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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1597/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1597/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla via Discesa San Leonardo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Luca Calzone, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via
Panella 182/B, presso lo studio dell'Avv. De Meco Natale, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra il 25.05.2018 in Crotone, con atto Controparte_1 trascritto presso i Registri di stato civile di detto Comune, giusto atto n. 13, parte 2, serie A, anno
2018;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che a seguito di diversi contrasti e discussioni, decideva di interrompere la relazione con la moglie. Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dalla sig.ra Controparte_1
e l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , chiedendo che il Controparte_1
Tribunale pronunciasse la separazione con addebito a carico del ricorrente;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore della sua persona e chiedeva a sua volta l'assegnazione della casa coniugale acquistata in comproprietà.
Con decreto di assegnazione della causa del 20.09.2022, il Presidente disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 24.01.2023. All'udienza Presidenziale del 24.01.2023 venivano sentite le parti personalmente e veniva esperito il tentativo di conciliazione, che non sortiva alcun effetto. Ad esito dell'udienza, il Presidente disponeva sui provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 15.03.2023, il Giudice relatore assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.09.2023, disponendo che fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai dell'art 127 ter c.p.c.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.02.2024 veniva esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, mentre all'udienza del 08.05.2024 veniva sentito un teste di parte resistente.
Con decreto del 27.07.2024 il Giudice relatore rinviava l'udienza al 20.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter
c.p.c.
In data 19.11.2024 i difensori depositavano tempestivamente note scritte, chiedendo congiuntamente un rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto tra le parti.
Con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice relatore, preso atto dell'istanza congiunta dei difensori, rinviava all'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
In data 18.02.2025 i difensori depositavano, unitamente alle note scritte, l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti in data 27.11.2024.
Acquisito il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi nell'accordo sottoscritto in data 27.11.2024 – versato in atti il 18.02.2025 –, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile R.G. n. 1597/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio il 25.05.2018 in Crotone, atto trascritto Controparte_1 presso i Registri di stato civile di detto Comune, n. 13, parte 2 serie A - anno 2018;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi nell'accordo del 27.11.2024;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1597/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla via Discesa San Leonardo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Luca Calzone, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via
Panella 182/B, presso lo studio dell'Avv. De Meco Natale, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra il 25.05.2018 in Crotone, con atto Controparte_1 trascritto presso i Registri di stato civile di detto Comune, giusto atto n. 13, parte 2, serie A, anno
2018;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che a seguito di diversi contrasti e discussioni, decideva di interrompere la relazione con la moglie. Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dalla sig.ra Controparte_1
e l'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , chiedendo che il Controparte_1
Tribunale pronunciasse la separazione con addebito a carico del ricorrente;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore della sua persona e chiedeva a sua volta l'assegnazione della casa coniugale acquistata in comproprietà.
Con decreto di assegnazione della causa del 20.09.2022, il Presidente disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 24.01.2023. All'udienza Presidenziale del 24.01.2023 venivano sentite le parti personalmente e veniva esperito il tentativo di conciliazione, che non sortiva alcun effetto. Ad esito dell'udienza, il Presidente disponeva sui provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 15.03.2023, il Giudice relatore assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.09.2023, disponendo che fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai dell'art 127 ter c.p.c.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.02.2024 veniva esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, mentre all'udienza del 08.05.2024 veniva sentito un teste di parte resistente.
Con decreto del 27.07.2024 il Giudice relatore rinviava l'udienza al 20.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter
c.p.c.
In data 19.11.2024 i difensori depositavano tempestivamente note scritte, chiedendo congiuntamente un rinvio al fine di formalizzare l'accordo raggiunto tra le parti.
Con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice relatore, preso atto dell'istanza congiunta dei difensori, rinviava all'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
In data 18.02.2025 i difensori depositavano, unitamente alle note scritte, l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti in data 27.11.2024.
Acquisito il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi nell'accordo sottoscritto in data 27.11.2024 – versato in atti il 18.02.2025 –, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile R.G. n. 1597/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio il 25.05.2018 in Crotone, atto trascritto Controparte_1 presso i Registri di stato civile di detto Comune, n. 13, parte 2 serie A - anno 2018;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi nell'accordo del 27.11.2024;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli