocinquantanove/00) per esborsi e la residua parte per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 6.02.2024
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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