Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 347
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Sentenza 17 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Matteo Girolametti del Tribunale Ordinario di Sassari, riguarda un'opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di indennità di frequenza e disabilità. La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità e della condizione di handicap grave. Il ricorrente ha richiesto una rinnovazione delle indagini peritali, sostenendo che le difficoltà del minore giustificassero l'accesso ai benefici previsti dalla legge 104/1992.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti e le conclusioni del CTU, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le difficoltà di apprendimento del minore, pur documentate, non comportassero "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, come richiesto dalla normativa. Il Giudice ha sottolineato che la diagnosi di disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non equivale a una disabilità intellettiva e che le prestazioni del minore, sebbene al limite, non giustificano l'intervento assistenziale permanente. Pertanto, ha confermato l'assenza dei requisiti per l'indennità di frequenza e per il riconoscimento della disabilità grave, dichiarando irripetibili le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 347
    Giurisdizione : Trib. Sassari
    Numero : 347
    Data del deposito : 17 giugno 2025

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