Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8282/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Monzese in via Battisti n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Eloisa Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazzale Stazione Genova n.3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Cologno Monzese in via Battisti n. 38, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Berneschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, Via Frova n. 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 su di loro la responsabilità genitoriale congiuntamente.
2) I genitori hanno l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza dei figli, nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori e a collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti ai figli.
3) I figli minori ed vivranno prevalentemente con la madre e la casa coniugale, Per_1 Per_2 sita in via Cesare Battisti n.38 a Cologno Monzese, viene assegnata alla SI con tutti Parte_1 gli arredi ivi esistenti;
il signor rilascerà la casa coniugale entro la data del 6 dicembre Parte_2
2024 portando con sé i suoi effetti personali, con termine entro e non oltre il 31.12.2024 per il definitivo asporto;
Salvo diverso e miglior accordo e in base alle esigenze dei figli e impegni lavorativi dei genitori, il padre, disponendo di un alloggio adeguato, starà con i figli a fine settimana alternati, dal sabato prima di pranzo fino alla domenica dopo cena, oltre a un giorno infrasettimanale con pasto serale, nonché per quindici giorni durante il periodo estivo anche non consecutivi.
Per le festività pasquali e natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, in alternanza, anche di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, il giorno di Capodanno o dell'Epifania.
5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente indirizzi e recapiti, anche telefonici, dei luoghi, diversi dall'indirizzo di residenza, nei quali pernotteranno con i figli anche per un solo fine settimana o comunque per più di una notte, senza che ciò limiti in alcun modo il diritto di ciascun genitore di determinare liberamente dove trascorrere il proprio tempo con i figli.
6) a far data dalla mensilità di dicembre 2024, corrisponderà a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli ed , l'importo di 300,00. = mensili (euro Per_1 Per_2
150,00 per ciascun figlio), per 12 mensilità, da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa. Il predetto importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di dicembre 2024.
7) L'assegno Unico Universale per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore a partire dal mese di dicembre 2024.
8) Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese extra non coperte dall'assegno periodico previste nel Protocollo del Tribunale di Monza, che si rendessero necessarie per i figli ed , nei termini e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2 senza necessità di preventivo accordo: spese mediche:
a.ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b.spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa ( ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo di mercato;
c.spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
d.spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione:
e.iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f.libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g.per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h.corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i.partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Con necessità di preventivo accordo:
Spese mediche: a.esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b.cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c.interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d.farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
e. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
f.iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
g. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
h.iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
i. iscrizione, corsi, oneri di frequentazioni e attrezzature per attività sportive;
l.viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
m. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in mdo che sia ricevutra dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento:
i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00.=, ciascun genitore dovrà anticipare- e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9) e concordano che le rate del mutuo cointestato gravante sulla casa Parte_1 Parte_2 coniugale, attualmente a tasso variabile con rata di circa euro 850,00. = mensili, venga pagato al
100% dalla SI mentre le rate mensili del finanziamento Findomestic, intestato al Signor Pt_1 con rate mensili di euro 429,40.=, richiesto per la ristrutturazione della casa coniugale, di cui Pt_2
è garante la SI , venga pagato integralmente dal signor Pt_1 Pt_2
Il sig. salderà mensilmente altresì il finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo. Dal Pt_2 momento in cui i coniugi, che si impegnano a collaborare in tal senso, avranno ottenuto la surroga, la rinegoziazione del mutuo o vi sarà la diminuzione del tasso di interesse del mutuo e l'importo dello stesso scenderà al di sotto di euro 600,00.= i coniugi inizieranno a pagare al 50% sia il mutuo, nel suo nuovo ammontare, sia il finanziamento Findomestic.
10) I coniugi concordano che il cane IM, intestato attualmente al Signor rimanga con i Pt_2 figli nella casa coniugale e la SI si impegna a provvedere al suo mantenimento;
entro e Pt_1 non oltre il mese di settembre 2025, i coniugi si impegnano ad effettuare il cambio di intestazione del cane , di cui diventerà proprietaria la SI . Per_3 Pt_1
11) La SI si obbliga a effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze, nessuna Pt_1 esclusa, della casa coniugale e a sostenere i relativi costi dal mese di dicembre 2024. Le bollette relative all' utenza elettrica relativa a ottobre e novembre 2024, all'utenza gas relativa ai mesi da settembre a novembre e la bolletta acqua relativa al periodo maggio / novembre verranno onorate dalla SI con compensazione del credito con quanto trattenuto in busta paga da ATM Pt_1
S.p.a. al Signor per spese dentistiche dei figli fino a gennaio 2025 compreso e ultima rata RCA Pt_2 dell'autovettura intestata alla SI . Pt_1
12) la Sig.ra dichiara di essere autonoma economicamente e di non necessitare di un assegno Pt_1 di mantenimento.
13) e si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo Parte_2 Parte_1
e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e si impegnano a collaborare per il rilascio di quelli per ed . Per_1 Per_2
14) Le parti dichiarano di aver regolato con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito ogni questione inerente e derivante dalla loro convivenza coniugale.
15) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
16) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 13.12.2024, così provvede:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Patti (Messina), il 20 agosto 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Patti, anno 2011, n. 46 Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Messina, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi