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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2020 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv.
Marilena Pani, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione,
attore
contro
(c.f. ), (c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._8 Parte_1 C.F._9 CP_8
(c.f. ) e (c.f. ), C.F._10 CP_9 C.F._11
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
I Procuratori di parte attrice hanno così concluso:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis reiectis, così provvedere: 1. In via principale,
accertare e dichiarare, ex art. 2652 c.c., il riconoscimento giudiziale della scrittura privata di vendita
del 1 agosto 1995, del terreno sito nel Comune di Jerzu e distinto in Catasto terreni al F. 14, Part. 477,
giusto contratto redatto nella modalità di scrittura privata non autenticata, limitatamente alla
sottoscrizione apposta dal sig. ; 2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, Controparte_1
ex art. 2652 c.c., il riconoscimento giudiziale della scrittura privata di vendita del 20 giugno 2002, del
terreno sito nel Comune di Jerzu e distinto in Catasto terreni al F. 14, Part.469, giusto contratto
redatto nella modalità di scrittura privata non autenticata;
3. Sempre in via principale, accertato
l'inadempimento del signor per non aver provveduto alle volture catastali ed alla Controparte_1
registrazione delle scritture private, condannare lo stesso alla restituzione, in favore del signor
[...]
della somma di euro 1.077,85; 4. Con vittoria di spese e competenze”. Parte_1
***
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio, esponendo che con scrittura Parte_1
privata di vendita del 1.08.1995 e acquistavano il terreno distinto al CP_2 Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Jerzu al foglio 14 particella 477 e contestualmente si impegnavano a provvedere alla registrazione della stessa e alle volture catastali. L'attore ha esposto, altresì, che con scrittura privata di vendita del 20.06.2002, acquistava il terreno distinto al Catasto Controparte_1
Terreni del Comune di Jerzu al foglio 14 particella 469 e si impegnava a regolarizzare la vendita con trascrizioni e volture catastali.
L'attore ha assunto di aver anche provveduto in data 23.05.2018 al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.077,85, irrogata dall'Agenzia delle Entrate con cartella di pagamento n. 025
2017 00244356 80000, a sua volta, emessa a seguito dell'invio dell'atto di contestazione del 2.02.2017,
per omessa regolarizzazione catastale di un fabbricato edificato sul terreno di cui alla vendita del 1995.
pagina 2 di 8 Nonostante la diffida, inviata in data 6.07.2018, e non hanno Controparte_1 CP_2
provveduto alla restituzione, in suo favore, delle somme da lui corrisposte per il pagamento della sanzione, né hanno provveduto a regolarizzare catastalmente gli immobili oggetto di causa, i quali,
dalle visure catastali, risultano ancora intestati ai precedenti proprietari. Inoltre, dalle stesse visure si evincerebbe che anche il fabbricato (foglio 14 particella 760), edificato sulla particella 477, è intestato agli stessi soggetti, quali comproprietari, e a e , quali superficiari. Controparte_1 CP_2
L'attore ha concluso come in epigrafe.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Le domande devono essere accolte solo in parte per le seguenti ragioni.
Sul riconoscimento delle scritture private.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulle scritture private di vendita del 1.08.1995 e del 20.06.2002, aventi a oggetto gli immobili meglio indicati nell'atto introduttivo.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente;
per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
pagina 3 di 8 Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che e Parte_2 [...]
quali sottoscrittori della scrittura privata del 1.08.1995, siano deceduti e gli eredi del primo Pt_3
sono stati tutti evocati in giudizio, mentre l'unico erede in vita del secondo è l'odierno attore, essendo coniuge di a sua volta deceduta. Persona_1 Parte_3
Ebbene, per quanto qui interessa, devono aversi per riconosciute le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 1.08.1995 da parte di e , per effetto della loro CP_3 Controparte_1
contumacia, di , per effetto della contumacia dei suoi eredi, e di in quanto Parte_2 Parte_3
il suo unico erede è l'attore.
I contumaci sono stati, infatti, resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità delle loro sottoscrizioni o di quella del loro de cuius, apposte alla suddetta scrittura privata, riportata nell'atto di citazione e prodotta in allegato;
nonostante ciò essi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Inoltre, quanto a , egli neppure si è presentato per rendere l'interrogatorio formale, Controparte_1
anch'esso regolarmente notificato, con conseguente possibilità per il giudice ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., da valutarsi nell'ambito del contesto probatorio emerso dall'istruttoria.
Nondimeno, devono aversi per riconosciute le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del
20.06.2022 da parte di e , per effetto della loro contumacia, e di CP_3 Controparte_1
attore del presente giudizio. Dal documento 2 prodotto non emerge, invece, la Parte_1
sottoscrizione di Persona_1
Per quanto attiene, per contro, alla posizione del convenuto , nella comparsa CP_2
conclusionale parte attrice ha rinunciato a ogni pretesa nei suoi confronti, visto l'esito della CTU
grafologica, disposta, su istanza di parte attrice, al fine di accertare l'autenticità della firma apposta dal medesimo sulla scrittura privata del 1.08.1995, in qualità di parte acquirente.
pagina 4 di 8 Invero, , pur non essendosi costituito in giudizio, all'udienza del 21.04.2022, ha reso CP_2
interrogatorio formale, negando di avere mai stipulato la scrittura privata in questione e disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla medesima a suo nome.
La CTU della Dott.ssa ha accertato che la firma di , apposta sul doc.1, Per_2 CP_2
allegato alla citazione, con un alto grado di probabilità, non sia autentica.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del
1.08.1995 dal padre implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad Parte_3
agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 c.c. (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Sulla domanda di restituzione.
Parte attrice ha chiesto che, accertato l'inadempimento contrattuale di , per non aver Controparte_1
provveduto alla registrazione delle scritture de quibus e alla relativa volturazione catastale, venisse pagina 5 di 8 condannato alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 1.077,85, pagata a titolo di sanzioni,
applicate dall'Agenzia delle Entrate.
La domanda non merita accoglimento.
Dall'esame delle scritture private prodotte in giudizio si evince che alcuna obbligazione in tal senso è
stata assunta dalla parte acquirente.
Invero, in entrambe le suddette scritture si legge “Le parti si impegnano a regolare l'acquisto,
mediante atto pubblico di vendita, entro un anno dalla data della presente scrittura” e, inoltre, “Nel
caso i venditori si rifiutassero di stipulare il regolare atto pubblico di vendita, si impegnano a
restituire ai compratori il doppio della somma ricevuta all'atto della firma della presente scrittura,
oltre le spese dei miglioramenti effettuati dagli acquirenti, secondo i prezzi di piazza correnti, al
momento dell'insorgere della controversia”.
A ben vedere, da quanto sopra riportato si evince chiaramente l'impegno, reciprocamente assunto dai contraenti, di procedere alla stipula dell'atto pubblico notarile entro un anno dalle scritture.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in queste ultime non si rinviene alcun impegno assunto dagli acquirenti e, quindi, anche da , di provvedere alla registrazione delle Controparte_1
scritture e di chiedere la voltura catastale degli immobili, che ne costituiscono l'oggetto.
È appena il caso di rilevare che la domanda di voltura catastale deve essere presentata dai soggetti tenuti alla registrazione, tra gli altri, degli atti con i quali si trasferiscono diritti reali su beni immobili,
salva la facoltà di presentazione della richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati, nel caso in cui i soggetti obbligati non vi provvedano.
Nel caso di specie, trattandosi di scritture private non autenticate, non sussistendo uno specifico obbligo ex lege in capo alle parti di provvedere alla registrazione, era, in primis, interesse di entrambe chiederne la registrazione, nonché presentare domanda di voltura catastale dei relativi immobili,
considerata anche la funzione di tale ultimo adempimento, ossia consentire gli aggiornamenti dell'intestazione catastale.
pagina 6 di 8 Pertanto, quantomeno rispetto all'interesse in merito all'aspetto fiscale, ben avrebbe potuto parte attrice provvedere personalmente alla regolarizzazione catastale in parola, al fine di non trovarsi esposta alle pretese, legittimamente avanzate nei suoi confronti dall'Ente impositore.
Per quanto sopra, non avendo le parti diversamente pattuito, deve ritenersi non configurabile un inadempimento contrattuale in capo a , stante l'inesistenza dell'obbligazione posta Controparte_1
da parte attrice a fondamento della domanda di restituzione.
*
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, nulla sulle spese, data la contumacia dei convenuti, che rimangono a carico dell'attore, avuto anche riguardo al rigetto della domanda di restituzione.
I costi della CTU sono posti a carico dell'attore, visti gli esiti della stessa, come liquidati col decreto del Tribunale di Lanusei del 26.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 1.08.1995 da parte di
[...]
, e avente a oggetto l'immobile sito in Jerzu CP_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e distinto al Catasto Terreni al foglio 14 particella 477;
pagina 7 di 8 2) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 20.06.2022 da parte di e avente a oggetto l'immobile sito in Jerzu e CP_3 Controparte_1 CP_10
distinto al Catasto Terreni al foglio 14 particella 469;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) nulla sulle spese;
5) i costi della CTU sono posti a carico dell'attore come liquidati col decreto del Tribunale di Lanusei
del 26.09.2024.
Cagliari-Lanusei, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2020 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv.
Marilena Pani, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione,
attore
contro
(c.f. ), (c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._8 Parte_1 C.F._9 CP_8
(c.f. ) e (c.f. ), C.F._10 CP_9 C.F._11
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
I Procuratori di parte attrice hanno così concluso:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis reiectis, così provvedere: 1. In via principale,
accertare e dichiarare, ex art. 2652 c.c., il riconoscimento giudiziale della scrittura privata di vendita
del 1 agosto 1995, del terreno sito nel Comune di Jerzu e distinto in Catasto terreni al F. 14, Part. 477,
giusto contratto redatto nella modalità di scrittura privata non autenticata, limitatamente alla
sottoscrizione apposta dal sig. ; 2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, Controparte_1
ex art. 2652 c.c., il riconoscimento giudiziale della scrittura privata di vendita del 20 giugno 2002, del
terreno sito nel Comune di Jerzu e distinto in Catasto terreni al F. 14, Part.469, giusto contratto
redatto nella modalità di scrittura privata non autenticata;
3. Sempre in via principale, accertato
l'inadempimento del signor per non aver provveduto alle volture catastali ed alla Controparte_1
registrazione delle scritture private, condannare lo stesso alla restituzione, in favore del signor
[...]
della somma di euro 1.077,85; 4. Con vittoria di spese e competenze”. Parte_1
***
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio, esponendo che con scrittura Parte_1
privata di vendita del 1.08.1995 e acquistavano il terreno distinto al CP_2 Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Jerzu al foglio 14 particella 477 e contestualmente si impegnavano a provvedere alla registrazione della stessa e alle volture catastali. L'attore ha esposto, altresì, che con scrittura privata di vendita del 20.06.2002, acquistava il terreno distinto al Catasto Controparte_1
Terreni del Comune di Jerzu al foglio 14 particella 469 e si impegnava a regolarizzare la vendita con trascrizioni e volture catastali.
L'attore ha assunto di aver anche provveduto in data 23.05.2018 al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.077,85, irrogata dall'Agenzia delle Entrate con cartella di pagamento n. 025
2017 00244356 80000, a sua volta, emessa a seguito dell'invio dell'atto di contestazione del 2.02.2017,
per omessa regolarizzazione catastale di un fabbricato edificato sul terreno di cui alla vendita del 1995.
pagina 2 di 8 Nonostante la diffida, inviata in data 6.07.2018, e non hanno Controparte_1 CP_2
provveduto alla restituzione, in suo favore, delle somme da lui corrisposte per il pagamento della sanzione, né hanno provveduto a regolarizzare catastalmente gli immobili oggetto di causa, i quali,
dalle visure catastali, risultano ancora intestati ai precedenti proprietari. Inoltre, dalle stesse visure si evincerebbe che anche il fabbricato (foglio 14 particella 760), edificato sulla particella 477, è intestato agli stessi soggetti, quali comproprietari, e a e , quali superficiari. Controparte_1 CP_2
L'attore ha concluso come in epigrafe.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Le domande devono essere accolte solo in parte per le seguenti ragioni.
Sul riconoscimento delle scritture private.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulle scritture private di vendita del 1.08.1995 e del 20.06.2002, aventi a oggetto gli immobili meglio indicati nell'atto introduttivo.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente;
per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
pagina 3 di 8 Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che e Parte_2 [...]
quali sottoscrittori della scrittura privata del 1.08.1995, siano deceduti e gli eredi del primo Pt_3
sono stati tutti evocati in giudizio, mentre l'unico erede in vita del secondo è l'odierno attore, essendo coniuge di a sua volta deceduta. Persona_1 Parte_3
Ebbene, per quanto qui interessa, devono aversi per riconosciute le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 1.08.1995 da parte di e , per effetto della loro CP_3 Controparte_1
contumacia, di , per effetto della contumacia dei suoi eredi, e di in quanto Parte_2 Parte_3
il suo unico erede è l'attore.
I contumaci sono stati, infatti, resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità delle loro sottoscrizioni o di quella del loro de cuius, apposte alla suddetta scrittura privata, riportata nell'atto di citazione e prodotta in allegato;
nonostante ciò essi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Inoltre, quanto a , egli neppure si è presentato per rendere l'interrogatorio formale, Controparte_1
anch'esso regolarmente notificato, con conseguente possibilità per il giudice ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., da valutarsi nell'ambito del contesto probatorio emerso dall'istruttoria.
Nondimeno, devono aversi per riconosciute le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del
20.06.2022 da parte di e , per effetto della loro contumacia, e di CP_3 Controparte_1
attore del presente giudizio. Dal documento 2 prodotto non emerge, invece, la Parte_1
sottoscrizione di Persona_1
Per quanto attiene, per contro, alla posizione del convenuto , nella comparsa CP_2
conclusionale parte attrice ha rinunciato a ogni pretesa nei suoi confronti, visto l'esito della CTU
grafologica, disposta, su istanza di parte attrice, al fine di accertare l'autenticità della firma apposta dal medesimo sulla scrittura privata del 1.08.1995, in qualità di parte acquirente.
pagina 4 di 8 Invero, , pur non essendosi costituito in giudizio, all'udienza del 21.04.2022, ha reso CP_2
interrogatorio formale, negando di avere mai stipulato la scrittura privata in questione e disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla medesima a suo nome.
La CTU della Dott.ssa ha accertato che la firma di , apposta sul doc.1, Per_2 CP_2
allegato alla citazione, con un alto grado di probabilità, non sia autentica.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del
1.08.1995 dal padre implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad Parte_3
agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 c.c. (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Sulla domanda di restituzione.
Parte attrice ha chiesto che, accertato l'inadempimento contrattuale di , per non aver Controparte_1
provveduto alla registrazione delle scritture de quibus e alla relativa volturazione catastale, venisse pagina 5 di 8 condannato alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 1.077,85, pagata a titolo di sanzioni,
applicate dall'Agenzia delle Entrate.
La domanda non merita accoglimento.
Dall'esame delle scritture private prodotte in giudizio si evince che alcuna obbligazione in tal senso è
stata assunta dalla parte acquirente.
Invero, in entrambe le suddette scritture si legge “Le parti si impegnano a regolare l'acquisto,
mediante atto pubblico di vendita, entro un anno dalla data della presente scrittura” e, inoltre, “Nel
caso i venditori si rifiutassero di stipulare il regolare atto pubblico di vendita, si impegnano a
restituire ai compratori il doppio della somma ricevuta all'atto della firma della presente scrittura,
oltre le spese dei miglioramenti effettuati dagli acquirenti, secondo i prezzi di piazza correnti, al
momento dell'insorgere della controversia”.
A ben vedere, da quanto sopra riportato si evince chiaramente l'impegno, reciprocamente assunto dai contraenti, di procedere alla stipula dell'atto pubblico notarile entro un anno dalle scritture.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in queste ultime non si rinviene alcun impegno assunto dagli acquirenti e, quindi, anche da , di provvedere alla registrazione delle Controparte_1
scritture e di chiedere la voltura catastale degli immobili, che ne costituiscono l'oggetto.
È appena il caso di rilevare che la domanda di voltura catastale deve essere presentata dai soggetti tenuti alla registrazione, tra gli altri, degli atti con i quali si trasferiscono diritti reali su beni immobili,
salva la facoltà di presentazione della richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati, nel caso in cui i soggetti obbligati non vi provvedano.
Nel caso di specie, trattandosi di scritture private non autenticate, non sussistendo uno specifico obbligo ex lege in capo alle parti di provvedere alla registrazione, era, in primis, interesse di entrambe chiederne la registrazione, nonché presentare domanda di voltura catastale dei relativi immobili,
considerata anche la funzione di tale ultimo adempimento, ossia consentire gli aggiornamenti dell'intestazione catastale.
pagina 6 di 8 Pertanto, quantomeno rispetto all'interesse in merito all'aspetto fiscale, ben avrebbe potuto parte attrice provvedere personalmente alla regolarizzazione catastale in parola, al fine di non trovarsi esposta alle pretese, legittimamente avanzate nei suoi confronti dall'Ente impositore.
Per quanto sopra, non avendo le parti diversamente pattuito, deve ritenersi non configurabile un inadempimento contrattuale in capo a , stante l'inesistenza dell'obbligazione posta Controparte_1
da parte attrice a fondamento della domanda di restituzione.
*
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, nulla sulle spese, data la contumacia dei convenuti, che rimangono a carico dell'attore, avuto anche riguardo al rigetto della domanda di restituzione.
I costi della CTU sono posti a carico dell'attore, visti gli esiti della stessa, come liquidati col decreto del Tribunale di Lanusei del 26.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 1.08.1995 da parte di
[...]
, e avente a oggetto l'immobile sito in Jerzu CP_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e distinto al Catasto Terreni al foglio 14 particella 477;
pagina 7 di 8 2) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 20.06.2022 da parte di e avente a oggetto l'immobile sito in Jerzu e CP_3 Controparte_1 CP_10
distinto al Catasto Terreni al foglio 14 particella 469;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) nulla sulle spese;
5) i costi della CTU sono posti a carico dell'attore come liquidati col decreto del Tribunale di Lanusei
del 26.09.2024.
Cagliari-Lanusei, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 8 di 8