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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BEATO Parte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO 26 35137 PADOVA presso lo studio dell'avv. CHIARELLI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_2
STANISCI VALERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
1) per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione d'appello, condannare al ONroparte_1 risarcimento dei danni arrecati alla che si indicano nella somma di € 69.997,82 Parte_1
o nel diverso importo che dovesse risultare di giustizia;
2) disporsi la compensazione giudiziale tra il predetto credito dell'appellante e quello di CP_1 derivante dalla cessione di credito effettuata da Parte_2
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede sia ammessa prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) vero che dalle scritture contabili in vostro possesso, a febbraio 2021 risultava ancora in essere una linea di credito di in favore della società in concordato CP_1 Parte_2
2) vero che il finanziamento concesso da alla ancora aperto nel febbraio CP_1 Parte_2
2021, era superiore al credito ceduto da a , ovvero superiore ad €.200.000,00? Parte_2 CP_1
3) vero che tra il 2019 ed il 2020 gli altri istituti di credito che avevano rapporti con la Parte_2 avevano progressivamente ridotto gli affidamenti concessi a detta società?
4) vero che nei rapporti commerciali intercorsi fra la società e la società anche Parte_1 Parte_2 prima delle forniture di cui è causa, le parti usavano procedere con reciproche compensazioni di debiti/crediti?
5) vero che l'amministratore ed i soci le avevano riferito di un possibile fallimento o di uno Parte_1 stato di grave crisi della Parte_2
6) vero che lei, all'interno dell'ufficio contabilità o amministrazione, fra il mese di gennaio e quello di febbraio 2021, ha assistito a discussioni fra i soci, o fra i soci e l'amministratore, in ordine ad un potenziale rischio di fallimento della Parte_2
7) vero che dopo la notifica a mezzo PEC della prima cessione del credito da parte di , in CP_1 data 20/01/2021, il Sig. le comunicava di evadere gli ultimi ordini di merce Parte_3 provenienti dalla in quanto a suo dire era solo una garanzia per un finanziamento in Parte_2 essere?
8) vero che il Sig. in tale occasione le riferiva testualmente che “una banca non Parte_3 finanzia una società che sta per fallire”?
pagina 2 di 10 Si indicano come testimoni i Commissari giudiziali del concordato preventivo Parte_4
Dott.ssa e Avv. Giovanni Vezzoli, relativamente ai capitoli 1), 2), 3) e 4). Si indica Parte_5 come testimone relativamente ai capitoli restanti la Sig.ra Testimone_1
Per ONroparte_1
“In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del documento 13, prodotto da parte appellante solamente in occasione del deposito della memoria di replica a conclusionale, una volta decorse le preclusioni istruttorie;
- in ogni caso respingere la richiesta di produzione del predetto documento, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., posto che la rilevanza ai fini del giudizio non è più un requisito previsto dalla legge e che controparte non dimostra di essere stata nella impossibilità di produrre tale documento per causa ad essa non imputabile;
Nel merito
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale avanzata da parte appellante, poiché i capitoli formulati sono tutti generici, valutativi, vertenti su circostanze da provare in via documentale e, in ogni caso, irrilevanti ai fini del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. La società (“ ” o “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Milano (“ ”), chiedendone la condanna al ONroparte_1 CP_1 risarcimento del danno, quantificato in euro 69.997,82, asseritamente patito a seguito di una abusiva concessione di credito da parte della banca in favore della società (“ ), Parte_4 Parte_2 nonché la compensazione dell'importo accertato a titolo di risarcimento con il credito vantato dalla banca medesima.
I.2. Secondo la schematica ricostruzione del fatto che si legge nella sentenza di primo grado (pag. 2): pagina 3 di 10 - tra il mese di novembre 2020 e il mese di gennaio 2021 la società aveva eseguito forniture Parte_1 di frutta esotica in favore della società e, a sua volta, aveva acquistato da quest'ultima Parte_2 frutta esotica di tipo diverso;
- attesa la sussistenza di reciproci rapporti di credito-debito, in data 13.01.2021 la società Parte_1 aveva comunicato alla società la volontà di procedere ad una compensazione tra i Parte_2 rispettivi crediti-debiti e in data 19 gennaio 2021 la società aveva comunicato la sua Parte_2 accettazione;
- effettuata la compensazione, al 19 gennaio 2021 residuava un debito della società attrice di euro
74.759,82;
- in data 20 gennaio 2021 la società attrice aveva ricevuto dalla banca convenuta la notifica della cessione del credito vantato dalla nei confronti della società per complessivi Parte_2 Parte_1 euro 241.790,33;
- il credito asseritamente ceduto al era in gran parte inesistente poiché alcune fatture CP_1 erano state pagate dalla società in data anteriore alla notifica della cessione e, per altre Parte_1 fatture, il relativo credito si era estinto per effetto della compensazione volontaria perfezionata il 19 gennaio 2021;
- in data 19 febbraio 2021 la società aveva ricevuto un'ulteriore notifica di cessione da parte Parte_1 della in favore del banco BPM relativamente ad un credito di complessivi euro 212.047,99 Parte_2 ma si trattava delle medesime fatture indicate nella precedente comunicazione;
- la cessione del credito era stata effettuata a fronte degli anticipi su fatture concessi dalla banca alla
così che era evidente che sino al mese di febbraio 2021 la banca aveva continuato a Parte_2 finanziare la società e tale comportamento aveva indotto la società ad eseguire Parte_2 Parte_1 ulteriori forniture in favore della società Parte_2
- tra la fine del mese di gennaio 2021 e il mese di febbraio 2021, la società attrice aveva effettuato forniture per complessivi euro 69.997,82 ma la non aveva eseguito i relativi pagamenti;
Parte_2
- successivamente, l'attrice aveva appreso che la aveva presentato domanda di concordato Parte_2 cd. in bianco (con ricorso depositato nell'aprile 2021).
Secondo la prospettazione dell'attrice, il credito vantato in relazione alle ultime forniture eseguite in favore della non sarebbe stato recuperato e questo danno sarebbe stato imputabile alla Parte_2 condotta della Banca che, finanziando un'impresa già in crisi - circostanza confermata dalla Part presentazione della domanda di concordato a distanza di pochi mesi - aveva indotto la società
pagina 4 di 10 a fare affidamento su una inesistente solvibilità della Segnatamente, Pt_1 Parte_2 CP_1 aveva continuato ad erogare credito alla nei mesi di gennaio e febbraio 2021, mantenendo Parte_2 le linee di credito in suo favore;
la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito dalla Parte_2 al aveva indotto la società attrice a fare affidamento sulla solvibilità del debitore, mentre, CP_1 in assenza di tale notifica, avrebbe cessato di eseguire forniture in favore della Parte_2
I.3. si è costituito in giudizio, contestando le allegazioni avversarie ed in particolare che CP_1
l'attrice avesse dato prova del danno, del nesso di causalità tra questo e l'asserito comportamento abusivo della banca, della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, oltre che dell'incolpevole affidamento nella situazione di solvibilità dell'impresa finanziata.
I.4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano ha respinto le domande attoree, condannando la società al pagamento delle spese di lite. Parte_1
L'iter motivazionale del primo giudice è così ripercorribile:
-deve ritenersi che l'invocata responsabilità della banca per l'illecito finanziamento abbia natura aquiliana, con la conseguenza che grava sul soggetto danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e in particolare: il fatto illecito, consistente nella condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria e, quindi, nell'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito, tale da mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto;
l'elemento soggettivo, ossia l'imputabilità della condotta della banca a dolo o colpa, intesa come intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; il danno cagionato al terzo-creditore dall'aggravamento del dissesto della società debitrice determinato dal finanziamento medesimo e la sua ignoranza incolpevole circa la situazione di insolvenza del debitore, unita al legittimo affidamento posto nella solvibilità dello stesso;
il nesso causale tra il fatto invocato come illecito, ossia l'erogazione del finanziamento, e il danno lamentato, conseguente al depauperamento del patrimonio sociale o all'aggravamento del dissesto già in atto al momento del finanziamento (pagg.
5-6 della sentenza impugnata);
-in particolare, la sussistenza del nesso causale doveva essere accertata con rigore, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione in materia («l'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale
pagina 5 di 10 sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente […] il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento. La necessità di definire ed accertare con rigore tali elementi costitutivi deriva dal doveroso rispetto del punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela, quali, da un lato, la posizione giuridica del finanziato e dei suoi creditori, e, dall'altro lato, la libertà contrattuale del banchiere» (così, Cass., 18610\2021);
-il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé fonte di responsabilità, ben potendosi inserire in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili, tanto che, sempre Cass. n. 18610/2021 ha al proposito affermato: «Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente
l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi. In sostanza, sovente il confine tra finanziamento "meritevole" e finanziamento "abusivo" si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale» (così,
Cass., 18610/2021 cit., p. 19-20)”);
-deve ritenersi che si prospettasse una possibilità di risanamento dell'impresa, secondo una valutazione ex ante: laddove fossero stati ritenuti insussistenti i presupposti di cui agli artt. 160 e 161, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162 comma 2.
L.fall..
-peraltro, la aveva concesso alla anticipi su fatture emesse nei confronti della CP_2 Parte_2 [...]
, e dunque aveva valutato in modo preminente la solvibilità di quest'ultima, ai fini della Pt_1 concessione del credito;
-il nesso di causalità con l'asserito danno non era poi provato perché i rapporti commerciali tra le società e si erano sviluppati anche prima dell'avvenuta erogazione di anticipi su Parte_1 Parte_2 fatture da parte della banca convenuta, la aveva eseguito forniture in favore della Parte_1 [...]
nonostante il mancato pagamento da parte di quest'ultima di alcune fatture, le parti erano solite Pt_2 regolare i reciproci rapporti di debito-credito attuando delle compensazioni, le ultime forniture eseguite dalla in favore della risalivano ai mesi di dicembre 2020 /gennaio 2021 ed erano Parte_1 Parte_2 immediatamente antecedenti a quelle cui si collega il danno lamentato nel presente giudizio, risalenti ai pagina 6 di 10 mesi di gennaio/febbraio 2021, non si erano manifestati segnali di allarme o altri elementi concreti tali da indurre la società a sospettare della condizione di insolvenza della tutto ciò Parte_1 Parte_2 rendeva assolutamente verosimile che i consolidati rapporti commerciali sarebbero proseguiti, almeno nei mesi di gennaio/febbraio 2021, a prescindere dall'intervenuta comunicazione della cessione del credito in favore del;
CP_1
-non avrebbe potuto indurre a considerazioni diversi la prova testimoniale richiesta dall'attrice, articolata in capitoli formulati in modo generico e inidoneo a dimostrare che, senza la condotta della
Banca, l'attrice avrebbe interrotto il rapporto di fornitura.
II. L'Appello
Avverso la suddetta decisione, la società ha interposto gravame. Le censure sono affidate a Parte_1 due motivi, come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) MANCATA QUALIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO BANCARIO COME
“ABUSIVO”-ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLO STATO DI
INSOLVENZA DELLA – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE Parte_4
PROVE DOCUMENTALI FORNITE DALLE PARTI.
L' appellante lamenta che il Tribunale non abbia correttamente valutato la mancata verifica, da parte di
, del merito creditizio di CP_1 Parte_2
Rileva che sussiste la concessione abusiva di credito “tutte le volte in cui la banca conceda finanziamenti irregolari, erogati a soggetti incapaci di assicurarne la regolare restituzione a causa delle loro precarie condizioni patrimoniali, perché insolventi o potenzialmente tali.”
Se , prima di concedere credito alla avesse compiuto una verifica diligente, a CP_1 Parte_2 detta dell'appellante avrebbe appurato: la presentazione in data 8.4.2021 al Tribunale di Bergamo da parte di della domanda di Parte_2 concordato ex art. 161, VI comma l.f.; il provvedimento di controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/11 (Codice antimafia) emesso nei confronti della dal Tribunale di Brescia in data 30.4.2021; Parte_2 il fatto che dal bilancio della al 31.12.2019 emergeva una drastica riduzione del fatturato Parte_2
(pur rimanendo costanti i debiti verso fornitori) e una drastica riduzione del debito verso banche, a riprova del fatto che tutti gli altri istituti di credito avevano ridotto i loro affidamenti.
pagina 7 di 10 Non vi era, del resto, alcuna prova del fatto che il finanziamento di fosse stato diretto ad CP_1 evitare la crisi.
2) ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PROVA DEL NESSO DI CAUSALITÀ
TRA LA CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO E LA PROSECUZIONE DELLE
FORNITURE DI SIFE. INGIUSTA MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE
TESTIMONIALI.
L'appellante, in estrema sintesi, rileva che, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale, era chiaro che
“senza i finanziamenti abusivi la avrebbe dovuto accedere ben prima alla procedura Parte_2 concorsuale, non avrebbe acquistato la merce da , che non avrebbe così subito il danno per il Pt_1 mancato pagamento delle forniture. La prova del nesso di causalità tra la concessione abusiva del credito e la prosecuzione artificiosa dell'attività della debitrice ed il ritardo nel ricorso alla procedura concorsuale è in re ipsa.”.
Erano dunque, in tesi, provati: il danno, pari al prezzo della merce fornita dopo la notifica degli atti di cessione del credito e non pagata dalla per la somma complessiva di €.69.997,82; il nesso Parte_2 causale tra concessione del credito e il danno, atteso che senza il credito concesso dalla la CP_2 [...] avrebbe dovuto anticipare il ricorso alla procedura concorsuale ed interrompere ben prima la Pt_2 sua attività, senza acquistare la merce da;
la colpa della che non aveva compiuto Parte_1 CP_2 preventive verifiche sul merito creditizio della propria cliente;
l'incolpevole affidamento della
[...]
ON
, che avvedendosi, che si è affidata alle valutazioni sul merito creditizio di , ritenendo che un Pt_1 istituto di credito non avrebbe anticipato somme così considerevoli ad una società insolvente.
II.2. Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
II.3. All'udienza del 14.05.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ed in pari data è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
pagina 8 di 10 III.1. L'appello, i cui motivi si prestano ad una trattazione cumulativa, è infondato.
Il Tribunale, dopo aver affermato, con statuizione che non è stata specificamente censurata in questa sede, che la responsabilità fatta valere in giudizio dall'attrice è di tipo aquiliano, per cui era suo onere provare, tra gli elementi costitutivi della pretesa, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa dell'istituto di credito, ha escluso che l'asserito profilo di colpa della fosse CP_2 provato, rilevando che questa non ha semplicemente concesso un finanziamento, ma si è resa cessionaria dei crediti della verso l'odierna appellante, per cui era la solvibilità di Parte_2 quest'ultima a dover essere scrutinata dall' e non la solvibilità della cedente. CP_3
La appellante critica questo ragionamento, affermando che dunque la avrebbe potuto finanziare CP_2 un insolvente preoccupandosi solo di recuperare il proprio credito.
La Corte osserva che, attraverso la cessione, ha solo ricevuto in anticipo ciò che avrebbe in Parte_2 ogni caso avuto diritto di ricevere dal proprio debitore, per l'appunto certamente solvibile, e pertanto non si è verificato alcun ingresso, nelle casse sociali, di denaro che non avrebbe potuto altrimenti confluirvi, con l'effetto di tenere la società artificiosamente in vita.
Sotto altro profilo, è strumentale l'assunto per cui la appellante, in ragione della notifica della cessione di credito, sarebbe stata indotta a credere che la godesse di credito bancario, così Parte_2 proseguendo nelle forniture che avrebbe altrimenti cessato, proprio perché era evidente e ben comprensibile (soprattutto per un imprenditore come il ) che la valutazione della cessionaria Parte_1 si fosse incentrata sulla solvibilità del debitore ceduto e non del creditore cedente. Inoltre, come sempre condivisibilmente rilevato dal Tribunale, la rodata continuità dei rapporti commerciali tra la appellante e la induce ragionevolmente a ritenere che “tali rapporti commerciali sarebbero comunque Parte_2 proseguiti nei mesi di gennaio/febbraio 2021, a prescindere dall'intervenuta comunicazione della cessione del credito in favore del ” (pag. 5). CP_1
L'offerta di prova testimoniale è stata reiterata, senza tuttavia che la appellante abbia articolato censure specifiche alla valutazione di genericità, irrilevanza, natura valutativa e natura documentale espressa dal primo giudice, con riferimento a ciascun capitolo, nell'ordinanza del 13.04.2022 richiamata in sentenza (semplicemente definita errata). Invero l'appellante, che intenda censurare la sentenza impugnata anche sotto il profilo istruttorio, ha l'onere di svolgere precise argomentazioni sul preteso errore commesso dal giudice nel non ammettere la prova dedotta, indicando anche alla Corte in che modo la sua ammissione avrebbe potuto, e potrebbe, portare ad una decisione diversa. In tal senso, il profilo istruttorio di cui al secondo motivo di appello è financo inammissibile.
pagina 9 di 10 L'appello va dunque respinto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 ad
€260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10179/23 pubblicata il 18.12.2023, ogni Parte_1 contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BEATO Parte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO 26 35137 PADOVA presso lo studio dell'avv. CHIARELLI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_2
STANISCI VALERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
1) per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione d'appello, condannare al ONroparte_1 risarcimento dei danni arrecati alla che si indicano nella somma di € 69.997,82 Parte_1
o nel diverso importo che dovesse risultare di giustizia;
2) disporsi la compensazione giudiziale tra il predetto credito dell'appellante e quello di CP_1 derivante dalla cessione di credito effettuata da Parte_2
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede sia ammessa prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) vero che dalle scritture contabili in vostro possesso, a febbraio 2021 risultava ancora in essere una linea di credito di in favore della società in concordato CP_1 Parte_2
2) vero che il finanziamento concesso da alla ancora aperto nel febbraio CP_1 Parte_2
2021, era superiore al credito ceduto da a , ovvero superiore ad €.200.000,00? Parte_2 CP_1
3) vero che tra il 2019 ed il 2020 gli altri istituti di credito che avevano rapporti con la Parte_2 avevano progressivamente ridotto gli affidamenti concessi a detta società?
4) vero che nei rapporti commerciali intercorsi fra la società e la società anche Parte_1 Parte_2 prima delle forniture di cui è causa, le parti usavano procedere con reciproche compensazioni di debiti/crediti?
5) vero che l'amministratore ed i soci le avevano riferito di un possibile fallimento o di uno Parte_1 stato di grave crisi della Parte_2
6) vero che lei, all'interno dell'ufficio contabilità o amministrazione, fra il mese di gennaio e quello di febbraio 2021, ha assistito a discussioni fra i soci, o fra i soci e l'amministratore, in ordine ad un potenziale rischio di fallimento della Parte_2
7) vero che dopo la notifica a mezzo PEC della prima cessione del credito da parte di , in CP_1 data 20/01/2021, il Sig. le comunicava di evadere gli ultimi ordini di merce Parte_3 provenienti dalla in quanto a suo dire era solo una garanzia per un finanziamento in Parte_2 essere?
8) vero che il Sig. in tale occasione le riferiva testualmente che “una banca non Parte_3 finanzia una società che sta per fallire”?
pagina 2 di 10 Si indicano come testimoni i Commissari giudiziali del concordato preventivo Parte_4
Dott.ssa e Avv. Giovanni Vezzoli, relativamente ai capitoli 1), 2), 3) e 4). Si indica Parte_5 come testimone relativamente ai capitoli restanti la Sig.ra Testimone_1
Per ONroparte_1
“In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del documento 13, prodotto da parte appellante solamente in occasione del deposito della memoria di replica a conclusionale, una volta decorse le preclusioni istruttorie;
- in ogni caso respingere la richiesta di produzione del predetto documento, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., posto che la rilevanza ai fini del giudizio non è più un requisito previsto dalla legge e che controparte non dimostra di essere stata nella impossibilità di produrre tale documento per causa ad essa non imputabile;
Nel merito
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale avanzata da parte appellante, poiché i capitoli formulati sono tutti generici, valutativi, vertenti su circostanze da provare in via documentale e, in ogni caso, irrilevanti ai fini del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. La società (“ ” o “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Milano (“ ”), chiedendone la condanna al ONroparte_1 CP_1 risarcimento del danno, quantificato in euro 69.997,82, asseritamente patito a seguito di una abusiva concessione di credito da parte della banca in favore della società (“ ), Parte_4 Parte_2 nonché la compensazione dell'importo accertato a titolo di risarcimento con il credito vantato dalla banca medesima.
I.2. Secondo la schematica ricostruzione del fatto che si legge nella sentenza di primo grado (pag. 2): pagina 3 di 10 - tra il mese di novembre 2020 e il mese di gennaio 2021 la società aveva eseguito forniture Parte_1 di frutta esotica in favore della società e, a sua volta, aveva acquistato da quest'ultima Parte_2 frutta esotica di tipo diverso;
- attesa la sussistenza di reciproci rapporti di credito-debito, in data 13.01.2021 la società Parte_1 aveva comunicato alla società la volontà di procedere ad una compensazione tra i Parte_2 rispettivi crediti-debiti e in data 19 gennaio 2021 la società aveva comunicato la sua Parte_2 accettazione;
- effettuata la compensazione, al 19 gennaio 2021 residuava un debito della società attrice di euro
74.759,82;
- in data 20 gennaio 2021 la società attrice aveva ricevuto dalla banca convenuta la notifica della cessione del credito vantato dalla nei confronti della società per complessivi Parte_2 Parte_1 euro 241.790,33;
- il credito asseritamente ceduto al era in gran parte inesistente poiché alcune fatture CP_1 erano state pagate dalla società in data anteriore alla notifica della cessione e, per altre Parte_1 fatture, il relativo credito si era estinto per effetto della compensazione volontaria perfezionata il 19 gennaio 2021;
- in data 19 febbraio 2021 la società aveva ricevuto un'ulteriore notifica di cessione da parte Parte_1 della in favore del banco BPM relativamente ad un credito di complessivi euro 212.047,99 Parte_2 ma si trattava delle medesime fatture indicate nella precedente comunicazione;
- la cessione del credito era stata effettuata a fronte degli anticipi su fatture concessi dalla banca alla
così che era evidente che sino al mese di febbraio 2021 la banca aveva continuato a Parte_2 finanziare la società e tale comportamento aveva indotto la società ad eseguire Parte_2 Parte_1 ulteriori forniture in favore della società Parte_2
- tra la fine del mese di gennaio 2021 e il mese di febbraio 2021, la società attrice aveva effettuato forniture per complessivi euro 69.997,82 ma la non aveva eseguito i relativi pagamenti;
Parte_2
- successivamente, l'attrice aveva appreso che la aveva presentato domanda di concordato Parte_2 cd. in bianco (con ricorso depositato nell'aprile 2021).
Secondo la prospettazione dell'attrice, il credito vantato in relazione alle ultime forniture eseguite in favore della non sarebbe stato recuperato e questo danno sarebbe stato imputabile alla Parte_2 condotta della Banca che, finanziando un'impresa già in crisi - circostanza confermata dalla Part presentazione della domanda di concordato a distanza di pochi mesi - aveva indotto la società
pagina 4 di 10 a fare affidamento su una inesistente solvibilità della Segnatamente, Pt_1 Parte_2 CP_1 aveva continuato ad erogare credito alla nei mesi di gennaio e febbraio 2021, mantenendo Parte_2 le linee di credito in suo favore;
la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito dalla Parte_2 al aveva indotto la società attrice a fare affidamento sulla solvibilità del debitore, mentre, CP_1 in assenza di tale notifica, avrebbe cessato di eseguire forniture in favore della Parte_2
I.3. si è costituito in giudizio, contestando le allegazioni avversarie ed in particolare che CP_1
l'attrice avesse dato prova del danno, del nesso di causalità tra questo e l'asserito comportamento abusivo della banca, della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla stessa, oltre che dell'incolpevole affidamento nella situazione di solvibilità dell'impresa finanziata.
I.4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano ha respinto le domande attoree, condannando la società al pagamento delle spese di lite. Parte_1
L'iter motivazionale del primo giudice è così ripercorribile:
-deve ritenersi che l'invocata responsabilità della banca per l'illecito finanziamento abbia natura aquiliana, con la conseguenza che grava sul soggetto danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e in particolare: il fatto illecito, consistente nella condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria e, quindi, nell'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito, tale da mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto;
l'elemento soggettivo, ossia l'imputabilità della condotta della banca a dolo o colpa, intesa come intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; il danno cagionato al terzo-creditore dall'aggravamento del dissesto della società debitrice determinato dal finanziamento medesimo e la sua ignoranza incolpevole circa la situazione di insolvenza del debitore, unita al legittimo affidamento posto nella solvibilità dello stesso;
il nesso causale tra il fatto invocato come illecito, ossia l'erogazione del finanziamento, e il danno lamentato, conseguente al depauperamento del patrimonio sociale o all'aggravamento del dissesto già in atto al momento del finanziamento (pagg.
5-6 della sentenza impugnata);
-in particolare, la sussistenza del nesso causale doveva essere accertata con rigore, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione in materia («l'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale
pagina 5 di 10 sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente […] il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento. La necessità di definire ed accertare con rigore tali elementi costitutivi deriva dal doveroso rispetto del punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela, quali, da un lato, la posizione giuridica del finanziato e dei suoi creditori, e, dall'altro lato, la libertà contrattuale del banchiere» (così, Cass., 18610\2021);
-il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé fonte di responsabilità, ben potendosi inserire in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili, tanto che, sempre Cass. n. 18610/2021 ha al proposito affermato: «Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente
l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi. In sostanza, sovente il confine tra finanziamento "meritevole" e finanziamento "abusivo" si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale» (così,
Cass., 18610/2021 cit., p. 19-20)”);
-deve ritenersi che si prospettasse una possibilità di risanamento dell'impresa, secondo una valutazione ex ante: laddove fossero stati ritenuti insussistenti i presupposti di cui agli artt. 160 e 161, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162 comma 2.
