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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7141 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 09.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 16129/2024
TRA
C.F. . rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
NN e EL MA, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.07.2024 la ricorrente esponeva:
- che otteneva dal 1.1.2015 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero 003510020120295, senza ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88;
· in data 23.10.2023, pertanto, inoltrava all' domanda per il riconoscimento degli Assegni per il CP_1
Nucleo Familiare;
- che la domanda era volta al riconoscimento della provvidenza con decorrenza dal 1.1.2015, data del riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge;
- che l' in data 17.11.2023 comunicava la reiezione della domanda amministrativa per la CP_1 presunta assenza del requisito reddituale per l'anno 2023;
- che in data 5.2.2024 presentava regolare ricorso gerarchico;
- che al ricorso gerarchico non seguiva alcun provvedimento da parte dell' ; CP_1
- che essendo ampiamente ed inutilmente decorsi i termini di legge e, quindi, in presenza di silenzio rifiuto, si esauriva l'iter amministrativo, legittimandola ad adire la competente Autorità Giudiziaria;
- di non aver alcuna attitudine lavorativa psico-fisica in quanto casalinga;
- di avere una bassa scolarità avendo la sola licenza media;
- di risultare affetta da un grave e complesso quadro patologico caratterizzato da << esiti di frattura malleolo peronale, spondiloartrosi somatica ed interapofisaria, coxartrosi bilaterale, ispessimento medio intimale bilatrale, >>, patologie che, unitamente all'età avanzata, al basso grado di istruzione, alle scarse attitudini psico-fisiche e al particolare contesto socioeconomico, la rendevano assolutamente inabile al proficuo lavoro;
- che tali patologie, per quanto accertate in data 1.8.2023, erano sussistenti da epoca precedente, come si evince dall'anamnesi remota;
- di essere in possesso, a far data dal 1.1.2015, anche del requisito reddituale richiesto dalla normativa in materia ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno;
- che il suo nucleo familiare ex L. 153/88, a decorrere dalla data di riconoscimento della pensione di reversibilità, era stato sempre composto da una sola persona.
Sulla base di tali permesse la ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2 della Legge 153/88, conveniva in giudizio l' al fine CP_1 di sentir: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 23.10.2018, quinquennio antecedente la domanda amministrativa in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
· per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
· con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda nel merito. In particolare, CP_1 deduceva che gli ANF non potevano essere riconosciti in quanto la ricorrente non dimostrava in fase amministrativa di avere il requisito reddituale previsto dalla legge. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente di percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 23.10.2018 quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa, si evidenzia che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “ l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n.
153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997, I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
In ordine alla decorrenza della prestazione, va dato atto che i giudici di legittimità hanno osservato che “la domanda amministrativa non è necessaria per l'insorgenza del diritto alla prestazione. La
Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Significativo è il richiamo che la legge 153/88 fa al DPR 797/95 il quale all'art.11 sancisce che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”. Tale previsione deve ritenersi applicabile alla prestazione spettante sia al lavoratore dipendente che al pensionato.
Difatti, il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce: la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'istituto Nazionale della previdenza sociale."
Nel caso di specie, posto che non è in contestazione il requisito sanitario ma solo reddituale, parte ricorrente ha provato la sussistenza del requisito reddituale, depositando – su richiesta di questo
Giudice – certificazione dell'Agenzia delle Entrate fino all'anno 2024, ma non ha depositato – come richiesto – nessuna certificazione, neanche con dichiarazione sostitutiva, relativa all'anno 2025
Alla luce di tutto ciò la domanda va parzialmente accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il Nucleo Familiare ex art .2 Legge 153/88 - Tabella Parte_2
19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ primo scaglione di reddito , con decorrenza dal 23.10.2018 ( quinquennio precedente la data della domanda amministrativa del 23.10.23) e fino al 31.12.2024 per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo al saldo.
