Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8899/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Busso, elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio dell'avv. Busso;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Come da conclusioni di cui al ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 la sig.ra ha Parte_1
esposto di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta in data 9.10.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato in tempo indeterminato e a tempo pieno e di avere rassegnato le dimissioni in data 27.9.2024.
La ricorrente agisce in giudizio lamentando il mancato pagamento dell'intera retribuzione del mese di giugno 2024, nonché delle retribuzioni per i mesi di luglio, agosto, settembre 2024, nonché delle spettanze di fine rapporto.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro alle condizioni indicate in ricorso deve ritenersi provata dalla certificazione unica prodotta in atti nonché dalla mancata comparizione
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Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato il pagamento delle spettanze rivendicate dalla ricorrente e quantificate applicando i parametri di cui al
CCNL pubblici servizi, né ha contestato i conteggi notificati unitamente al ricorso.
Per le ragioni sopra indicate la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme indicate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero, della non particolare complessità delle questioni trattate e della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma lorda di euro 10.466,90 (di cui euro Parte_1
1.538,83 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2. condanna altresì a rimborsare alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 19/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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