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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/08/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3290/2025 del Ruolo Generale a.c.c., avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 109/2025, pubblicata in data 19.6.2025, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., signor nato Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
a Napoli il 1.08.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Coraggio (c.f. C.F._1
), con studio in Napoli, Via Santa Teresa Degli Scalzi n. 156D
[...]
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della (c.f. ), in persona del curatore, dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Martino (c.f. Controparte_1 C.F._2
), con studio in Napoli, Via A. Depretis n. 51, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
[...]
(c.f. ), non costituito, CP_2 CodiceFiscale_3
- reclamati -
P.G. presso la Corte d'Appello, non costituito,
- interventore necessario -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 17.7.2025, la impugnava la sentenza n. Parte_1
109/2025, pubblicata il 19.6.2025, con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, su ricorso presentato da , creditore dell'importo di 11.448,68 € CP_2
oltre interessi e spese portato da decreto ingiuntivo non opposto emesso dalla sezione lavoro dello stesso tribunale.
Deduceva la reclamante non aver partecipato al giudizio di primo grado in assoluta buonafede, per esserle stato notificato un file di posta elettronica non leggibile, chiedendo di essere rimessa in termini per esperire le opportune difese non svolte in primo grado. Nel merito, deduceva che l'impresa non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale in quanto piccola impresa, non essendo sufficienti a provare l'inverso i dati del bilancio, che pur costituendo una base documentale di indagine non costituivano prova legale, ed evidenziando il buon funzionamento della società, che aveva appena ricevuto due bonifici per totali 37.149,00 €, che aveva definito stragiudizialmente la posizione del creditore ricorrente e che aveva sempre operato con regolarità fiscale.
Instava quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, previa preliminare sospensione della procedura concorsuale.
Si costituiva in giudizio la sola liquidazione giudiziale, instando per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 27 agosto 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite, la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
La reclamante, deducendo una non provata buona fede in relazione alla mancata costituzione nel giudizio prefallimentare, ha chiesto una sostanziale rimessione in termini per esercitare tutte le attività istruttorie non potute svolgere in primo grado. La richiesta va accolta, sia pure per diverse motivazioni, essendo il giudizio di reclamo interamente devolutivo e non vincolato da preclusioni istruttorie, cosicchè, nei limiti dei motivi dedotti, parte reclamante può svolgere tutte le attività non svolte in primo grado e produrre tutta la documentazione ritenuta utile.
Nel merito, è vero che i dati di bilancio possono essere non indicativi ai fini del possesso dei requisiti identificativi della cd. impresa minore, ma è altrettanto vero che la prova del possesso di tali requisiti è a carico dell'imprenditore che eccepisce la sua non assoggettabilità a procedura concorsuale e nella fattispecie nessuna prova è stata fornita dalla reclamante in tal senso, onde contrastare i dati di bilancio dalla stessa predisposti ed evidenziati dal Tribunale. Nessun rilievo infatti a tal fine rivestono gli incassi di parte di crediti ritenuti incagliati, o l'accordo stragiudiziale intervenuto con il creditore ricorrente e la rinuncia da questi depositata (successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale e in cui non vi è neanche espressa dichiarazione di essere stato pagato): come affermato dalla Suprema Corte, infatti, (cfr. Cass. n. 11495/2024), “In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo;
al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale)”.
Parimenti irrilevante è ancora la regolarità fiscale. Dal bilancio relativo all'anno 2023 emergono infatti attività pari a 690.265,00 €, ricavi per 1.731.428,00 € e debiti per 537.417,00 €, dati tutti che evidenziano come la ricorrente non possa essere qualificata come impresa minore.
Irrilevante appare poi la circostanza della debitoria del ricorrente inferiore a 30 mila €, posto che detto limite quantitativo è riferibile alla complessiva debitoria risultante dagli atti del giudizio e non solo all'ammontare del credito dei creditori ricorrenti.
Nessuna specifica censura è stata poi rivolta alla sentenza impugnata in punto di affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza, che va condivisa e confermata.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa e valore indeterminato ed in favore dello Stato, essendo la procedura concorsuale stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dei reclami.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, pronunziando sul reclamo proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 109/2025 emessa dal Tribunale di Napoli in data 19.6.2025, così Parte_1
provvede:
--Respinge il reclamo.
--Condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in 5.000,00
€ per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 27.8.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo