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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N N. R.G. 13080/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13080/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO ALFANO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA DELLA VERDURA, 36 90143 PALERMO presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO NERONI, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MAGGI, 42 00176 ROMA presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOLANDA PINTO e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA E. L'EMIRO, 11 90135 PALERMO presso il difensore;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“La difesa della conclude insistendo nella eccezione di incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale Civile di Milano, per i motivi esposti in atto di opposizione e nella terza memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2023, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella seconda memoria difensiva depositata il 9 febbraio 2023, ovvero prova testimoniale diretta nonchè prova diretta e contraria a quella articolata dalla in comparsa di risposta con il sig. , come richiesto Controparte_3 Parte_1 sia nella seconda che nella terza memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2023, delegando per l'assunzione il Tribunale Civile di Palermo, luogo di residenza dei testimoni.
pagina 1 di 10
Nel merito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in premessa e, conseguentemente, revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare illegittimo, nullo e privo di effetti giuridici, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo N°3138/2022, R.G. 4379/2022, emesso dal Tribunale Civile di Milano il 10-18/02/2022 e notificato a mezzo PEC il 28/02/2022, con il quale si è ingiunto alla il pagamento della CP_1 somma di € 80.795,39, in favore della oltre interessi moratori e spese della procedura Controparte_2 liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.PA. come per legge, della cui opposizione si tratta. Per l'effetto, revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare illegittimo, nullo e privo di effetti giuridici, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che i ricalcoli dei consumi, contabilizzati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sono frutto di una errata ed illegittima ricostruzione. Accertare e dichiarare che le fatture N° V01191950171 dell'11/09/2019 di € 77.319,09 e N° V01191953357 del 16/09/2019 di € 3.477,67 si basano sulla illegittima ricostruzione dei consumi e che, pertanto, gli importi ivi indicati non sono dovuti dalla alla CP_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare che l'unico periodo in cui il misuratore di corrente elettrica potrebbe avere registrato consumi anomali è quello che intercorre tra il mese di giugno 2017 ed il mese di dicembre 2017”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- in via in subordinata, in caso di accoglimento della opposizione, I) condannare la al pagamento in proprio favore della somma di €. 80.795,39 oltre agli CP_1 interessi al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
II) condannare a rettificare le fatture emesse nei confronti di Controparte_3 CP_2 addebitandole le quantità di energia che risulteranno esser state prelevate dal punto di consegna contraddistinto dal codice POD IT001E00200090 nel periodo 1.3.2016 - 31.12.2017, ovvero nel diverso periodo che risulterà all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
PER LA TERZA CHIAMATA
“Voglia il Tribunale pagina 2 di 10
Reiectis adversis.- Ritenere e dichiarare - per quanto spiegato nella narrativa del presente scritto responsivo, avuto riguardo al compendio probatorio confluito in atti - legittima la condotta della concludente, nonché congrui i dati della misura elaborati dalla stessa forniti al Trader e, per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la ricostruzione dei consumi operata.- Conseguentemente, rigettare le domande tutte formulate nei confronti della concludente in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate.- In via subordinata ed in ogni caso, ridurre le richieste formulate nei limiti di quanto verrà accertato nel corso del giudizio, sempreché riconducibile a fatto della concludente.- Con il favore delle spese e compensi professionali.- In via istruttoria: Ammettere prova per testi con il Sig. (matr. A130580), dom.to c/o , Parte_1 Controparte_3
Zona di Palermo Piazza della Pace, 2 – 90100 Palermo, sul seguente articolato: 1 - “Vero è che in sede di verifica n. 484473178, eseguita in data 09.06.2017, presso il punto di prelievo POD IT001E00200090 di via Ugo La Malfa (Palermo) utenza di titolarità della CP_1
(già adibita ad Altri Usi (Alimentare, prodotti agricoli) con potenza disponibile 506 kW Parte_2
Trifase in Media Tensione, ho appurato il guasto di un TA asservito al misuratore GME matr. 74002315 come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
2 - “Vero è, in particolare, che in tale circostanza riscontravo il complesso di misura con errore negativo oltre la norma a causa della totale assenza della corrente I1 per TA guasto, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
3 - “Vero è che alle operazioni di verifica presenziava un'impiegata della , tale Sig.ra Parte_3
, la quale sottoscriveva gli esiti della stessa e richiedeva il ripristino della Testimone_1 fornitura guasta autorizzando la sostituzione del misuratore, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
4 - “Vero è che in data 02.12.2017 presso l'utenza in questione vennero sostituiti i riduttori guasti, previa redazione del piano di lavoro per il distacco e la messa in sicurezza della cabina secondaria che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
5 - “Vero è che in seguito alla sostituzione dei riduttori, la verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017, ha accertato un guasto al misuratore GME matr. 74002315, che comportava un errore negativo del -16,76% e che tale anomalia non era emersa prima a causa della mancanza della corrente I1 proveniente dal TA guasto, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
6 - “Vero è che in tale circostanza, sostituito il GME matr. 74002315 con il GME matr. 76307256, la misura veniva definitivamente ripristinata, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
7 - “Vero è che per la particolare tipologia di guasto riscontrato, che ha portato ad un lento calo dei consumi a partire dal mese di ottobre 2014 a causa dell'errore degenerativo del TA, cresciuto negli anni a seguire fino all'avvenuta interruzione della corrente I1, ai fini della ricostruzione delle misure è pagina 3 di 10
stato utilizzato il criterio dei consumi storici dell'utente e che, in particolare, dall'analisi delle curve di carico si riscontra che dal 03.10.2014 vi è un calo graduale dei consumi e pertanto la ricostruzione comincia in tale data e termina il 06.12.2017, come da tabella e grafici che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”; 8 - “Vero è che in tutte le circostanze sopra richiamate è stata sempre assicurata all'utente la continuità nella erogazione della energia elettrica”.- Disporre occorrendo - ove reputata necessaria dal Decidente, nei limiti di quanto rilevato in narrativa e sulla base in particolare della documentazione versata agli atti dal Distributore - c.t.u. per la ricostruzione delle misure sfuggite alla registrazione a seguito del guasto occorso al misuratore GME matr. 74002315 accertato in sede di verifica n. 484473178 del 09.06.2017 ed in seguito alla verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017.- Con riserva di formulare ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa nonché integrare la documentazione e di chiedere l'ammissione di ogni mezzo istruttorio necessario anche alla stregua delle difese e del comportamento processuale di controparte”.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al CP_1 decreto ingiuntivo nr. 3138/22 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per la somma di 80.795,39 euro oltre interessi e spese su ricorso di Ha eccepito in via preliminare Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Giudice adito ex artt. 18, 19 c.p.c. in favore del Tribunale di Palermo;
ha inoltre contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta a sostegno dell'azione monitoria ex art. 633 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la debenza verso dell'importo ingiunto tenuto CP_2 conto del mancato rispetto da parte di quest'ultima della normativa di settore che avrebbe negato la possibilità della sospensione della somministrazione di energia elettrica a seguito di rilevato malfunzionamento del contatore e della corrispondente ricostruzione dei consumi. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
La convenuta si è costituita sostenendo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice ex artt. 20 c.p.c., 1182 c.c. e di quella relativa all'asserita carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e ha insistito per la debenza della somma ingiunta in suo favore avuto riguardo alla intervenuta ricostruzione dei consumi imputati all'opponente sulla scorta dei prelievi da quest'ultima effettuati nel periodo marzo-dicembre 2017, tenuto conto che la tempistica della comunicazione all'opponente dell'esito delle verifiche effettuate sui consumi non potrebbe certo comportarne il diritto di non procedere al pagamento di quanto effettivamente fruito anche avuto riguardo alla circostanza che la società terza di distribuzione (che ha chiesto di potere chiamare in causa) avrebbe in primis comunicato all'opponente il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi invitandola a formulare eventuali osservazioni, in difetto di replica da parte dell'opponente. Ha chiesto
– previa autorizzazione alla citazione del terzo per ottenere in via di subordine la condanna della stessa a rettificare le fatture emesse nei confronti di , acon addebito della quantità di energia che CP_2 risulteranno essere prelevate nel punto di riconsegna alla medesima in uso nel periodo risultante all'esito del giudizio - la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si è costituita la terza chiamata la quale, in via preliminare ha eccepito la propria estraneità al rapporto contrattuale di somministrazione, avuto riguardo al proprio ruolo di addetto alla gestione degli impianti e alla verifica circa il regolare funzionamento dei gruppi di misura, nel merito ha rilevato la legittimità e la correttezza dell'attività di verifica e in generale del proprio operato, nonché la congruità dei consumi addebitati all'utente. Ha meglio allegato che la controversia per cui è causa riguarda il Punto di prelievo (P.O.D.) n. IT001E00200090 di via Ugo La Malfa (Palermo) di titolarità della CP_1
utenza adibita ad Altri Usi (alimentare, prodotti agricoli), con potenza disponibile 506 kW,
[...]
Trifase in Media Tensione. In data 09.06.2017 era stata eseguita la verifica n. 484473178 (doc. 1) che aveva accertato il guasto di un TA asservito al misuratore GME matr. 74002315 relativo all'utenza de qua: in particolare, era stato “riscontrato complesso di misura con errore negativo oltre la norma a causa della totale assenza della corrente I1 per TA guasto”. Alle operazioni di verifica aveva presenziato un'impiegata dell'opponente, Sig.ra la quale sottoscrivendone gli Testimone_1 esiti aveva richiesto, per conto della , il ripristino della fornitura guasta autorizzando la CP_1 sostituzione del misuratore. Conseguentemente, in data 02.12.2017 erano stati sostituiti i riduttori pagina 5 di 10 guasti, previa redazione del piano di lavoro per il distacco e la messa in sicurezza della cabina secondaria (doc. 2). In seguito alla sostituzione dei riduttori, la verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017 (doc. 3), aveva accertato un guasto al misuratore GME matr. 74002315, con conseguente errore del - 16,76%: l'anomalia non era emersa prima a causa della mancanza della corrente I1 proveniente dal TA guasto. Pertanto, sostituito il GME matr. 74002315 con il GME matr. 76307256 (autorizzazione precedentemente acquisita), la misura era stata definitivamente ripristinata. Quanto alla ricostruzione dell'energia consumata, a rettifica di quella precedentemente computata in difetto a causa dell'anomalia riscontrata, era stato applicato il metodo dei “Consumi Storici” con il calcolo della differenza da fatturare pari a kWh 421698, corrispondente ad una media giornaliera aggiuntiva (rispetto al misurato) di circa 652,78 kWh/g, per ciascuno dei 646 giorni sottoposti a ricostruzione. Ha evidenziato di non avere ricevuto alcun reclamo relativamente alle misure di cui alla fatturazione contestata, l'unico reclamo infatti pervenuto dalla società opponente avrebbe riguardato la fatturazione dell'anno 2018, non oggetto del presente giudizio (doc. 8). Ha allegato che le operazioni di sostituzione/riparazione dei misuratori guasti sono disciplinate, in particolare, dalla Delibera dell'ARERA n. 200/99 e dalla Delibera 23 dicembre 2019 n. 566/2019/R/eel - allegato A TIQE (già Delibera ARG/elt 198/11). Quest'ultima prevede all'art. 92.6 che “La disposizione di cui al comma 92.5, lettera e), sostituisce la disposizione di cui al comma 11.2 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 nella parte in cui disciplina che “Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”. Conseguentemente, la sostituzione del misuratore avvenuta il 06.12.2017 non avrebbe richiesto il consenso scritto del cliente. Mentre la verifica effettuata, che avrebbe originato il presente contenzioso sarebbe stata posta in essere in ottemperanza delle delibere dell'Autorità richiamate. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda svolta nei suoi confronti con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico contabile e all'esito è stata rinviata per la decisione con ordinanza del 1.6.2024. Successivamente, in data 9.4.2025, a seguito del trasferimento del Giudice titolare del giudizio ad altro ufficio, è stata assegnata alla sottoscritta e trattenuta in decisione il 26.5.2025.
Deve prima esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice: essa è irrituale (in quanto non proposta sotto tutti i profili di cui agli artt. 18, 19 c.p.c.) è dunque inammissibile.
Tale eccezione è comunque infondata nel merito, infatti l'art. 20 c.p.c. individua per le cause relative ai diritti di obbligazione due fori speciali facoltativi: il luogo in cui è sorta l'obbligazione - forum contractus per le obbligazioni contrattuali e forum delicti per quelle derivanti da fatto illecito - e quello del luogo ove la stessa deve essere eseguita, forum destinatae solutionis. Tali fori concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., nel senso che l'attore può scegliere liberamente di adire uno dei due fori speciali o il foro generale, dall'utilizzo dell'espressione "è anche competente" contenuta nell'art. 20 c.p.c. si deduce infatti che l'attore ha la possibilità di pagina 6 di 10 scegliere tra i più giudici (quelli del foro generale e quelli del foro speciale in ipotesi non coincidenti) i quali sono tutti competenti. Nel caso di specie l'attore sostanziale, ovvero l'opposta, ha correttamente individuato il giudice competente in quello del forum destinatae solutionis che, a mente dell'art. 1182 3 c., c.c., trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, è da individuarsi in quello del luogo del domicilio del creditore.
Pertanto la competenza si è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano.
Del pari infondata è l'eccezione relativa all'inefficacia probatoria della documentazione portata dall'opposta in via monitoria, atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi: è' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del decreto opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito il consulente tecnico ha accertato che il caso di specie attiene ad un cd. “guasto amperometrico” accertato il 9 giugno 2017 e il 6 dicembre 2017 al gruppo di misura (POD IT001E00200090) che ha provocato una errata registrazione delle quantità di energia prelevate dalla
. Il c.t.u. ha scritto che “poiché il trasformatore e il misuratore GME guasti sono stati CP_1 sostituiti in data 6 dicembre 2017, non è stato possibile svolgere accertamenti “materiali” su di essi e procedere alla ricostruzione effettiva dei consumi;
la presente indagine è stata dunque condotta su base documentale e […] è stata fornita la stima dei consumi “più verosimili”. In tal senso, la ricostruzione dei consumi operata da risulta conforme a quella effettuata dal sottoscritto CTU Controparte_3 nel periodo di interesse, cioè dal 1 marzo 2016 al 6 dicembre 2017, con venditore i Controparte_2 consumi ricostruiti da , anzi, appaiono computati con un criterio di favore nei confronti CP_3 dell'utilizzatrice. Le contestazioni dell'opponente in merito a tale ricostruzione non possono essere prese in considerazione in quanto non significative, come spiegato ai paragrafi 03.04 e 04.03”. Il c.t.u. ha concluso che “ha correttamente recepito la ricostruzione operata da CP_2 CP_3 fatturando alla sua cliente i giusti quantitativi di energia elettrica”. pagina 7 di 10 In data 20.2.2024 il Giudice precedentemente assegnatario della causa ha formulato al c.t.u. una richiesta di chiarimenti cui il medesimo ha dato risposta scritta con nota depositata il 27.4.2024 nell'ambito della quale egli ha chiarito che la questione del caso di specie “ruota tutta attorno alla data di inizio del malfunzionamento: per eDistribuzione e per vi è certezza in tal senso, con inizio CP_2 del guasto al 3 ottobre 2014; per , invece, tale certezza non esiste”. Il consulente tecnico ha CP_1 precisato che “il caso è particolare e complesso: è parere del sottoscritto CTU, come già rilevato nella bozza della relazione, che una certezza assoluta del momento in cui si verificò il guasto non può esserci. Basta osservare nuovamente il grafico dei consumi rilevati/ricostruiti per rilevare un abbassamento costante dei consumi, a partire dall'autunno 2014, ma non esiste una netta “caduta” degli stessi per cui sia chiaramente evincibile il giorno d'inizio del malfunzionamento. Tuttavia, è anche vero che durante l'autunno 2014 il guasto ebbe certamente avvio, come dimostra lo
“schiacciamento anomalo” della curva in tal senso a partire dal mese di ottobre/novembre 2014. Quindi, in questo contesto di replica, e rileggendo ancor più in dettaglio i grafici, è possibile affermare che alla data del 1° marzo 2016, cioè quello di nostro interesse, il gruppo di misura era sicuramente malfunzionante (benché in bozza sia stata adoperata l'espressione “ancor più verosimile”)”.
Pertanto il c.t.u. ha offerto due ipotesi alternative per la soluzione del caso: a) nel caso in cui ci si affidi ad un'interpretazione letterale alla Direttiva ARERA 28 dicembre 1999 n. 200, non essendovi piena certezza del giorno in cui ebbe inizio del malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi, come indicato dalla non potrà superare i 365 giorni precedenti la data di effettuazione della CP_1 verifica del gruppo di misura. Tuttavia, in questo caso, a mente del c.t.u. la quantificazione operata nelle osservazioni ai chiarimenti dalla per 52.273,20 kWh, corrispondenti a € 9.061,29, è CP_1 senz'altro errata, dato che prende in considerazione due periodi – gli anni 2016 e il 2017 – in cui la misura era certamente affetta da errore per sottostima. Questo spiegherebbe secondo il c.t.u. “perché la prospettazione della è davvero “minimale” dal punto di vista dei consumi di conguaglio e degli CP_1 importi dovuti. Se si prendessero come riferimento gli anni certamente precedenti al malfuzionamento (cioè il biennio 2012 e 2013) la ricostruzione risulterebbe fin troppo onerosa per l'opponente, attestandosi su livelli ben più alti rispetto all'errore accertato con valutazione dei consumi immediatamente successivi alla sostituzione del gruppo di misura. Per cui, ad avviso del sottoscritto, l'unico calcolo possibile è quello effettuato nella suddetta bozza di chiarimenti, in cui cioè si è preso come riferimento una rilevazione indiretta dell'errore sulla base dei consumi successivi alla sostituzione del gruppo di misura, dunque sulla base di consumi sicuramente corretti e non contestati. È molto importante rilevare che questa impostazione non è in contrasto con le normative vigenti: infatti l'ulteriore Delibera del 12 dicembre 2013 dell'ARERA 572/2013/R/GAS e relativo allegato A (cfr. allegati n. 14 e n. 15) prevede – in caso di impossibilità di determinare con certezza la data di inizio del guasto – che la ricostruzione dei consumi possa esser svolta sulla base delle ultime letture disponibili non contestate”. Sul punto il c.t.u. ha anche rilevato come “la delibera de qua non faccia riferimento alla sostituzione del gruppo di misura, ma solo alle “ultime letture disponibili non contestate”, il che significa che non impone di considerare esclusivamente letture precedenti alla
pagina 8 di 10
sostituzione del contatore;
nel caso in questione, in particolare, le ultime – cioè quelle più aggiornate – letture non contestate a […] disposizione sono proprie quelle successive alla sostituzione del gruppo di misura” ciò a conferma della bontà del criterio utilizzato. In conclusione, secondo il c.t.u., in applicazione della Direttiva ARERA 28 dicembre 1999 n. 200, a carico della risulterebbe CP_1 un conguaglio di 225.029 kWh per € 36.237,27.
b) Nell'altro caso prospettato dal c.t.u. in cui si volesse dare alla medesima Direttiva un'interpretazione più estesa e contestualizzata al caso in questione, essendo il guasto iniziato nell'autunno 2014, cioè ben prima del periodo oggetto di causa (dal 1° marzo 2016 al 6 dicembre 2017), allora la ricostruzione operata da potrebbe essere ritenuta corretta, perché è come CP_3 se il guasto/malfunzionamento fosse iniziato il 1° marzo 2016, ciò a prescindere dalle considerazioni d'ordine giuridico riguardanti la validità della firma sul verbale del 9 giugno 2017 e il comportamento di che operò la sostituzione (e lo smaltimento) del misuratore senza autorizzazione della CP_3
. CP_1
La ratio seguita dal ctu nel calcolo dei consumi fatturati all'opponente è pienamente condivisibile anche per l'ulteriore approfondimento di cui alla nota di chiarimenti in atti, con la prospettazione delle due diverse ipotesi alternative, pertanto gli accertamenti eseguiti dal ctu e le conclusioni cui il medesimo è addivenuto possono essere posti alla base del convincimento del giudice, che nel caso concreto è aderente all'ipotesi a) prospettata dal c.t.u. perché aderente ad un'interpretazione rigorosa della normativa di settore applicabile al caso concreto, attesa la reale indisponibilità di certezza del giorno di inizio del guasto al gruppo di misura (avvenuto comunque nell'autunno 2014, cioè ben prima del periodo oggetto di c.t.u. Pertanto deve ritenersi che il credito spettante a sia da riquantificare, stando ai corretti calcoli del c.t.u., in € 36.237,27, non CP_2 potendosi accedere alla tesi del “credito minimale” proposto dal ctp di , per le medesime ragioni CP_1 indicate dal c.t.u.
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e dovrà accertarsi che il credito della società opponente verso sia pari alla somma CP_2 complessiva di € 36.237,27, somma che la società dovrà essere condannata a corrispondere CP_1
a come da dispositivo. CP_2
In accoglimento della domanda subordinata proposta da dovrà essere accolta la CP_2 domanda di corrispondente rettifica delle fatture emesse dalla società terza chiamata in causa nei confronti della prima, in relazione al periodo di causa e a quanto accertato dal c.t.u. all'esito del giudizio, come da dispositivo.
Le spese di lite devono trovare compensazione per metà tra le parti e e CP_1 CP_2 CP_1 dovrà essere condannata a rifondere a la restante metà mentre, alla luce dell'esito del giudizio CP_2 dovranno restare a carico di E-Distribuzione le spese di lite del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accerta che è debitrice verso per il titolo dedotto in giudizio della somma
CP_1 Controparte_4 complessiva di 36.237,27 euro, somma che la società dev'essere condannata a
CP_1 corrispondere a , oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
CP_2 dichiara compensate per metà le spese di lite tra e
CP_1 Controparte_2 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
CP_1 CP_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la metà delle spese di lite del
[...] presente giudizio, che liquida in 3.800 euro, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda di manleva proposta da condanna a CP_2 Controparte_3 rettificare le fatture emesse nei confronti di , in relazione al periodo di causa e a quanto CP_2 accertato dal c.t.u. all'esito del giudizio;
dichiara compensate tra le parti e le spese di lite. CP_2 Controparte_3
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13080/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO ALFANO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA DELLA VERDURA, 36 90143 PALERMO presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO NERONI, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MAGGI, 42 00176 ROMA presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOLANDA PINTO e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA E. L'EMIRO, 11 90135 PALERMO presso il difensore;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“La difesa della conclude insistendo nella eccezione di incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale Civile di Milano, per i motivi esposti in atto di opposizione e nella terza memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2023, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella seconda memoria difensiva depositata il 9 febbraio 2023, ovvero prova testimoniale diretta nonchè prova diretta e contraria a quella articolata dalla in comparsa di risposta con il sig. , come richiesto Controparte_3 Parte_1 sia nella seconda che nella terza memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2023, delegando per l'assunzione il Tribunale Civile di Palermo, luogo di residenza dei testimoni.
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Nel merito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in premessa e, conseguentemente, revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare illegittimo, nullo e privo di effetti giuridici, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo N°3138/2022, R.G. 4379/2022, emesso dal Tribunale Civile di Milano il 10-18/02/2022 e notificato a mezzo PEC il 28/02/2022, con il quale si è ingiunto alla il pagamento della CP_1 somma di € 80.795,39, in favore della oltre interessi moratori e spese della procedura Controparte_2 liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.PA. come per legge, della cui opposizione si tratta. Per l'effetto, revocare o con qualunque altra statuizione dichiarare illegittimo, nullo e privo di effetti giuridici, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che i ricalcoli dei consumi, contabilizzati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sono frutto di una errata ed illegittima ricostruzione. Accertare e dichiarare che le fatture N° V01191950171 dell'11/09/2019 di € 77.319,09 e N° V01191953357 del 16/09/2019 di € 3.477,67 si basano sulla illegittima ricostruzione dei consumi e che, pertanto, gli importi ivi indicati non sono dovuti dalla alla CP_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare che l'unico periodo in cui il misuratore di corrente elettrica potrebbe avere registrato consumi anomali è quello che intercorre tra il mese di giugno 2017 ed il mese di dicembre 2017”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- in via in subordinata, in caso di accoglimento della opposizione, I) condannare la al pagamento in proprio favore della somma di €. 80.795,39 oltre agli CP_1 interessi al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
II) condannare a rettificare le fatture emesse nei confronti di Controparte_3 CP_2 addebitandole le quantità di energia che risulteranno esser state prelevate dal punto di consegna contraddistinto dal codice POD IT001E00200090 nel periodo 1.3.2016 - 31.12.2017, ovvero nel diverso periodo che risulterà all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
PER LA TERZA CHIAMATA
“Voglia il Tribunale pagina 2 di 10
Reiectis adversis.- Ritenere e dichiarare - per quanto spiegato nella narrativa del presente scritto responsivo, avuto riguardo al compendio probatorio confluito in atti - legittima la condotta della concludente, nonché congrui i dati della misura elaborati dalla stessa forniti al Trader e, per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la ricostruzione dei consumi operata.- Conseguentemente, rigettare le domande tutte formulate nei confronti della concludente in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate.- In via subordinata ed in ogni caso, ridurre le richieste formulate nei limiti di quanto verrà accertato nel corso del giudizio, sempreché riconducibile a fatto della concludente.- Con il favore delle spese e compensi professionali.- In via istruttoria: Ammettere prova per testi con il Sig. (matr. A130580), dom.to c/o , Parte_1 Controparte_3
Zona di Palermo Piazza della Pace, 2 – 90100 Palermo, sul seguente articolato: 1 - “Vero è che in sede di verifica n. 484473178, eseguita in data 09.06.2017, presso il punto di prelievo POD IT001E00200090 di via Ugo La Malfa (Palermo) utenza di titolarità della CP_1
(già adibita ad Altri Usi (Alimentare, prodotti agricoli) con potenza disponibile 506 kW Parte_2
Trifase in Media Tensione, ho appurato il guasto di un TA asservito al misuratore GME matr. 74002315 come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
2 - “Vero è, in particolare, che in tale circostanza riscontravo il complesso di misura con errore negativo oltre la norma a causa della totale assenza della corrente I1 per TA guasto, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
3 - “Vero è che alle operazioni di verifica presenziava un'impiegata della , tale Sig.ra Parte_3
, la quale sottoscriveva gli esiti della stessa e richiedeva il ripristino della Testimone_1 fornitura guasta autorizzando la sostituzione del misuratore, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
4 - “Vero è che in data 02.12.2017 presso l'utenza in questione vennero sostituiti i riduttori guasti, previa redazione del piano di lavoro per il distacco e la messa in sicurezza della cabina secondaria che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
5 - “Vero è che in seguito alla sostituzione dei riduttori, la verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017, ha accertato un guasto al misuratore GME matr. 74002315, che comportava un errore negativo del -16,76% e che tale anomalia non era emersa prima a causa della mancanza della corrente I1 proveniente dal TA guasto, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
6 - “Vero è che in tale circostanza, sostituito il GME matr. 74002315 con il GME matr. 76307256, la misura veniva definitivamente ripristinata, come da verbale di verifica che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”;
7 - “Vero è che per la particolare tipologia di guasto riscontrato, che ha portato ad un lento calo dei consumi a partire dal mese di ottobre 2014 a causa dell'errore degenerativo del TA, cresciuto negli anni a seguire fino all'avvenuta interruzione della corrente I1, ai fini della ricostruzione delle misure è pagina 3 di 10
stato utilizzato il criterio dei consumi storici dell'utente e che, in particolare, dall'analisi delle curve di carico si riscontra che dal 03.10.2014 vi è un calo graduale dei consumi e pertanto la ricostruzione comincia in tale data e termina il 06.12.2017, come da tabella e grafici che la S.V. mi mostra e di cui confermo il contenuto”; 8 - “Vero è che in tutte le circostanze sopra richiamate è stata sempre assicurata all'utente la continuità nella erogazione della energia elettrica”.- Disporre occorrendo - ove reputata necessaria dal Decidente, nei limiti di quanto rilevato in narrativa e sulla base in particolare della documentazione versata agli atti dal Distributore - c.t.u. per la ricostruzione delle misure sfuggite alla registrazione a seguito del guasto occorso al misuratore GME matr. 74002315 accertato in sede di verifica n. 484473178 del 09.06.2017 ed in seguito alla verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017.- Con riserva di formulare ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa nonché integrare la documentazione e di chiedere l'ammissione di ogni mezzo istruttorio necessario anche alla stregua delle difese e del comportamento processuale di controparte”.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al CP_1 decreto ingiuntivo nr. 3138/22 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per la somma di 80.795,39 euro oltre interessi e spese su ricorso di Ha eccepito in via preliminare Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Giudice adito ex artt. 18, 19 c.p.c. in favore del Tribunale di Palermo;
ha inoltre contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta a sostegno dell'azione monitoria ex art. 633 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la debenza verso dell'importo ingiunto tenuto CP_2 conto del mancato rispetto da parte di quest'ultima della normativa di settore che avrebbe negato la possibilità della sospensione della somministrazione di energia elettrica a seguito di rilevato malfunzionamento del contatore e della corrispondente ricostruzione dei consumi. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
La convenuta si è costituita sostenendo l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice ex artt. 20 c.p.c., 1182 c.c. e di quella relativa all'asserita carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e ha insistito per la debenza della somma ingiunta in suo favore avuto riguardo alla intervenuta ricostruzione dei consumi imputati all'opponente sulla scorta dei prelievi da quest'ultima effettuati nel periodo marzo-dicembre 2017, tenuto conto che la tempistica della comunicazione all'opponente dell'esito delle verifiche effettuate sui consumi non potrebbe certo comportarne il diritto di non procedere al pagamento di quanto effettivamente fruito anche avuto riguardo alla circostanza che la società terza di distribuzione (che ha chiesto di potere chiamare in causa) avrebbe in primis comunicato all'opponente il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi invitandola a formulare eventuali osservazioni, in difetto di replica da parte dell'opponente. Ha chiesto
– previa autorizzazione alla citazione del terzo per ottenere in via di subordine la condanna della stessa a rettificare le fatture emesse nei confronti di , acon addebito della quantità di energia che CP_2 risulteranno essere prelevate nel punto di riconsegna alla medesima in uso nel periodo risultante all'esito del giudizio - la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Si è costituita la terza chiamata la quale, in via preliminare ha eccepito la propria estraneità al rapporto contrattuale di somministrazione, avuto riguardo al proprio ruolo di addetto alla gestione degli impianti e alla verifica circa il regolare funzionamento dei gruppi di misura, nel merito ha rilevato la legittimità e la correttezza dell'attività di verifica e in generale del proprio operato, nonché la congruità dei consumi addebitati all'utente. Ha meglio allegato che la controversia per cui è causa riguarda il Punto di prelievo (P.O.D.) n. IT001E00200090 di via Ugo La Malfa (Palermo) di titolarità della CP_1
utenza adibita ad Altri Usi (alimentare, prodotti agricoli), con potenza disponibile 506 kW,
[...]
Trifase in Media Tensione. In data 09.06.2017 era stata eseguita la verifica n. 484473178 (doc. 1) che aveva accertato il guasto di un TA asservito al misuratore GME matr. 74002315 relativo all'utenza de qua: in particolare, era stato “riscontrato complesso di misura con errore negativo oltre la norma a causa della totale assenza della corrente I1 per TA guasto”. Alle operazioni di verifica aveva presenziato un'impiegata dell'opponente, Sig.ra la quale sottoscrivendone gli Testimone_1 esiti aveva richiesto, per conto della , il ripristino della fornitura guasta autorizzando la CP_1 sostituzione del misuratore. Conseguentemente, in data 02.12.2017 erano stati sostituiti i riduttori pagina 5 di 10 guasti, previa redazione del piano di lavoro per il distacco e la messa in sicurezza della cabina secondaria (doc. 2). In seguito alla sostituzione dei riduttori, la verifica di prima installazione n. 513593207, eseguita in data 06.12.2017 (doc. 3), aveva accertato un guasto al misuratore GME matr. 74002315, con conseguente errore del - 16,76%: l'anomalia non era emersa prima a causa della mancanza della corrente I1 proveniente dal TA guasto. Pertanto, sostituito il GME matr. 74002315 con il GME matr. 76307256 (autorizzazione precedentemente acquisita), la misura era stata definitivamente ripristinata. Quanto alla ricostruzione dell'energia consumata, a rettifica di quella precedentemente computata in difetto a causa dell'anomalia riscontrata, era stato applicato il metodo dei “Consumi Storici” con il calcolo della differenza da fatturare pari a kWh 421698, corrispondente ad una media giornaliera aggiuntiva (rispetto al misurato) di circa 652,78 kWh/g, per ciascuno dei 646 giorni sottoposti a ricostruzione. Ha evidenziato di non avere ricevuto alcun reclamo relativamente alle misure di cui alla fatturazione contestata, l'unico reclamo infatti pervenuto dalla società opponente avrebbe riguardato la fatturazione dell'anno 2018, non oggetto del presente giudizio (doc. 8). Ha allegato che le operazioni di sostituzione/riparazione dei misuratori guasti sono disciplinate, in particolare, dalla Delibera dell'ARERA n. 200/99 e dalla Delibera 23 dicembre 2019 n. 566/2019/R/eel - allegato A TIQE (già Delibera ARG/elt 198/11). Quest'ultima prevede all'art. 92.6 che “La disposizione di cui al comma 92.5, lettera e), sostituisce la disposizione di cui al comma 11.2 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 nella parte in cui disciplina che “Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”. Conseguentemente, la sostituzione del misuratore avvenuta il 06.12.2017 non avrebbe richiesto il consenso scritto del cliente. Mentre la verifica effettuata, che avrebbe originato il presente contenzioso sarebbe stata posta in essere in ottemperanza delle delibere dell'Autorità richiamate. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda svolta nei suoi confronti con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico contabile e all'esito è stata rinviata per la decisione con ordinanza del 1.6.2024. Successivamente, in data 9.4.2025, a seguito del trasferimento del Giudice titolare del giudizio ad altro ufficio, è stata assegnata alla sottoscritta e trattenuta in decisione il 26.5.2025.
Deve prima esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice: essa è irrituale (in quanto non proposta sotto tutti i profili di cui agli artt. 18, 19 c.p.c.) è dunque inammissibile.
Tale eccezione è comunque infondata nel merito, infatti l'art. 20 c.p.c. individua per le cause relative ai diritti di obbligazione due fori speciali facoltativi: il luogo in cui è sorta l'obbligazione - forum contractus per le obbligazioni contrattuali e forum delicti per quelle derivanti da fatto illecito - e quello del luogo ove la stessa deve essere eseguita, forum destinatae solutionis. Tali fori concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., nel senso che l'attore può scegliere liberamente di adire uno dei due fori speciali o il foro generale, dall'utilizzo dell'espressione "è anche competente" contenuta nell'art. 20 c.p.c. si deduce infatti che l'attore ha la possibilità di pagina 6 di 10 scegliere tra i più giudici (quelli del foro generale e quelli del foro speciale in ipotesi non coincidenti) i quali sono tutti competenti. Nel caso di specie l'attore sostanziale, ovvero l'opposta, ha correttamente individuato il giudice competente in quello del forum destinatae solutionis che, a mente dell'art. 1182 3 c., c.c., trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, è da individuarsi in quello del luogo del domicilio del creditore.
Pertanto la competenza si è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano.
Del pari infondata è l'eccezione relativa all'inefficacia probatoria della documentazione portata dall'opposta in via monitoria, atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi: è' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del decreto opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito il consulente tecnico ha accertato che il caso di specie attiene ad un cd. “guasto amperometrico” accertato il 9 giugno 2017 e il 6 dicembre 2017 al gruppo di misura (POD IT001E00200090) che ha provocato una errata registrazione delle quantità di energia prelevate dalla
. Il c.t.u. ha scritto che “poiché il trasformatore e il misuratore GME guasti sono stati CP_1 sostituiti in data 6 dicembre 2017, non è stato possibile svolgere accertamenti “materiali” su di essi e procedere alla ricostruzione effettiva dei consumi;
la presente indagine è stata dunque condotta su base documentale e […] è stata fornita la stima dei consumi “più verosimili”. In tal senso, la ricostruzione dei consumi operata da risulta conforme a quella effettuata dal sottoscritto CTU Controparte_3 nel periodo di interesse, cioè dal 1 marzo 2016 al 6 dicembre 2017, con venditore i Controparte_2 consumi ricostruiti da , anzi, appaiono computati con un criterio di favore nei confronti CP_3 dell'utilizzatrice. Le contestazioni dell'opponente in merito a tale ricostruzione non possono essere prese in considerazione in quanto non significative, come spiegato ai paragrafi 03.04 e 04.03”. Il c.t.u. ha concluso che “ha correttamente recepito la ricostruzione operata da CP_2 CP_3 fatturando alla sua cliente i giusti quantitativi di energia elettrica”. pagina 7 di 10 In data 20.2.2024 il Giudice precedentemente assegnatario della causa ha formulato al c.t.u. una richiesta di chiarimenti cui il medesimo ha dato risposta scritta con nota depositata il 27.4.2024 nell'ambito della quale egli ha chiarito che la questione del caso di specie “ruota tutta attorno alla data di inizio del malfunzionamento: per eDistribuzione e per vi è certezza in tal senso, con inizio CP_2 del guasto al 3 ottobre 2014; per , invece, tale certezza non esiste”. Il consulente tecnico ha CP_1 precisato che “il caso è particolare e complesso: è parere del sottoscritto CTU, come già rilevato nella bozza della relazione, che una certezza assoluta del momento in cui si verificò il guasto non può esserci. Basta osservare nuovamente il grafico dei consumi rilevati/ricostruiti per rilevare un abbassamento costante dei consumi, a partire dall'autunno 2014, ma non esiste una netta “caduta” degli stessi per cui sia chiaramente evincibile il giorno d'inizio del malfunzionamento. Tuttavia, è anche vero che durante l'autunno 2014 il guasto ebbe certamente avvio, come dimostra lo
“schiacciamento anomalo” della curva in tal senso a partire dal mese di ottobre/novembre 2014. Quindi, in questo contesto di replica, e rileggendo ancor più in dettaglio i grafici, è possibile affermare che alla data del 1° marzo 2016, cioè quello di nostro interesse, il gruppo di misura era sicuramente malfunzionante (benché in bozza sia stata adoperata l'espressione “ancor più verosimile”)”.
Pertanto il c.t.u. ha offerto due ipotesi alternative per la soluzione del caso: a) nel caso in cui ci si affidi ad un'interpretazione letterale alla Direttiva ARERA 28 dicembre 1999 n. 200, non essendovi piena certezza del giorno in cui ebbe inizio del malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi, come indicato dalla non potrà superare i 365 giorni precedenti la data di effettuazione della CP_1 verifica del gruppo di misura. Tuttavia, in questo caso, a mente del c.t.u. la quantificazione operata nelle osservazioni ai chiarimenti dalla per 52.273,20 kWh, corrispondenti a € 9.061,29, è CP_1 senz'altro errata, dato che prende in considerazione due periodi – gli anni 2016 e il 2017 – in cui la misura era certamente affetta da errore per sottostima. Questo spiegherebbe secondo il c.t.u. “perché la prospettazione della è davvero “minimale” dal punto di vista dei consumi di conguaglio e degli CP_1 importi dovuti. Se si prendessero come riferimento gli anni certamente precedenti al malfuzionamento (cioè il biennio 2012 e 2013) la ricostruzione risulterebbe fin troppo onerosa per l'opponente, attestandosi su livelli ben più alti rispetto all'errore accertato con valutazione dei consumi immediatamente successivi alla sostituzione del gruppo di misura. Per cui, ad avviso del sottoscritto, l'unico calcolo possibile è quello effettuato nella suddetta bozza di chiarimenti, in cui cioè si è preso come riferimento una rilevazione indiretta dell'errore sulla base dei consumi successivi alla sostituzione del gruppo di misura, dunque sulla base di consumi sicuramente corretti e non contestati. È molto importante rilevare che questa impostazione non è in contrasto con le normative vigenti: infatti l'ulteriore Delibera del 12 dicembre 2013 dell'ARERA 572/2013/R/GAS e relativo allegato A (cfr. allegati n. 14 e n. 15) prevede – in caso di impossibilità di determinare con certezza la data di inizio del guasto – che la ricostruzione dei consumi possa esser svolta sulla base delle ultime letture disponibili non contestate”. Sul punto il c.t.u. ha anche rilevato come “la delibera de qua non faccia riferimento alla sostituzione del gruppo di misura, ma solo alle “ultime letture disponibili non contestate”, il che significa che non impone di considerare esclusivamente letture precedenti alla
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sostituzione del contatore;
nel caso in questione, in particolare, le ultime – cioè quelle più aggiornate – letture non contestate a […] disposizione sono proprie quelle successive alla sostituzione del gruppo di misura” ciò a conferma della bontà del criterio utilizzato. In conclusione, secondo il c.t.u., in applicazione della Direttiva ARERA 28 dicembre 1999 n. 200, a carico della risulterebbe CP_1 un conguaglio di 225.029 kWh per € 36.237,27.
b) Nell'altro caso prospettato dal c.t.u. in cui si volesse dare alla medesima Direttiva un'interpretazione più estesa e contestualizzata al caso in questione, essendo il guasto iniziato nell'autunno 2014, cioè ben prima del periodo oggetto di causa (dal 1° marzo 2016 al 6 dicembre 2017), allora la ricostruzione operata da potrebbe essere ritenuta corretta, perché è come CP_3 se il guasto/malfunzionamento fosse iniziato il 1° marzo 2016, ciò a prescindere dalle considerazioni d'ordine giuridico riguardanti la validità della firma sul verbale del 9 giugno 2017 e il comportamento di che operò la sostituzione (e lo smaltimento) del misuratore senza autorizzazione della CP_3
. CP_1
La ratio seguita dal ctu nel calcolo dei consumi fatturati all'opponente è pienamente condivisibile anche per l'ulteriore approfondimento di cui alla nota di chiarimenti in atti, con la prospettazione delle due diverse ipotesi alternative, pertanto gli accertamenti eseguiti dal ctu e le conclusioni cui il medesimo è addivenuto possono essere posti alla base del convincimento del giudice, che nel caso concreto è aderente all'ipotesi a) prospettata dal c.t.u. perché aderente ad un'interpretazione rigorosa della normativa di settore applicabile al caso concreto, attesa la reale indisponibilità di certezza del giorno di inizio del guasto al gruppo di misura (avvenuto comunque nell'autunno 2014, cioè ben prima del periodo oggetto di c.t.u. Pertanto deve ritenersi che il credito spettante a sia da riquantificare, stando ai corretti calcoli del c.t.u., in € 36.237,27, non CP_2 potendosi accedere alla tesi del “credito minimale” proposto dal ctp di , per le medesime ragioni CP_1 indicate dal c.t.u.
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e dovrà accertarsi che il credito della società opponente verso sia pari alla somma CP_2 complessiva di € 36.237,27, somma che la società dovrà essere condannata a corrispondere CP_1
a come da dispositivo. CP_2
In accoglimento della domanda subordinata proposta da dovrà essere accolta la CP_2 domanda di corrispondente rettifica delle fatture emesse dalla società terza chiamata in causa nei confronti della prima, in relazione al periodo di causa e a quanto accertato dal c.t.u. all'esito del giudizio, come da dispositivo.
Le spese di lite devono trovare compensazione per metà tra le parti e e CP_1 CP_2 CP_1 dovrà essere condannata a rifondere a la restante metà mentre, alla luce dell'esito del giudizio CP_2 dovranno restare a carico di E-Distribuzione le spese di lite del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accerta che è debitrice verso per il titolo dedotto in giudizio della somma
CP_1 Controparte_4 complessiva di 36.237,27 euro, somma che la società dev'essere condannata a
CP_1 corrispondere a , oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
CP_2 dichiara compensate per metà le spese di lite tra e
CP_1 Controparte_2 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
CP_1 CP_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la metà delle spese di lite del
[...] presente giudizio, che liquida in 3.800 euro, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda di manleva proposta da condanna a CP_2 Controparte_3 rettificare le fatture emesse nei confronti di , in relazione al periodo di causa e a quanto CP_2 accertato dal c.t.u. all'esito del giudizio;
dichiara compensate tra le parti e le spese di lite. CP_2 Controparte_3
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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