Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1100/2025 V.G. posta in decisione il
12/05/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Paola Emilia
Bellosi)
e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 23.10.1999, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.165, Parte I, anno 1999;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso il padre nella casa familiare sita Ravenna - Fraz. Sant'Alberto,
Via Bartolo Nigrisoli n. 136, che viene al predetto assegnata sino al raggiungimento Parte_1
Pers della maggiore età del figlio minore Il padre, pertanto, entro un mese dal compimento dei diciotto anni di Nuh, dovrà rilasciare l'immobile. Il contratto resterà intestato a Parte_2
mentre i canoni di locazione verranno pagati da fino al rilascio. Poiché Parte_1 Parte_2 avrà necessità di recarsi anche all'estero per reperire un'attività lavorativa, manterrà la
[...]
propria residenza anagrafica presso la casa familiare;
Pers 2) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e familiari del medesimo e comunque:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera fino alle ore
20.30;
- un giorno infrasettimanale anche con pernottamento nella settimana in cui il week end è di sua spettanza;
- il martedì ed il giovedì, anche con pernottamento, nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il 30 aprile di ogni anno, i periodi in cui è disponibile a tenere presso di sè il figlio durante l'estate, avendo cura di rispettare il diritto Pers dell'altro di trascorrere con il proprio periodo di vacanze estive che si indicano in due-tre settimane, anche consecutive, a favore di ciascun genitore.
Nel corso delle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà il periodo che va dalla fine della scuola al pomeriggio del 30/12 con un genitore e dal pomeriggio del 30/12 al giorno di riapertura della scuola con l'altro genitore, alternando di anno in anno i suddetti periodi.
Previo accordo tra le parti e sempre nel pieno rispetto delle esigenze del minore, potranno essere di volta in volta apportate le necessarie e/o opportune deroghe a tutta la predetta calendarizzazione.
Nel corso delle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni consecutivi con la madre, comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
I coniugi si impegnano ad evitare la frequentazione del figlio con altre persone con le quali abbiano intrapreso una relazione sentimentale, fino a quando la stessa non avrà acquisito carattere di stabilità.
Pers 3) il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio minore nonché al pagamento del 100% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna, stante la totale assenza di reddito della madre;
4) l'Assegno Unico di legge verrà percepito interamente dal padre e si impegna Parte_2
sin da ora a sottoscrivere ogni documento eventualmente necessario;
5) le parti dichiarano che ciascuna provvederà al proprio mantenimento e di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa, eccezion fatta per gli accordi contenuti nel presente ricorso;
6) ciascun coniuge si farà carico del pagamento del proprio difensore.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè