Art. 3.
La dotazione organica del ruolo e' fissata per legge.
Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.
In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione puo' essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.
Resta salvo l' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 , riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La dotazione organica del ruolo e' fissata per legge.
Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.
In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione puo' essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.
Resta salvo l' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 , riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.