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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1109/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Verghini
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'08.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione alle intimazioni di pagamento n. 03420199001131500000 e n.
03420189011194117000, entrambe notificate il 04.04.2022, per il mancato pagamento di debiti per contributi previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito: CP_3
1) n. 33420140000074016000 notificato in data 21/05/2014 (recato dall'intimazione di pagamento n. 03420199001131500000);
1 2) n. 33420140002038639000 notificato in data 23/09/2014 (recato dall'intimazione di pagamento n. 03420189011194117000);
3) n. 33420140004407008000, notificato in data 30/12/2014 (recato dall'intimazione di pagamento n. 03420189011194117000).
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi indicata dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi opposti, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, nel merito l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti è fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In particolare, dalla documentazione versata in atti dell' e dell risulta infatti CP_1 CP_2 che per i crediti previdenziali recati dai citati avvisi di addebito opposti è maturata la prescrizione quinquennale successiva alla data della loro notifica, considerato che tali
2 titoli sono stati notificati il 21.05.2014, il 23.09.2014 e il 30.12.2014 e che i primi atti interruttivi della prescrizione risultano essere proprio le intimazioni di pagamento qui opposte, notificate dall' al ricorrente soltanto il 04.04.2022, ben oltre il CP_2 quinquennio necessario a far maturare il termine prescrizionale.
Non si pone neppure un problema di sospensione dei termini prescrizionali a causa della pandemia da COVID 19, considerato che, nel caso di specie, all'entrata in vigore della disciplina emergenziale, che disponeva la sospensione, i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito opposti erano già prescritti (in particolare, la prima sospensione di rilievo in materia previdenziale è stata disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale al comma 2 dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.)
In definitiva, dunque, l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
4. L'estraneità dell' alle vicende successive alla notificazione degli avvisi di CP_1 addebito che, nella specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra l' e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del Controparte_4
3 Concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza) e del valore della causa (scaglione 5.201 – 26.000 €), detratta la fase istruttoria non svoltasi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto: a) dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito n. 33420140000074016000, n. 33420140002038639000 e n.
33420140004407008000; b) annulla gli avvisi di addebito n.
33420140000074016000, n. 33420140002038639000 e n. 33420140004407008000;
c) annulla le intimazioni di pagamento n. 03420199001131500000 e n.
03420189011194117000 nella parte in cui ad essi si riferiscono;
2) Compensa le spese di lite tra l' e la parte ricorrente;
CP_1
3) Condanna l' al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Si comunichi.
Paola, 14.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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