Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1889/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 21/02/2025
È presente, per l'attore, l'avv. SILVIA CONTARDI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Ivan Squatrito, in sostituzione dell'avv. GENNARO ALFANO. È inoltre presente, per il terzo chiamato, l'avv. Adriano Presta, in sostituzione dell'avv. GIANPAOLO ANTONIO LACOPO;
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Contardi si riporta alle note conclusive depositate e insiste nelle proprie domande, con vittoria di spese anche della precedente fase. L'avv. Squatrito si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle note conclusive in atti, chiedendone integrale accoglimento. Chiede, dunque, respingersi la domanda. In caso di riconoscimento di responsabilità, chiede di essere tenuto indenne dall'assicuratore. L'avv. Presta si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, in ogni caso valutando anche lo scoperto di franchigia. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1889/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Contardi (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Alfano (C.F. ; C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. ) in persona del rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Antonio Lacopo (C.F. ; C.F._4
Terza chiamata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto azione contro il Condominio “ ”, per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento a causa della rottura di una conduttura dell'impianto idrico condominiale.
1.1. Deduce l'attore che nel mese di febbraio 2016, l'appartamento di sua proprietà posto al primo piano del Condominio “ ” sito in San Nicola Arcella (CS) - Edificio H e Controparte_1 contraddistinto con l'interno n. 16, è stato interessato da ingenti infiltrazioni d'acqua causate dalla rottura della tubazione idrica presente nel corridoio condominiale ubicato al pagina 2 di 8 secondo piano sovrastante la proprietà dell'attore, riportando danni all'immobile nonché ai suppellettili e all'arredamento presenti al suo interno. L'evento dannoso è stato riscontrato dall'amministratore condominiale pro tempore, il quale ha anche inoltrato la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice della responsabilità Controparte_2 civile del condominio. La predetta compagnia formulava una proposta di liquidazione dei danni subiti pari ad € 2100,00, la quale, tuttavia, non è stata accettata dell'istante. Seguiva accertamento tecnico preventivo (R.A.C. 703/2018) e conseguente nomina del TU Ing. , il quale acclarava i danni lamentati da parte attrice, causati da Persona_1 copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal corridoio del sovrastante CP_3 secondo piano dello stesso edificio H quantificandoli in € 13688,47 per infiltrazioni ed € 1500,00 per danni subiti dagli arredi, per un totale di € 15188,47. Oltre ai danni da infiltrazione, l'attore chiede anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata, non avendo potuto utilizzare la propria casa di vacanza al fine di trascorre le ferie estive negli anni 2016, 2017 e 2018, per un totale risarcibile pari ad € 9000,00 (3000,00 € per ogni estate non goduta dall'istante). Conclude, quindi, per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese, diritti e onorari.
1.2. Si è costituito il il quale eccepisce: i) Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 71/quater disp. att. c.c. per mancata convocazione, in sede di mediazione ex art. 5 comma 1/bis D. Lgs. 28/2010 dinanzi ad organismo di conciliazione avente sede nella circoscrizione del Tribunale in cui è sito il condominio, nonché l'improcedibilità della “nuova” domanda avanzate in questa sede giurisdizionale, sia in ordine al valore dell'odierna pretesa risarcitoria sia alla diversa tipologia di danno avanzata da “vacanza rovinata”; ii) inammissibilità dell'istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio n. 703/2018 R.A.C. del precedente procedimento per A.T.P., in quanto il ricorso è stato proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 696 bis c.p.c. e non ex art. 696 c.p.c., mancando i presupposti che ne legittimano la richiesta. Nel merito, chiede il rigetto della domanda in quanto infondata, evidenziando che l'eventus damni oggetto di causa è riconducibile unicamente a un “caso fortuito” di cui all'art. 2051 cod.civ., contestando altresì la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata” per insussistenza, nel caso de quo, di alcun “danno esistenziale” riconducibile alla responsabilità del condominio. In via gradata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, ha chiesto condannarsi la società a tenere indenne e garantire il Controparte_2 condominio di quanto sia tenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni, nonché alle spese, anche generali, e compensi del presente giudizio e di quello relativo all'accertamento tecnico preventivo (n°703/2018 RGS), espletato inter partes.
1.3. Con comparsa del 29/01/2021 si è costituita la la quale Controparte_2 insiste nel rigetto delle domande attoree e di parte convenuta in quanto inammissibili e infondate, sia in fatto che in diritto, non essendo provate ovvero per non essere i danni denunciati in tutto e/o in parte inseriti nella copertura assicurativa: rileva, in particolare, che è esclusa, in quanto non sottoscritta, la garanzia facoltativa di cui all'art.
8.2 della sezione III del contratto assicurativo, nonché il successivo art. 9, rimanendo pertanto pagina 3 di 8 estromesse dalla garanzia (art. 1) tutte le spese inerenti alla riparazione/sostituzione delle condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua così come le spese per demolire o ripristinare le dette parti di fabbricato;
eccepisce, inoltre, che i danni materiali e diretti prodotti da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, trattandosi di impianti interrati, coprono un massimale pari ad € 2.500,00 per sinistro e per anno. In subordine, nel caso in cui la dovesse essere condannata a versare delle CP_2 ulteriori somme in favore di parte attrice, chiede di tenersi conto della gravità della colpa attorea ex art. 1227 cod. civ., la quale ha ritardato nella riparazione dei danni, da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
1.4. La causa è stata istruita per il tramite di interrogatorio formale dell'amministratore del
, nonché prova testimoniale ed è stata, poi, decisa, con sentenza contestuale, CP_1 previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti che verranno di seguito indicati.
2.1. Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni - in cui rientra indubbiamente anche l'impianto idrico fino alle diramazioni delle singole unità abitative – è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile [cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 15291 del 12/07/2011 (Rv. 618637 - 01)]. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta [cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 26086 del 30/11/2005 (Rv. 585883 - 01)]. L'attore che lamenta di aver subito un danno dalla cosa altrui è tenuto a fornire la prova dell'esistenza di un nesso di causa, nel senso che la cosa rappresenta una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verifichi, mentre incombe sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
2.2. Nella vicenda che ci occupa, non sussiste dubbio alcuno – essendo la circostanza pacifica – che l'immobile di proprietà dell'attore ha subito un allagamento dovuto alla rottura della sovrastante conduttura di adduzione di acqua potabile posta all'interno del pianerottolo comune. Così come non può revocarsi seriamente in dubbio che il CP_1 abbia la custodia delle parti e degli impianti comuni, a nulla rilevando che lo stesso sia considerato come ente di mera gestione. Il dovere di custodia deriva dalla proprietà comune in capo ai proprietari delle singole unità immobiliari (ciò che definiamo anche come “ ”) dell'impianto idrico “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà CP_1
pagina 4 di 8 individuale” (cfr. art. 1117, co. 1, n. 3, cod. civ.) e dalla previsione di obblighi e poteri manutentivi rispettivamente in capo all'amministratore del condominio (cfr. art. 1130, co.
1, n. 4) e all'assemblea dei condomini (cfr. art. 1135, co. 1, n. 4) e, più in generale, di obblighi contributivi per far fronte alle spese di manutenzione e di gestione delle parti comuni gravanti sui singoli proprietari, in quanto condomini (cfr. art. 1123 cod. civ.). Trova, dunque, applicazione la fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ.
2.2.1. Occorre preliminarmente evidenziare che le risultanze acquisite nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.A.C. 703/2018 sono pienamente utilizzabili in questo giudizio. Il ricorso allo strumento di cui all'art. 696 bis non postula affatto, come erroneamente assume il convenuto, che l'obbligazione CP_1
(contrattuale o aquiliana) sia stata del tutto “mancata” ovvero sia stata affatto “inesatta”, mentre l'an e il quantum dell'obbligazione siano già «intervenute o comunque acquisite
“aliunde”» (cfr. Comparsa di costituzione, pag. 7). La Corte costituzionale, con la recente sentenza del 21/12/2023, n. 222, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 3 e 24 Cost. Pertanto, il ricorso al procedimento in questione è ammissibile anche solo per l'accertamento dell'esistenza del pregiudizio di cui il ricorrente si duole e per la sua quantificazione. Poiché, inoltre, il mezzo in questione è stato esperito nel pieno rispetto del contraddittorio e con la partecipazione delle stesse parti dell'odierno giudizio, non sussiste alcun divieto all'utilizzo delle risultanze di quel procedimento e, segnatamente, della consulenza tecnica in quella sede effettuata, sicché deve essere confermata l'ordinanza di acquisizione resa ai sensi dell'art. 698 c.p.c. nel corso dell'odierno giudizio. Nella relazione redatta in occasione del menzionato procedimento di accertamento tecnico (R.A.C. 703/2018), l'ing. , le cui conclusioni sono condivise da questo Organo Per_1 perché immuni da evidenti vizi logici o da macroscopici errori di percezione e di valutazione, ha effettuato un'attenta verifica sia in ordine alla provenienza delle infiltrazioni sia in ordine all'entità dei danni riportati dall'immobile dell'attore. L'esperto ha evidenziato che: «I danni lamentati dalla parte ricorrente risalgono a marzo 2016, e sono stati causati da copiose infiltrazioni di acqua proveniente dal corridoio condominiale del sovrastante secondo piano dello stesso Edificio H, che hanno determinato l'allagamento perdurato per un tempo imprecisato, non meno di qualche giorno. Suddetti interni, allora, furono inondati di acqua per la rottura di una montante condominiale dell'acqua potabile sottostante il pavimento del corridoio del secondo piano del corpo di fabbrica principale, una tubatura di acqua condominiale in corrispondenza del pianerottolo degli interni n. 26 e n. 27. Tali evidenze, sono state accertate dal sottoscritto C.T.U., che durante il sopralluogo del
pagina 5 di 8 corridoio condominiale del piano soprastante (piano secondo) constatava la sussistenza della problematica descritta dai presenti ed esposta agli atti, rilevando la riparazione del pavimento in corrispondenza della tubatura in questione (nel corridoio condominiale in prossimità degli interni n. 26 e 27), come visibile nelle seguenti Figura 4 e Figura 5. Difatti, dalla rottura della montante condominiale, ha avuto origine l'inondazione del corridoio condominiale (in prossimità degli interni 26 e 27) che si trova sopra l'interno 16 del sig.
, la cui unità immobiliare è stata accuratamente ispezionata e descritta in Parte_1 precedenza. In effetti, quanto lamentato dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in tutte le evidenze di abbondanti e durature infiltrazioni di acqua proveniente dal soffitto, oltre alla presenza di condensa e muffa su gran parti delle pareti, specie nelle zone non esposte al soleggiato, quindi con prevalenza nell'ingresso e soprattutto nel bagno di servizio posto anch'esso all'ingresso. [..] In sostanza, quindi, le infiltrazioni che si sono verificate a seguito della rottura della tubazione condominiale, hanno determinato seri danni all'unità immobiliare di proprietà della parte ricorrente sig. , sia nelle opere murarie Parte_1 che negli arredi. Tale situazione ha determinato l'inagibilità dell'appartamento» (cfr. pag. 11, 12 e 13 della TU). Peraltro, il fatto in sé della rottura della montante di acqua potabile di pertinenza condominiale, dell'allagamento, delle infiltrazioni e del danneggiamento non sono state contestate nemmeno dal convenuto. CP_1
2.2.2. Una volta accertata l'esistenza del danno e della sua derivazione causale da bene su cui il esercita la custodia, era onere del condominio fornire la prova del caso CP_1 fortuito, per andare esente da responsabilità. Al riguardo la difesa del assume che la rottura delle tubazioni dell'impianto CP_1 idrico rappresenti un caso fortuito, valorizzando all'uopo anche un passaggio della relazione del consulente tecnico, il quale definisce come “imprevedibile” l'evento della rottura della tubazione condominiale. Occorre, al riguardo evidenziare che il consulente ha rilevato che
“al momento del sopralluogo, poiché le tubazioni di adduzione dell'acqua che hanno provocato l'allagamento risultavano riparate ed efficienti, non è stato facile rilevare se gli inconvenienti siano o meno relativi ad avarie o a difetto di manutenzione dei beni” (cfr. Relazione, pag. 15). In mancanza di uno specifico accertamento sulla condizione delle tubature, l'ausiliario ha solo potuto ipotizzare, valorizzando la stretta correlazione esistente tra pressione e tubazione alla luce dell'equazione fondamentale di che la rottura Parte_2 sia stata cagionata da una imprevedibile aumento della pressione geodetica. Tuttavia, l'imprevedibilità cui allude il consulente non basta per integrare il caso fortuito, il quale rappresenta un fattore eziologico non solo imprevedibile ed eccezionale, in quanto estraneo alla condizione della cosa, ma anche oggettivamente inevitabile [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 06/07/2006 (Rv. 591248 - 01)]. Ora, lo stesso consulente, poco prima di aver concluso, in risposta alle controdeduzioni del tecnico di parte convenuta, che lo sbalzo di pressione geodetica rappresenta un fattore imprevedibile, ha anche affermato che l'aumento di pressione ha, statisticamente, dei picchi nelle ore notturne o, comunque sia, nei casi in cui non vi è un diffuso e prolungato utilizzo dell'acqua. Pertanto, l'aumento della pressione e, soprattutto, l'azione che questa può avere determinato sulle tubazioni di carico dell'impianto idrico condominiale, specie durante il lungo periodo invernale di pagina 6 di 8 inutilizzo dello stesso, rappresentano, ad avviso di questo Tribunale, un fattore in concreto tutt'altro che imprevedibile e, dunque, non ascrivibile al fortuito. Proprio per far fronte agli inconvenienti determinati da simili situazioni, e dunque prevenire rotture accidentali dei tubi di adduzione, sarebbe stato possibile installare dei poco costosi riduttori di pressione differenziali. Poiché, dunque, non vi è prova del fortuito, il non può andare esente dalla CP_1 responsabilità da custodia e deve essere condannato a rispondere dei danni cagionati a parte attrice.
2.3. In punto di liquidazione questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nell'ambito del più volte menzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 703/2018, in quanto supportata da rilievi e misurazioni effettuate sui luoghi e tenendo conto dei prezzi correnti di mercato, per come verificabile dal prezziario regionale per i lavori pubblici vigente all'epoca dell'accertamento. Deve riconoscersi un ristoro anche per gli arredi e le suppellettili rese inservibili dalle infiltrazioni, la cui esistenza e le cui condizioni sono agevolmente apprezzabili dal materiale fotografico allegato alla perizia di parte. In considerazione del loro scarso valore di mercato e delle condizioni di vetustà degli stessi, si ritiene congrua la liquidazione equitativa in € 1.000,00. Alcun ristoro può, invece, essere accordato per il danno da “vacanza rovinata”, dal momento che difettano i presupposti soggettivi (il rapporto intercorre tra consumatore e tour operator o agente di viaggio) e oggettivi (la sottoscrizione di contratti di viaggio) previsti dal D. lgs. 79/2011 e s.m.i., per il suo riconoscimento. In definitiva, il deve essere condannato al pagamento della somma di € CP_1
13.688,47, oltre IVA se dovuta, per il ripristino dell'immobile e di € 1.000,00 per il mobilio e le suppellettili resi inservibili. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della richiesta di risarcimento (23/03/2018) e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Anche la domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_1 dell'assicuratore è fondata e merita accoglimento. A dispetto di quanto eccepito dalla , ritiene questo Giudice che la CP_4 CP_5 copertura assicurativa sia pienamente operativa, e non nei limiti del massimale previsto nella polizza per la rottura di tubi interrati, i quali sono appunto quelli realizzati mediante scavo nel terreno e non quelli inseriti nella muratura e nel solaio dell'edificio condominiale. La correttezza dell'interpretazione della clausola dell'art.
8.1. lettera a) delle condizioni di assicurazione, “Danni materiali e diretti”, trova conferma nella stessa condotta dell'assicuratore, che aveva offerto in via stragiudiziale al condominio la somma di € 6000,00, ben superiore al limite di massimale previsto, a fronte di un unico sinistro.
pagina 7 di 8 Inconferenti sono, sul punto, le difese avanzate dalla secondo cui sono escluse, CP_2 in quanto non sottoscritte, la garanzia facoltativa di cui all'art.
8.2 della sezione III del contratto assicurativo, nonché quella contenuta nel successivo art. 9: ebbene, tali garanzie, anche qualora fossero state sottoscritte, non sarebbero comunque operanti in quanto il caso di specie non rientra nella fattispecie prevista all'interno delle richiamate disposizioni. D'altra parte, il non ha chiesto alcun indennizzo in ordine alle CP_1 menzionate garanzie. In definitiva, l'Assicuratore deve essere condannato a tenere indenne il condominio per ogni somma che sarà posta a suo carico, ivi incluse quelle di procedimento e di consulenza tecnica, fatti salvi i diritti di franchigia dell'assicuratore.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi. Alla parte attrice deve, inoltre, riconoscersi anche il ristoro per le spese del procedimento R.A.C. 703/2018, pari a € 145,50 per esborsi ed € 1176,01, di cui € 109,98 per spese ed € 1088.03, oltre accessori di legge, per onorari del consulente tecnico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, accerta e dichiara la responsabilità del per i danni riportati dall'immobile di Controparte_1 proprietà di e, per l'effetto, condanna il convenuto condominio, al Parte_1 risarcimento del danno, che si liquida in complessivi € 14.688,47, di cui € 13.688,47 oltre IVA, se dovuta per i lavori di ripristino dell'immobile ed € 1.000,00 per il mobilio e le suppellettili, oltre interessi da calcolare in conformità a quanto indicato in parte motiva. Condanna, inoltre, il al pagamento, in favore dell'attore, di costi sostenuti nel CP_1 procedimento R.A.C. 703/2018, quantificati in € 145,50 per esborsi, € 1066,03, oltre CP e IVA, se dovuta, per onorari ed € 109,98 per rimborso spese. Condanna Il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi professionali. Condanna a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_1 di quanto questo è tenuto a corrispondere a parte attrice per i fatti di causa a qualunque titolo, detratta la franchigia. Condanna l'assicuratore al pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Gennaro Alfano, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 21 febbraio 2025 Il giudice Matteo Torretta pagina 8 di 8