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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1254/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CIAPPELLONI LIVIA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OTTONI MARIA STEFANIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove ritengono opportuno, dandone all'altro comunicazione, nel mutuo rispetto;
2. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie ed con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da Per_1 Per_2 entrambi, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie, e di onorare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Le figlie ed vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento paritario alternato, potendo entrambi i genitori provvedere autonomamente, anche in virtù della sostanziale corrispondenza dei redditi dei
- 1 - due genitori, al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura ed alla dignitosa collocazione delle figlie presso le proprie abitazioni.
4. La dimora coniugale ubicata in frazione Nebbiano n.47D 60044 NO (An), di proprietà dei genitori della sig.ra , immobile che i coniugi espressamente Parte_1 dichiarano essere stato concesso in comodato gratuito con la destinazione a casa familiare, viene assegnata al sig. che vi manterrà la residenza anagrafica unitamente Parte_2 ad entrambe le figlie. Il sig. provvederà a trasferire tutte le utenze a proprio nome, Pt_2 intestandosele. La sig.ra in accordo con il marito, si è già trasferita in Parte_1 altra abitazione in NO (An), via Aldo Moro n. 72 e provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali, entro due mesi dalla sottoscrizione del ricorso.
5. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulle figlie ed per le Per_1 Per_2 questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
6. In virtù del collocamento paritario alternato, i coniugi stabiliscono concordemente che lo stesso si realizzerà secondo le modalità che seguono:
a) a settimane alterne dal lunedì alle ore 13.00, orario in cui le figlie escono da scuola, al successivo lunedì alle ore 8.00, orario in cui le figlie verranno accompagnate a scuola;
b) 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo, entro il 30 Maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali, il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
e) per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
7. Le concordate modalità di cui al punto 6) avranno inizio non prima dei due mesi successivi al deposito del presente ricorso, durante i quali i coniugi stabiliscono di comune accordo che le figlie alloggeranno unicamente presso l'abitazione assegnata al padre e la madre potrà liberamente recarsi presso la casa coniugale di Nebbiano per provvedere alle figlie
- 2 - stesse, anche nei momenti di assenza del padre per motivi lavorativi, nel loro esclusivo interesse.
Passati due mesi dal deposito del ricorso, le figlie alloggeranno anche nell'abitazione della madre, secondo le modalità di cui al punto 6), salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto delle preminenti esigenze delle figlie, esulando dalla rigidità di cui al punto 6) sopra.
8. In virtù del collocamento alternato e paritario delle figlie ed ciascun Per_1 Per_2 genitore contribuirà al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso. Resta salvo l'obbligo di contribuzione dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, spese mediche anche urgenti, specialistiche e sanitarie straordinarie e/o non erogate dal SSN, e delle altre spese scolastiche, di istruzione, sportive e/o ricreative, preventivamente concordate da entrambi i genitori, secondo il protocollo del
Tribunale di Ancona, che le definisce e classifica e che qui si intende richiamato e ritrascritto.
9. I coniugi, di comune accordo, rinunciano al reciproco mantenimento, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze di vita attraverso i redditi personali.
10. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico familiare verrà percepito dagli stessi nella misura del 50% ciascuno, provvedendo pertanto a presentare congiuntamente idonea domanda all'INPS affinché detto assegno venga erogato in pari misura tra i genitori;
11. In coerenza con quanto precede, i coniugi, nell'interesse esclusivo delle figlie, si fanno reciprocamente carico in generale ad uniformare i rapporti tra di loro e con le figlie secondo le comuni regole di civiltà, anche con riguardo alla eventuale frequentazione con nuovi partner, frequentazione che dovrà avvenire gradualmente.
Disposizioni patrimoniali ulteriori:
12. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni aspetto riguardante il conto corrente bancario n.096323 acceso presso la BCC di Pergola e Corinaldo provvedendo concordemente altresì alla revoca della delega conferita a suo tempo al sig. sullo stesso intestato Parte_2 alla sig.ra , il quale conto corrente è rimasto intestato alla medesima. Il Parte_1 sig. ha provveduto ad accendere presso il medesimo istituto bancario il proprio Pt_2 conto corrente n.131700 e, pertanto, ognuno dei coniugi risponderà in proprio del conto corrente allo stesso intestato senza nulla richiedere all'altro.
13. I coniugi, quali comproprietari nella misura del 50% ciascuno di un immobile sito a
TO (An) in via Crocifisso n.18/C, stabiliscono e concordano che l'affitto del ridetto
- 3 - immobile che ammonta ad euro 300,00, come da contratto di locazione che si produce ( doc.3
), venga suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, così come le relative spese e imposte. Dal momento che ad oggi il canone di locazione suddetto viene bonificato mensilmente sul c/c n.096323 acceso presso l'istituto bancario BCC di Pergola e Corinaldo ed intestato a , questa provvederà ad effettuare il bonifico della somma Parte_1 spettante a sul conto corrente allo stesso intestato avente il seguente IBAN Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi concordano altresì sin d'ora che la ridetta abitazione verrà messa in vendita e che l'importo della vendita verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
14. Si dà atto che i coniugi rimarranno titolari dei rispettivi libretti bancari agli stessi intestati e che ciascun coniuge risponderà in proprio del libretto allo stesso intestato senza nulla richiedere all'altro.
15. Si dà atto che i coniugi manterranno il possesso e la proprietà dell'automezzo a ciascuno intestato, impegnandosi al pagamento delle relative spese di gestione.
16. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, e danno l'assenso al rilascio ed all'utilizzo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minorenni ed Per_1 Per_2
17. Le spese ed i compensi dell'Avv. Livia Ciappelloni saranno a carico della sig.ra
. Le spese ed i compensi dell'Avv. Maria Stefania Ottoni saranno a carico Parte_1 del sig. Le spese relative all'iscrizione a ruolo saranno a carico dei coniugi Parte_2 nella misura del 50% ciascuno”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a NO (AN) il 27/05/2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parare favorevole
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 4 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a NO (AN) il 27/05/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NO (AN) al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
disciplina le spese di lite come da accordi tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1254/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CIAPPELLONI LIVIA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OTTONI MARIA STEFANIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove ritengono opportuno, dandone all'altro comunicazione, nel mutuo rispetto;
2. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie ed con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da Per_1 Per_2 entrambi, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie, e di onorare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Le figlie ed vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento paritario alternato, potendo entrambi i genitori provvedere autonomamente, anche in virtù della sostanziale corrispondenza dei redditi dei
- 1 - due genitori, al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura ed alla dignitosa collocazione delle figlie presso le proprie abitazioni.
4. La dimora coniugale ubicata in frazione Nebbiano n.47D 60044 NO (An), di proprietà dei genitori della sig.ra , immobile che i coniugi espressamente Parte_1 dichiarano essere stato concesso in comodato gratuito con la destinazione a casa familiare, viene assegnata al sig. che vi manterrà la residenza anagrafica unitamente Parte_2 ad entrambe le figlie. Il sig. provvederà a trasferire tutte le utenze a proprio nome, Pt_2 intestandosele. La sig.ra in accordo con il marito, si è già trasferita in Parte_1 altra abitazione in NO (An), via Aldo Moro n. 72 e provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali, entro due mesi dalla sottoscrizione del ricorso.
5. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulle figlie ed per le Per_1 Per_2 questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
6. In virtù del collocamento paritario alternato, i coniugi stabiliscono concordemente che lo stesso si realizzerà secondo le modalità che seguono:
a) a settimane alterne dal lunedì alle ore 13.00, orario in cui le figlie escono da scuola, al successivo lunedì alle ore 8.00, orario in cui le figlie verranno accompagnate a scuola;
b) 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo, entro il 30 Maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali, il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
e) per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
7. Le concordate modalità di cui al punto 6) avranno inizio non prima dei due mesi successivi al deposito del presente ricorso, durante i quali i coniugi stabiliscono di comune accordo che le figlie alloggeranno unicamente presso l'abitazione assegnata al padre e la madre potrà liberamente recarsi presso la casa coniugale di Nebbiano per provvedere alle figlie
- 2 - stesse, anche nei momenti di assenza del padre per motivi lavorativi, nel loro esclusivo interesse.
Passati due mesi dal deposito del ricorso, le figlie alloggeranno anche nell'abitazione della madre, secondo le modalità di cui al punto 6), salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto delle preminenti esigenze delle figlie, esulando dalla rigidità di cui al punto 6) sopra.
8. In virtù del collocamento alternato e paritario delle figlie ed ciascun Per_1 Per_2 genitore contribuirà al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso. Resta salvo l'obbligo di contribuzione dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, spese mediche anche urgenti, specialistiche e sanitarie straordinarie e/o non erogate dal SSN, e delle altre spese scolastiche, di istruzione, sportive e/o ricreative, preventivamente concordate da entrambi i genitori, secondo il protocollo del
Tribunale di Ancona, che le definisce e classifica e che qui si intende richiamato e ritrascritto.
9. I coniugi, di comune accordo, rinunciano al reciproco mantenimento, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze di vita attraverso i redditi personali.
10. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico familiare verrà percepito dagli stessi nella misura del 50% ciascuno, provvedendo pertanto a presentare congiuntamente idonea domanda all'INPS affinché detto assegno venga erogato in pari misura tra i genitori;
11. In coerenza con quanto precede, i coniugi, nell'interesse esclusivo delle figlie, si fanno reciprocamente carico in generale ad uniformare i rapporti tra di loro e con le figlie secondo le comuni regole di civiltà, anche con riguardo alla eventuale frequentazione con nuovi partner, frequentazione che dovrà avvenire gradualmente.
Disposizioni patrimoniali ulteriori:
12. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni aspetto riguardante il conto corrente bancario n.096323 acceso presso la BCC di Pergola e Corinaldo provvedendo concordemente altresì alla revoca della delega conferita a suo tempo al sig. sullo stesso intestato Parte_2 alla sig.ra , il quale conto corrente è rimasto intestato alla medesima. Il Parte_1 sig. ha provveduto ad accendere presso il medesimo istituto bancario il proprio Pt_2 conto corrente n.131700 e, pertanto, ognuno dei coniugi risponderà in proprio del conto corrente allo stesso intestato senza nulla richiedere all'altro.
13. I coniugi, quali comproprietari nella misura del 50% ciascuno di un immobile sito a
TO (An) in via Crocifisso n.18/C, stabiliscono e concordano che l'affitto del ridetto
- 3 - immobile che ammonta ad euro 300,00, come da contratto di locazione che si produce ( doc.3
), venga suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, così come le relative spese e imposte. Dal momento che ad oggi il canone di locazione suddetto viene bonificato mensilmente sul c/c n.096323 acceso presso l'istituto bancario BCC di Pergola e Corinaldo ed intestato a , questa provvederà ad effettuare il bonifico della somma Parte_1 spettante a sul conto corrente allo stesso intestato avente il seguente IBAN Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi concordano altresì sin d'ora che la ridetta abitazione verrà messa in vendita e che l'importo della vendita verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
14. Si dà atto che i coniugi rimarranno titolari dei rispettivi libretti bancari agli stessi intestati e che ciascun coniuge risponderà in proprio del libretto allo stesso intestato senza nulla richiedere all'altro.
15. Si dà atto che i coniugi manterranno il possesso e la proprietà dell'automezzo a ciascuno intestato, impegnandosi al pagamento delle relative spese di gestione.
16. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, e danno l'assenso al rilascio ed all'utilizzo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minorenni ed Per_1 Per_2
17. Le spese ed i compensi dell'Avv. Livia Ciappelloni saranno a carico della sig.ra
. Le spese ed i compensi dell'Avv. Maria Stefania Ottoni saranno a carico Parte_1 del sig. Le spese relative all'iscrizione a ruolo saranno a carico dei coniugi Parte_2 nella misura del 50% ciascuno”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a NO (AN) il 27/05/2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parare favorevole
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 4 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a NO (AN) il 27/05/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NO (AN) al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
disciplina le spese di lite come da accordi tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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