Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2083/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), in persona del genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale (C.F. ), rappresentato e Persona_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Fabiana Ledda ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Viale Umberto I n. 72;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
La decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente n. RG 153/24, nel quale era stata chiesta la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di frequenza di cui alla legge 289/1990, nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3,
2. Il ricorrente depositava quindi dichiarazione di dissenso e instaurava il presente procedimento, contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU e reiterando l'accoglimento delle domande rassegnate.
3. In particolare, deduceva l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal consulente in quanto contrastanti con la documentazione medica prodotta dallo stesso in sede di accertamento tecnico preventivo e le relative risultanze, lamentando che l'elaborato peritale presentava evidenti carenze di natura diagnostico-valutativa in ordine alle specifiche criticità della situazione clinica del minore.
4. Pertanto, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa rinnovazione delle indagini peritali:
“1) Accertare che il minore è minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie per l'età dalla data della domanda amministrativa (13.12.2022) o da quella successiva eventualmente accertanda e che, pertanto, è in possesso dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza ed è portatore di handicap in situazione di gravità come previsto dall' art. 3 , comma 3 della L. 104/1992 e, pertanto, è in possesso dei requisiti sanitari per usufruire delle agevolazioni e benefici previsti dalla predetta legge 104/1992 con le successive modifiche ed integrazioni;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi, da distrarsi a favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario”.
5. Si costituiva in giudizio l , eccependo l'infondatezza del ricorso in ragione della CP_1
correttezza ed esaustività dell'elaborato peritale sotto il profilo dell'accertamento medico- diagnostico, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione.
6. Istruita la causa mediante richiesta di chiarimenti al CTU, la decisione viene assunta alla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di cui in espositiva.
8. L'ausiliare del giudice, all'esito di analisi approfondita, condotta in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica, ha espresso la seguente valutazione
2 medico-legale: “Dall'indagine anamnestica, dall'esame clinico e dallo studio dei referti allegati agli atti, il giovane è risultato essere affetto da: Parte_1
Disturbo Evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato (ICD 10, F81.9) nell'ambito di altri sintomi e segni associati alle funzioni cognitive (ICD 10, R41.83) nell'ambito di un funzionamento cognitivo limite.
Il disturbo specifico dell'apprendimento viene diagnosticato quando sono presenti deficit specifici delle abilità di un individuo di percepire o elaborare informazioni in maniera efficiente ed accurata. E' un disturbo del neuro-sviluppo che si manifesta durante gli anni della formazione scolastica ed è caratterizzato da persistenti e progressive difficoltà nell'apprendere le abilità di base nell'ambito della lettura, della scrittura, e/o del calcolo.
Le prestazioni nelle abilità scolastiche sono al di sotto della media per età. Infatti il suo rendimento scolastico è basso per l'età e sostenibile solo attraverso adeguati livelli di sostegno. Non è attribuibile a disabilità intellettiva, a fattori esterni generali come svantaggio economico o ambientale, né a disturbi neurologici motori o visivi o uditivi.
Avrebbe un'origine biologica che è alla base delle anomalie che sono associate ai sintomi comportamentali del disturbo. L'origine comprende quindi un'interazione di fattori genetici, epigenetici e ambientali che colpiscono la capacità di percepire o processare informazioni verbali o non verbali in modo efficiente e preciso.
Il disturbo dura tutta la vita ma il decorso e le manifestazioni cliniche sono variabili e dipendono dalle richieste e dall'interazione con il contesto ambientale, dalle abilità di apprendimento dell'individuo.
Il giovane ha difficoltà con la lettura del testo, che può essere lenta, può avere Parte_1
difficoltà con le informazioni numeriche presenti nel testo, ma non ha difficoltà a interagire con i compagni (dalla certificazione del UONPIA “...non vengono riferiti particolari problemi di integrazione con il gruppo classe…), utilizzare i mezzi di comunicazione come telefoni e computer e socializzare e ad interagire con i coetanei.
La diagnosi è stata formulata escludendo i disturbi specifici (della lettura, della scrittura e delle abilità aritmetiche), è una disabilità nell'apprendimento NAS (non altrimenti specificata) limitatamente ai disturbi NON specifici che non può essere spiegato soltanto con una disabilità intellettiva. Quindi non sono DSA.
3 Anche qui però, come nei DSA, l'evoluzione è correlata a fattori diversi e influenzata dalla tempestività e adeguatezza degli interventi, dal livello cognitivo e metacognitivo, dall'ampiezza delle compromissioni neuropsicologiche, dalla presenza di comorbilità psichiatrica e dal tipo di compliance ambientale.
Possibili conseguenze possono essere problemi di comprensione del testo letto, limitazione nella crescita del vocabolario e della conoscenza dovuti a una ridotta pratica della lettura, calo dell'autostima e problemi psicologici secondari.
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento, assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.
Ciò non toglie che anche il disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non possa usufruire della L. 170, sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
Nel caso in oggetto, il ragazzo presenta sfumate difficoltà documentate nelle aree dell'apprendimento nell'ambito però di un funzionamento cognitivo limite (QIT 71, diagnosi funzionale della uonpia del luglio del 2023).
Sottoposto alla prove della lettura ha presentato una performance fluida e senza errori.
I sintomi di rilevati alla visita non compromettono il funzionamento ma Parte_1
interferiscono o ne riducono in parte la qualità.
Anzi, vi è il rischio, stigmatizzando le problematiche, senza però sottovalutarle, che il ragazzo sia vittima, crescendo, di un calo dell'autostima e dello stigma sociale.
Nel caso in oggetto, il periziando presenta sfumate difficoltà dell'apprendimento che vanno monitorate nel tempo, per cui usufruirà dei benefici applicativi della L 170/10, nell'ambito di un funzionamento cognitivo che si può definire, anche se borderline1, nella media.
Ricordiamo che i valori del QI risultano meno validi all'estremo inferiore della distribuzione del QI. Il livello intellettivo limite non è una disabilità intellettiva (termine intercambiabile - disturbo dello sviluppo intellettivo), il livello di gravità verrebbe comunque definito in base al funzionamento adattivo e non dei punteggi del QI.
4 Nel test WISC-IV somministrato dalla NPI dott.ssa il minore ha ottenuto (QIT Per_2
71):
Comprensione verbale (ICV) 86 (prestazione nella media)
Ragionamento visuopercettivo (IRP) 82 (prestazione ai limiti inferiori)
Memoria di lavoro (IML) 61 (prestazione sotto la media)Velocità di elaborazione (IVE)
76 (prestazione sotto la norma)
Le lievi e sfumate difficoltà rilevate in sede di CTU, nella medicina legale, non comportano automaticamente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età.
Infine, in riferimento al quesito sul riconoscimento dell'Handicap grave si può affermare che, per quanto sopra rilevato, il minore si trovi attualmente in una situazione clinica non così severa tanto da dover usufruire dei benefici dell'art. 3 comma 3 della L104. Lo stato di portatore di handicap SENZA connotazione di gravità riconosciuto dall'apposita commissione medica risulta pertanto appropriato”.
9. Il dott. sulla base della disamina testé citata, ha quindi così concluso: “In Per_3
conclusione, si può pertanto affermare che il piccolo alla luce della Parte_1
documentazione in atti e degli accertamenti praticati ha evidenziato che presenta un
Disturbo Evolutivo delle abilità scolastiche non specificati (ICD-10 codice F81.9) e funzionamento intellettivo (limite) borderline (ICD-10 codice R41.83)
Minore non invalido (L. 118/71, art. 2)
Portatore di Handicap (Comma 1 Art. 3 L.104)
Entrambe con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di dicembre del
2022”.
10. Alla successiva richiesta di integrazione da parte del giudice, affinché l'ausiliare chiarisse le ragioni per cui ha ritenuto che la situazione diagnostica emergente dalle certificazioni in atti e dalla visita svolta, non comportasse dal punto di vista medico-legale la sussistenza in capo a di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche Parte_1
dell'età, né la necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992, il dott. ha così efficacemente replicato: “La certificazione citata Per_3
(del 17/04/23) è di fatto una relazione che, come dice l'oggetto, “individua l'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'Art. 35, comma 7, della legge 27
5 dicembre 2002, n.289”, così come agli atti è presente una “Diagnosi funzionale” del
26/07/23, che non è una certificazione della disabilità ai sensi medico legali ma è finalizzata esclusivamente a fornire indicazioni alla scuola per personalizzare gli interventi didattici.
Inoltre, nè all'anamnesi raccolta, né all'esame obiettivo sono emersi elementi che fanno ritenere che il minore abbia alterazioni mediche in comorbidità per cui debba seguire una
Part terapia medica e/o farmacologica. Anche i colleghi della struttura per minori dell richiedono nient'altro che interventi di tipo psico-pedagogico.
Riguardo al presunto “aggravamento” del Funzionamento Intellettivo (cognitivo) Limite
(FIL) che, con una lunga disamina scritta, il dr. , Psicologo nominato CTP, Per_4
assimila alla Disabilità Intellettiva Lieve, il sottoscritto si rifà alla medicina legale dove solo i dati obiettivabili e documentati contano.
Si precisa che, nell'escludere la presenza di una disabilità intellettiva nel periziando, il sottoscritto CTU non si riferisce esclusivamente ai valori del QI (Quoziente Intellettivo), bensì anche alla valutazione delle capacità adattive e delle tappe di sviluppo che, secondo quanto emerge dai colloqui clinici, risultano globalmente adeguate all'età in tutte le aree.
Si veda l'anamnesi di sviluppo e la visita neuropsichiatrica dell'elaborato peritale depositato.
Infine, in riferimento a quanto richiamato dal Ill.mo Giudice, ...tenuto conto dell'affermazione del CTU secondo cui “Anzi, vi è il rischio, stigmatizzando le problematiche, senza però sottovalutarle, che il ragazzo sia vittima, crescendo, di un calo dell'autostima e dello stigma sociale”, il sottoscritto teme di essere stato frainteso.
Si coglie l'occasione per precisare che l'intenzione del sottoscritto non è certo quella di esprimere pareri di natura giuridica ben consapevole del fatto che tali valutazioni competono esclusivamente al Giudicante.
Con l'assunto si voleva sottolineare che “rinforzare” la necessità di un “sostegno” o sup- porto esterno, assimilando le difficoltà scolastiche di ad una condizione di in- Parte_1
validità/minorazione e scoraggiando in tal modo il perseguimento di una condizione di autonomia nello studio e successivamente nel mondo del lavoro, si rivelerebbe tanto inuti- le quanto contro l'interesse del ragazzo stesso”.
6 11. Sulla base di quanto rilevato, l'ausiliare ha quindi integralmente confermato quanto già concluso nella precedente fase del giudizio.
12. Il giudicante ritiene che le motivazioni spese dal CTU giustifichino esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise, essendo le stesse aderenti alla situazione emersa dalle certificazioni in atti e all'esame obiettivo condotto dall'ausiliare, nonché adeguatamente argomentate dal punto di vista della metodologia medico-legale.
13. Sul punto, il ricorso non contesta specificamente né la metodologia impiegata dal CTU, né la diagnosi da quest'ultimo espressa, appuntandosi invece le censure alle conclusioni cui è giunto l'ausiliare con riferimento all'incidenza dello stato patologico rispetto alla capacità del minore di compiere gli atti della vita quotidiana, ovvero alla necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge n. 104/1992.
14. In merito, tenuto conto della diagnosi condivisa di disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non specificati (ICD10 cod. F81.9) e funzionamento intellettivo limite borderline (ICD10 cod. 41.83), parte ricorrente poi sottolinea la sussistenza di un funzionamento intellettivo limite e di un valore del QI di 71, prossimo alla disabilità.
15. Tali aspetti, tuttavia, sono stati adeguatamente affrontati e valutati dal CTU per motivare le conclusioni cui è pervenuto, osservando che il valore del quoziente intellettivo riportato
è indicato come al di sotto della soglia ma al limite, e rifacendosi poi all'obiettività medico-legale emersa dalle certificazioni e dall'esame condotto.
16. Sulla base del complessivo ragionamento il dott. ha quindi ritenuto che “Le lievi e Per_3
sfumate difficoltà rilevate in sede di CTU, nella medicina legale, non comportano automaticamente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età”.
17. Ciò non implica che l'ausiliare abbia in alcun modo sottovalutato la patologia cui è affetto ma che quest'ultima non si traduce, dal punto di vista medico- Parte_1
legale, in difficoltà rilevanti ai nostri fini per il riconoscimento delle provvidenze richieste.
18. Si ricorda, invero, che con riferimento all'indennità di frequenza, la Suprema Corte ha precisato che “La L. n. 289 del 1990, art. 1 stabilisce che ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per
7 le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età….. è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza.
La norma di cui alla L. n. 289, art. 1 citato richiede, dunque, non solo la presenza del disturbo, ma anche che esso si traduca e determini “difficoltà persistenti” a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e la successiva norma di cui all'art 1 L 170/2010 sottolinea che detti disturbi possono costituire una “limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana” (Cass. civ., sez. lav., n. 28817/2020).
19. Per l'appunto, nel caso di specie il CTU ha escluso l'esistenza in capo al ricorrente di un deficit cognitivo o disabilità intellettiva, globalmente intesi, tali da inficiare il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali del minore, e dunque da comportare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; né, tale stato, ha ridotto l'autonomia personale del minore in maniera tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
20. Sicché, non avendo ragione per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU, né per disporre una rinnovazione delle indagini peritali, il ricorso va conclusivamente rigettato, non trovandosi il minore nelle condizioni necessarie per accedere ai benefici invocati.
21. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime vanno dichiarate irripetibili, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
22. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 − rigetta il ricorso e, per l'effetto:
− dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1
beneficio dell'indennità di frequenza, né in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/1992;
− dichiara irripetibili le spese del giudizio;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 17/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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