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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Vecchio;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato di Catania;
RESISTENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 conveniva in Parte_1 giudizio il Controparte_2
, esponendo: di essere proprietaria di un terreno sito nel comune di Catania,
[...] iscritto al N.C.T. al foglio 19, particelle 304 (oggi 346 e 345) -314-315-316 (oggi 348 e
347), nonché del terreno sito nel Comune di Misterbianco, iscritto al N.C.T. al foglio 17, particelle 45 (oggi 1308) e 48, per una superficie complessiva di mq. 10.275; che i detti terreni erano stati interessati dalla procedura di esproprio avviata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea per la realizzazione della metropolitana nel tratto compreso tra la stazione di “Nesima” e la stazione di “Misterbianco Centro”; che con D.D. 244 del 12/6/2015 era stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; che con provvedimento prot. n. 10386 del
12/10/2015 era stata dichiarata l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei seguenti beni immobili di proprietà della società ricorrente:
- Comune di Catania, foglio 19, particelle 304 per una superficie di mq.
2.862 e 316 per una superficie di mq.1.697,
- Comune di Misterbianco, foglio 17, particella 45 per una superficie di mq. 25 e particella 48 per una superfice di mq. 4.
Soggiungeva che in data 22/10/2015 era stato comunicato ad essa società l'avvio della procedura espropriativa, in uno con la determinazione dell'indennità di esproprio provvisoria, calcolata in €. 9,18 al mq. e non accettata da essa ricorrente, e nel contempo notificato il decreto di occupazione d'urgenza.
Deduceva che in data 17/11/2015 la Ferrovia Circumetnea era entrata in possesso dell'area oggetto dei terreni da espropriare e di quelli da occupare in via temporanea, e precisamente:
- Terreni siti nel Comune di Catania, foglio 19, particelle 304-314-315-316 del Nuovo
Catasto Terreni,
- Terreni siti nel Comune di Misterbianco, foglio 17, par..45 sub 1 - 48 del N.C.T., per una superficie complessiva di mq. 10.275.
In data 11/6/2024, previa proroga dei termini, era stato emesso il decreto di espropriazione, notificato ad essa ricorrente in data 13/6/2024 ed avente ad oggetto i
2 seguenti immobili: terreno sito nel comune Catania, foglio 19 particelle 546 (ex 304) estesa mq. 2438 e 548 (ex 316) estesa mq. 1605 per una superfice complessiva di mq.
4043; del terreno sito nel Comune di Misterbianco, foglio 17, par.1308 (ex 45) esteso mq.55.
Con lo stesso decreto l'ente espropriante aveva comunicato il deposito dell'indennità di esproprio e di occupazione preordinata all'esproprio, determinate complessivamente in
€. 64.528,13, presso la Cassa Deposito e Prestiti.
Deduceva che i terreni in questione erano ubicati in una zona ad altissima concentrazione di attività commerciali, ed erano direttamente prospicienti su una arteria stradale di primaria importanza;
che il terreno situato nel comune di Catania era inserito in un contesto commerciale completamente urbanizzato;
che svariate erano le modalità di utilizzo dei beni, mentre notevole era la svalutazione subita dal terreno residuato dall'espropriazione, divenuto un lotto intercluso, privo di accesso alla strada pubblica.
Quanto al terreno sito nel comune di Misterbianco, evidenziava che, trattandosi di porzione di corte di pertinenza del capannone di proprietà di essa ricorrente, il valore di mercato doveva essere parametrato a quello del capannone medesimo.
Assumeva che l'indennità di esproprio era stata determinata in un valore largamente inferiore a quello di mercato, pur trattandosi di aree non edificabili, e chiedeva la condanna dell'ente espropriante al pagamento dell'indennità complessiva nella misura di €.
512.630,70.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava le deduzioni avversarie ed CP_1 assumeva che in data 13/8/2024 la aveva Controparte_3 comunicato l'avvenuta costituzione del deposito definitivo relativo alle somme per l'indennità di occupazione temporanea.
Disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'iter amministrativo della procedura espropriativa di cui si discute è stato così ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio: con D.D.G. n. 481 dell'11.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava il “progetto definitivo relativo al potenziamento ed alla trasformazione della Ferrovia Circumetnea nella tratta compresa tra la stazione di Nesima e la stazione di “Misterbianco Centro”, nonché il “progetto definitivo del “primo lotto funzionale Nesima - Monte Pò”; con D.D.G. n. R.D. 58 dell' 17.03.2014
3 l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana autorizzava il sopradetto progetto, in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti nei Comuni di Catania e
Misterbianco, e dava atto dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 327/2001; con D.D.G. n. R.D. 244 del
12.06.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dichiarava la pubblica utilità delle dette opere;
con Decreto prot. n. 10386 del 12.10.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disponeva l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei terreni di proprietà della ditta per complessivi mq 10.275,00; con successivi Parte_1
D.D.G. n. R.D. 193 del 03.06.2020 e n. R.D. 210 del 10.06.2022 il prorogava al CP_1
12.6.2024 i termini per il completamento delle procedure espropriative, precedentemente fissati per il 12.06.2020; in data 11.06.2024, prot. n. CS/240611.1, veniva emesso il decreto di esproprio, riguardante le seguenti particelle catastali della ditta Parte_1
(p.lla 546, di mq 2.439,00; p.lla 548, di mq 1.605,00; p.lla 1.308, di mq 55,00).
[...]
Ha accertato il consulente tecnico d'ufficio che i terreni in questione ricadono: quelle in Comune di Catania, giusta il vigente PRG ( 1964), in massima parte zona Per_1
“verde rurale” (art. 25 delle NTA) e in minima parte in “sede stradale” ed in “fascia di rispetto stradale” (art. 26 delle NTA); quelle in Comune di Misterbianco, giusta il vigente
PRG vigente, in zona “viabilità”.
In entrambi i casi, le aree vanno urbanisticamente qualificate come “non edificabili”.
Ha evidenziato il consulente che “non è tuttavia oggi ipotizzabile un utilizzo ai fini edificatori. La possibile utilizzazione di tali aree, compatibile con la natura non edificabile impressa dallo strumento urbanistico, rimane quindi quella di destinazione a parcheggio, deposito all'aperto o spazio di pertinenza dei limitrofi capannoni”, dovendo pure escludersi la vocazione agricola.
Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato la stima: quanto alle aree di cui alle particelle 546, 548, 545 e 547 e per la porzione est delle particelle 314 (estesa circa mq 177,00) e 315 (estesa circa mq 185,00), con il metodo “per comparazione” individuando cioè atti di compravendita che, in epoche non troppo distanti dall'attuale, hanno riguardato terreni analoghi;
per le aree di cui alla porzione ovest delle particelle 314
(estesa circa mq 1.974,00) e 315 (estesa circa mq 416,00) e per quelle di cui alle particelle
1308, 45 e 48 (Misterbianco), costituite rispettivamente da porzioni dei piazzali di pertinenza dei capannoni di proprietà censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1
Misterbianco al Fg 17, p.lla 45 e p.lla 279, pavimentate ed intimamente connesse ai due edifici, la stima del valore di mercato è stata effettuata considerando il loro valore unitario
4 come percentuale del valore unitario dei capannoni (500,00÷600,00 €/mq quale valore unitario dei capannoni;
€./mq 55.00 quale valore unitario dei piazzali).
Ne consegue che il valore di mercato delle sole aree espropriate è pari ad €.
43.374,14.
Non può, sul punto, accogliersi la deduzione di parte attrice, relativamente al fatto che il consulente avrebbe erroneamente tenuto conto, per l'applicazione del metodo comparativo, dell'atto di compravendita stipulato nel 2012. Ed invero, per come evidenziato dal consulente, fra la stipula dell'atto (2012) e la data dell'esproprio (2024) non si sono registrate sensibili variazioni di prezzo per gli immobili del tipo di quelli in esame, dovendosi altresì considerare che l'oggetto dell'atto in questione è il medesimo terreno per cui è causa, acquistato dalla stessa società ricorrente.