In relazione alla mancata comunicazione dei redditi all' , le spese possono essere compensate CP_1 per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a Parte_1 percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art 2 Legge 153/88 - Tabella 19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ con decorrenza dal 23.10.2018 ( quinquennio precedente la data della domanda amministrativa del 23.10.23) fino al 31.12.2024 , per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta CP_1 decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall' a tale titolo CP_1
- rigetta per il resto
--condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 1348,00 CP_1
Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 09.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 16129/2024
TRA
C.F. . rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
NN e EL MA, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.07.2024 la ricorrente esponeva:
- che otteneva dal 1.1.2015 il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero 003510020120295, senza ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88;
· in data 23.10.2023, pertanto, inoltrava all' domanda per il riconoscimento degli Assegni per il CP_1
Nucleo Familiare;
- che la domanda era volta al riconoscimento della provvidenza con decorrenza dal 1.1.2015, data del riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge;
- che l' in data 17.11.2023 comunicava la reiezione della domanda amministrativa per la CP_1 presunta assenza del requisito reddituale per l'anno 2023;
- che in data 5.2.2024 presentava regolare ricorso gerarchico;
- che al ricorso gerarchico non seguiva alcun provvedimento da parte dell' ; CP_1
- che essendo ampiamente ed inutilmente decorsi i termini di legge e, quindi, in presenza di silenzio rifiuto, si esauriva l'iter amministrativo, legittimandola ad adire la competente Autorità Giudiziaria;
- di non aver alcuna attitudine lavorativa psico-fisica in quanto casalinga;
- di avere una bassa scolarità avendo la sola licenza media;
- di risultare affetta da un grave e complesso quadro patologico caratterizzato da << esiti di frattura malleolo peronale, spondiloartrosi somatica ed interapofisaria, coxartrosi bilaterale, ispessimento medio intimale bilatrale, >>, patologie che, unitamente all'età avanzata, al basso grado di istruzione, alle scarse attitudini psico-fisiche e al particolare contesto socioeconomico, la rendevano assolutamente inabile al proficuo lavoro;
- che tali patologie, per quanto accertate in data 1.8.2023, erano sussistenti da epoca precedente, come si evince dall'anamnesi remota;
- di essere in possesso, a far data dal 1.1.2015, anche del requisito reddituale richiesto dalla normativa in materia ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno;
- che il suo nucleo familiare ex L. 153/88, a decorrere dalla data di riconoscimento della pensione di reversibilità, era stato sempre composto da una sola persona.
Sulla base di tali permesse la ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2 della Legge 153/88, conveniva in giudizio l' al fine CP_1 di sentir: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 23.10.2018, quinquennio antecedente la domanda amministrativa in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
· per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
· con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda nel merito. In particolare, CP_1 deduceva che gli ANF non potevano essere riconosciti in quanto la ricorrente non dimostrava in fase amministrativa di avere il requisito reddituale previsto dalla legge. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente di percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 23.10.2018 quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa, si evidenzia che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “ l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n.
153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997, I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67).
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario.
In ordine alla decorrenza della prestazione, va dato atto che i giudici di legittimità hanno osservato che “la domanda amministrativa non è necessaria per l'insorgenza del diritto alla prestazione. La
Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Significativo è il richiamo che la legge 153/88 fa al DPR 797/95 il quale all'art.11 sancisce che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”. Tale previsione deve ritenersi applicabile alla prestazione spettante sia al lavoratore dipendente che al pensionato.
Difatti, il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce: la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'istituto Nazionale della previdenza sociale."
Nel caso di specie, posto che non è in contestazione il requisito sanitario ma solo reddituale, parte ricorrente ha provato la sussistenza del requisito reddituale, depositando – su richiesta di questo
Giudice – certificazione dell'Agenzia delle Entrate fino all'anno 2024, ma non ha depositato – come richiesto – nessuna certificazione, neanche con dichiarazione sostitutiva, relativa all'anno 2025
Alla luce di tutto ciò la domanda va parzialmente accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il Nucleo Familiare ex art .2 Legge 153/88 - Tabella Parte_2
19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ primo scaglione di reddito , con decorrenza dal 23.10.2018 ( quinquennio precedente la data della domanda amministrativa del 23.10.23) e fino al 31.12.2024 per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo al saldo.
In relazione alla mancata comunicazione dei redditi all' , le spese possono essere compensate CP_1 per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a Parte_1 percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art 2 Legge 153/88 - Tabella 19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ con decorrenza dal 23.10.2018 ( quinquennio precedente la data della domanda amministrativa del 23.10.23) fino al 31.12.2024 , per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta CP_1 decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall' a tale titolo CP_1
- rigetta per il resto
--condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in 1348,00 CP_1
Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia