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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3356/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31/05/1958, ed ivi residente in [...]15,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Beatrice
Traverso (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogoleto (GE) il 18/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 362/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 29/10/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cogoleto (GE) il
18/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 • I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
• la casa coniugale sita in Cogoleto (Genova), via Parenti, 98/1 di proprietà della signora
, rimarrà nella piena disponibilità della stessa che ivi continuerà a risiedere;
Pt_2
• il sig. ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza;
Pt_1
• i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno alimentare o di mantenimento;
• i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
• i coniugi esprimono reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altri documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1992, Numero 8, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, lì 01/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31/05/1958, ed ivi residente in [...]15,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Beatrice
Traverso (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogoleto (GE) il 18/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 362/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 29/10/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cogoleto (GE) il
18/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 • I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
• la casa coniugale sita in Cogoleto (Genova), via Parenti, 98/1 di proprietà della signora
, rimarrà nella piena disponibilità della stessa che ivi continuerà a risiedere;
Pt_2
• il sig. ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza;
Pt_1
• i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno alimentare o di mantenimento;
• i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
• i coniugi esprimono reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altri documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1992, Numero 8, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, lì 01/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3