Ha altresì accertato il consulente tecnico: “Per quanto concerne le aree residue - occupate dall'ente e non espropriate - occorre distinguere: - le porzioni ovest delle p.lle
314 e 315 che, come detto, già da molti anni (almeno dal 2013) risultavano annesse al piazzale di pertinenza del capannone di cui alla p.lla 279 con accesso dalla via Marshall, di proprietà della stessa società ricorrente. Per esse non ritengo si possa individuare un rapporto di stretta connessione funzionale ed economica con la porzione espropriata ed il distacco di questa non influisce in modo negativo sulle altre, provocandone una diminuzione di valore;
la porzione est delle dette p.lle 314 e 315, nonché le p.lle 545 e 547 che invece, a seguito dell'esproprio della porzione antistante, sono rimaste intercluse, avendo perso l'originario accesso dalla pubblica via. In questo caso appare congruo ritenere che il loro valore si sia almeno dimezzato, se non altro per il fatto che l'interesse all'acquisto di tali aree non può che limitarsi ai soli quattro proprietari confinanti, dei quali uno (a sud) è l'ente espropriante e l'altro (a nord-ovest) è la stessa società ricorrente. Va inoltre rilevato che della p.lla 545 è rimasta non espropriata una porzione (che ho indicato con 545/b) costituita da una piccola area a sud est e da uno stretto corridoio ad est, per una superficie complessiva di circa mq 240,00. Tale porzione risulta però compresa all'interno della recinzione della proprietà dell'ente espropriante - anche se formalmente non espropriata - e per essa il valore di mercato può ritenersi azzerato;
le p.lle 45 (parte) e
48 (parte) che, una volta restituite alla società ricorrente, torneranno a far parte del piazzale del capannone sulla p.lla 45, senza subire perdite di valore”.
Fatte tali considerazioni, il consulente tecnico ha determinato la perdita di valore delle aree residue in € 20.039,84, con la conseguenza che l'indennità di espropriazione
(riguardante l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, comprendente quindi
5 anche la perdita di valore della porzione residua) è pari ad €. (43.374,14 + 20.039,84)
63.413,98.
Su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del provvedimento espropriativo (11/6/2024) alla data del deposito della somma presso la
Cassa depositi e prestiti. Per il periodo successivo, gli interessi sono regolati dalle norme relative alla Cassa medesima.
Quanto alla indennità di occupazione, essa va calcolata (a far data dall'immissione in possesso) nella misura degli interessi legali maturati per ciascun anno in cui si è protratta, sul valore di mercato del bene siccome annualmente determinato dal consulente tecnico d'ufficio (v., per tutte, Cass. N. 11729/2010).
A tal riguardo, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato due diversi conteggi, a seconda che debba tenersi conto dell'occupazione formale, ovvero di quella materiale.
Epperò, ai sensi dell'art. 24, c. 4, del DPR 327/2001, “si intende effettuata
l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua di essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità”.
Del resto, come opportunamente rilevato dalla ricorrente, lo stesso ente espropriante comunicava alla l'offerta dell'indennità temporanea di occupazione dal Parte_1
17/12/2015 fino al 31/12/2017 tenendo conto dell'intera area oggetto del verbale di immissione in possesso.
Il calcolo va dunque effettuato in base alla prima delle ipotesi esposte dal consulente tecnico, ovverosia (ponendo alla base del calcolo il valore di mercato dell'intera area formalmente occupata, pari ad € 213.113,62), in €. 151.843,45, calcolando l'indennità di occupazione dalla data di immissione in possesso (17.11.2015) alla data del decreto di esproprio (11.06.2024).
Su tale importo saranno dovuti gli interessi, nella misura legale, dalla scadenza di ciascun anno di occupazione fino al deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa
[...]
6 Ferrovia Circumetnea, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Determina in €. 63.413,98 l'indennità dovuta per l'espropriazione delle seguenti aree: terreno sito nel comune di Catania, foglio 19, p.lla 546 di mq. 2439 e p.lla 548 di mq. 1605; terreno sito nel comune di Misterbiano, foglio 17, p.lla 1308 di mq 55,00.
Ordina al resistente di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso CP_1 la Cassa depositi e prestiti delle maggiori somme rispetto a quelle già depositate per gli stessi titoli, oltre agli interessi legali a far data dal giorno 11/6/2024;
- Determina in €. 151.843,45 l'indennità di occupazione dovuta e ordina al CP_1 resistente di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle maggiori somme rispetto a quelle già depositate per gli stessi titoli, oltre agli interessi legali siccome in motivazione;
- Condanna il resistente a rifondere, in favore della ricorrente, le spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €. 14.400,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
25/9/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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