L.fall..
-peraltro, la aveva concesso alla anticipi su fatture emesse nei confronti della CP_2 Parte_2 [...]
, e dunque aveva valutato in modo preminente la solvibilità di quest'ultima, ai fini della Pt_1 concessione del credito;
-il nesso di causalità con l'asserito danno non era poi provato perché i rapporti commerciali tra le società e si erano sviluppati anche prima dell'avvenuta erogazione di anticipi su Parte_1 Parte_2 fatture da parte della banca convenuta, la aveva eseguito forniture in favore della Parte_1 [...]
nonostante il mancato pagamento da parte di quest'ultima di alcune fatture, le parti erano solite Pt_2 regolare i reciproci rapporti di debito-credito attuando delle compensazioni, le ultime forniture eseguite dalla in favore della risalivano ai mesi di dicembre 2020 /gennaio 2021 ed erano Parte_1 Parte_2 immediatamente antecedenti a quelle cui si collega il danno lamentato nel presente giudizio, risalenti ai pagina 6 di 10 mesi di gennaio/febbraio 2021, non si erano manifestati segnali di allarme o altri elementi concreti tali da indurre la società a sospettare della condizione di insolvenza della tutto ciò Parte_1 Parte_2 rendeva assolutamente verosimile che i consolidati rapporti commerciali sarebbero proseguiti, almeno nei mesi di gennaio/febbraio 2021, a prescindere dall'intervenuta comunicazione della cessione del credito in favore del;
CP_1
-non avrebbe potuto indurre a considerazioni diversi la prova testimoniale richiesta dall'attrice, articolata in capitoli formulati in modo generico e inidoneo a dimostrare che, senza la condotta della
Banca, l'attrice avrebbe interrotto il rapporto di fornitura.
II. L'Appello
Avverso la suddetta decisione, la società ha interposto gravame. Le censure sono affidate a Parte_1 due motivi, come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) MANCATA QUALIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO BANCARIO COME
“ABUSIVO”-ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLO STATO DI
INSOLVENZA DELLA – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE Parte_4
PROVE DOCUMENTALI FORNITE DALLE PARTI.
L' appellante lamenta che il Tribunale non abbia correttamente valutato la mancata verifica, da parte di
, del merito creditizio di CP_1 Parte_2
Rileva che sussiste la concessione abusiva di credito “tutte le volte in cui la banca conceda finanziamenti irregolari, erogati a soggetti incapaci di assicurarne la regolare restituzione a causa delle loro precarie condizioni patrimoniali, perché insolventi o potenzialmente tali.”
Se , prima di concedere credito alla avesse compiuto una verifica diligente, a CP_1 Parte_2 detta dell'appellante avrebbe appurato: la presentazione in data 8.4.2021 al Tribunale di Bergamo da parte di della domanda di Parte_2 concordato ex art. 161, VI comma l.f.; il provvedimento di controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/11 (Codice antimafia) emesso nei confronti della dal Tribunale di Brescia in data 30.4.2021; Parte_2 il fatto che dal bilancio della al 31.12.2019 emergeva una drastica riduzione del fatturato Parte_2
(pur rimanendo costanti i debiti verso fornitori) e una drastica riduzione del debito verso banche, a riprova del fatto che tutti gli altri istituti di credito avevano ridotto i loro affidamenti.
pagina 7 di 10 Non vi era, del resto, alcuna prova del fatto che il finanziamento di fosse stato diretto ad CP_1 evitare la crisi.
2) ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PROVA DEL NESSO DI CAUSALITÀ
TRA LA CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO E LA PROSECUZIONE DELLE
FORNITURE DI SIFE. INGIUSTA MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE
TESTIMONIALI.
L'appellante, in estrema sintesi, rileva che, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale, era chiaro che
“senza i finanziamenti abusivi la avrebbe dovuto accedere ben prima alla procedura Parte_2 concorsuale, non avrebbe acquistato la merce da , che non avrebbe così subito il danno per il Pt_1 mancato pagamento delle forniture. La prova del nesso di causalità tra la concessione abusiva del credito e la prosecuzione artificiosa dell'attività della debitrice ed il ritardo nel ricorso alla procedura concorsuale è in re ipsa.”.
Erano dunque, in tesi, provati: il danno, pari al prezzo della merce fornita dopo la notifica degli atti di cessione del credito e non pagata dalla per la somma complessiva di €.69.997,82; il nesso Parte_2 causale tra concessione del credito e il danno, atteso che senza il credito concesso dalla la CP_2 [...] avrebbe dovuto anticipare il ricorso alla procedura concorsuale ed interrompere ben prima la Pt_2 sua attività, senza acquistare la merce da;
la colpa della che non aveva compiuto Parte_1 CP_2 preventive verifiche sul merito creditizio della propria cliente;
l'incolpevole affidamento della
[...]
ON
, che avvedendosi, che si è affidata alle valutazioni sul merito creditizio di , ritenendo che un Pt_1 istituto di credito non avrebbe anticipato somme così considerevoli ad una società insolvente.
II.2. Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
II.3. All'udienza del 14.05.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ed in pari data è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
pagina 8 di 10 III.1. L'appello, i cui motivi si prestano ad una trattazione cumulativa, è infondato.
Il Tribunale, dopo aver affermato, con statuizione che non è stata specificamente censurata in questa sede, che la responsabilità fatta valere in giudizio dall'attrice è di tipo aquiliano, per cui era suo onere provare, tra gli elementi costitutivi della pretesa, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa dell'istituto di credito, ha escluso che l'asserito profilo di colpa della fosse CP_2 provato, rilevando che questa non ha semplicemente concesso un finanziamento, ma si è resa cessionaria dei crediti della verso l'odierna appellante, per cui era la solvibilità di Parte_2 quest'ultima a dover essere scrutinata dall' e non la solvibilità della cedente. CP_3
La appellante critica questo ragionamento, affermando che dunque la avrebbe potuto finanziare CP_2 un insolvente preoccupandosi solo di recuperare il proprio credito.
La Corte osserva che, attraverso la cessione, ha solo ricevuto in anticipo ciò che avrebbe in Parte_2 ogni caso avuto diritto di ricevere dal proprio debitore, per l'appunto certamente solvibile, e pertanto non si è verificato alcun ingresso, nelle casse sociali, di denaro che non avrebbe potuto altrimenti confluirvi, con l'effetto di tenere la società artificiosamente in vita.
Sotto altro profilo, è strumentale l'assunto per cui la appellante, in ragione della notifica della cessione di credito, sarebbe stata indotta a credere che la godesse di credito bancario, così Parte_2 proseguendo nelle forniture che avrebbe altrimenti cessato, proprio perché era evidente e ben comprensibile (soprattutto per un imprenditore come il ) che la valutazione della cessionaria Parte_1 si fosse incentrata sulla solvibilità del debitore ceduto e non del creditore cedente. Inoltre, come sempre condivisibilmente rilevato dal Tribunale, la rodata continuità dei rapporti commerciali tra la appellante e la induce ragionevolmente a ritenere che “tali rapporti commerciali sarebbero comunque Parte_2 proseguiti nei mesi di gennaio/febbraio 2021, a prescindere dall'intervenuta comunicazione della cessione del credito in favore del ” (pag. 5). CP_1
L'offerta di prova testimoniale è stata reiterata, senza tuttavia che la appellante abbia articolato censure specifiche alla valutazione di genericità, irrilevanza, natura valutativa e natura documentale espressa dal primo giudice, con riferimento a ciascun capitolo, nell'ordinanza del 13.04.2022 richiamata in sentenza (semplicemente definita errata). Invero l'appellante, che intenda censurare la sentenza impugnata anche sotto il profilo istruttorio, ha l'onere di svolgere precise argomentazioni sul preteso errore commesso dal giudice nel non ammettere la prova dedotta, indicando anche alla Corte in che modo la sua ammissione avrebbe potuto, e potrebbe, portare ad una decisione diversa. In tal senso, il profilo istruttorio di cui al secondo motivo di appello è financo inammissibile.
pagina 9 di 10 L'appello va dunque respinto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 52.001 ad
€260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10179/23 pubblicata il 18.12.2023, ogni Parte_1 contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
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