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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 05.01.1981 – , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
E
n. a Fermo (AP) il 30.051981 – CF Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 07.06.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.9.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato in modo esclusivo alla madre, sig.ra Per_1 Parte_2
il quale con ella continuerà ad abitare in Fermo, alla Via D. Bramante 10/C;
[...] 2) il padre eserciterà il diritto di visita del minore in tempi ragionevoli previo Per_1 accordo con la sig.ra Parte_2
3) il sig. a titolo di mantenimento per il minore , verserà alla sig.ra Pt_1 Per_1 Pt_2 la somma mensile di Euro 442,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di
[...] ogni mese;
4) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlio con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, con i parenti e gli affini di ciascun ramo genitoriale;
5) le spese da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento sono disciplinate secondo le modalità e prescrizioni indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017 avente ad oggetto le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) i genitori si impegnano a sostenere per il figlio tutte le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017 avente ad oggetto: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Le spese straordinarie saranno così regolamentate: il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione del documento attestante la spesa;
7) l'assegno unico in favore del figlio minorenne e/o altre agevolazioni di natura equipollente, ove dovuti e/o spettanti e/o erogabili, saranno percepiti in via integrale ed esclusiva dalla Sig.ra Parte_2
8) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno divorzile;
9) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio riguardanti le loro persone e quelle del loro figlio;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 30.08.2008 in Fermo alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fermo, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2008, n. 00020, parte II serie A ufficio 02.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 05.01.1981 – , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
E
n. a Fermo (AP) il 30.051981 – CF Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Mario La Morgia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 07.06.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.9.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato in modo esclusivo alla madre, sig.ra Per_1 Parte_2
il quale con ella continuerà ad abitare in Fermo, alla Via D. Bramante 10/C;
[...] 2) il padre eserciterà il diritto di visita del minore in tempi ragionevoli previo Per_1 accordo con la sig.ra Parte_2
3) il sig. a titolo di mantenimento per il minore , verserà alla sig.ra Pt_1 Per_1 Pt_2 la somma mensile di Euro 442,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di
[...] ogni mese;
4) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlio con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, con i parenti e gli affini di ciascun ramo genitoriale;
5) le spese da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento sono disciplinate secondo le modalità e prescrizioni indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017 avente ad oggetto le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) i genitori si impegnano a sostenere per il figlio tutte le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017 avente ad oggetto: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Le spese straordinarie saranno così regolamentate: il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione del documento attestante la spesa;
7) l'assegno unico in favore del figlio minorenne e/o altre agevolazioni di natura equipollente, ove dovuti e/o spettanti e/o erogabili, saranno percepiti in via integrale ed esclusiva dalla Sig.ra Parte_2
8) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno divorzile;
9) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio riguardanti le loro persone e quelle del loro figlio;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 30.08.2008 in Fermo alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fermo, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2008, n. 00020, parte II serie A ufficio 02.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo