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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 2692/2023 e promossa da:
(C.F. ) domiciliato in Sassari in Via Bellieni 5, presso e Parte_1 C.F._1 nello studio dell'Avv. Marcello Mura (C.F. ) che lo rappresenta e difende per C.F._2
delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
RICORRENTE
CONTRO
ed eredi Controparte_1
RESISTENTI- CONTUMACI
CONTRO Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“1) Dichiararsi unico proprietario dell' immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Parte_1
Puccini n. 7, piano secondo, contraddistinto al catasto Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub. 8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale 1611 sub. 1(portico e vano scale) e sub. 10
(lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 e ciò per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
2) Con sentenza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione.”
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed eredi, chiedendo di accertarsi l'acquisto per intervenuta usucapione in suo favore
[...] dell'immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Puccini n. 7, piano terzo, contraddistinto al catasto
Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub. 8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale
1611 sub. 1 (portico e vano scale) e sub. 10 (lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 al n. 884.
Ha allegato di essere nel possesso animo domini, da oltre vent'anni, di detto immobile, edificato su un terreno contraddistinto al CT del Comune di Porto Torres al F 4 mappale 1611 (già mappale 403) sul quale, dal 19.10.1989, non erano presenti trascrizioni e che risultava intestato ai vecchi proprietari del terreno sul quale nel 1963 furono iniziati i lavori di edificazione e cioè a tali , nato Persona_1
Sassari il 20.12.1934, , nata a [...] il [...] Persona_2 Controparte_1
nata a [...] il [...] e vedova , nata a [...] in data [...], come Persona_3 CP_1
risultava dalle ispezioni catastali e ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Sassari - Servizio di pubblicità immobiliare.
Ha poi riferito, in particolare, che nell'anno 1966 aveva acquistato con scrittura privata da , Per_4
costruttore dello stabile, un appartamento di civile abitazione composto da due camere e servizi, al pagina 2 di 5 piano terzo dell'edificio sito in Porto Torres, Via Giacomo Puccini n. 7, pagando il relativo prezzo parte in contanti e parte con le cambiali P 055423 e P055415 del 20.09.1966.
Ha aggiunto che con successiva scrittura privata del 19.05.1997, i suddetti proprietari formali del terreno su cui fu edificato lo stabile, avevano riconosciuto di non essere mai stati al possesso degli immobili edificati, individuando quale legittimo proprietario dell'appartamento sopra descritto il ricorrente, il quale, a titolo di indennità e per concludere bonariamente la vicenda, aveva versato agli eredi l'importo complessivo di £ 1.000.000. CP_1
Ha inoltre affermato che dalle ricerche effettuate risultava che e Persona_3 Persona_1
erano deceduti, che al momento del decesso aveva lasciato i figli Persona_2 Persona_3
, e , che al Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Persona_2
momento del decesso non aveva lasciato figli e che gli unici eredi in vita erano la sorella CP_1
e gli eventuali eredi di , che quest'ultimo si era trasferito nel 1971 a
[...] Persona_1
Modena dove era deceduto in data 27.01.2021, che si era sposato a Sassari in data 22.01.1971 ma che dai documenti dello stato civile in possesso in Comune i relativi dati non erano leggibili.
Ha rappresentato che nonostante le innumerevoli comunicazioni PEC inviate al comune di Modena il procuratore di parte ricorrente non ha mai ricevuto risposta e che quindi non era stato possibile conoscere gli eredi degli originari proprietari del lotto, deceduti alla data odierna, atteso che lo stesso non era più nella disponibilità dei formali proprietari da oltre 60 anni e ciò da quando era stato edificato l'immobile in cui insistevano i 6 appartamenti che nel 1972 erano stati ceduti ai rispettivi proprietari
(che ancora li occupavano) dal costruttore Sig. come risultava anche dall'allaccio ENEL in Per_4
data 23.03.1967 a nome del ricorrente.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 25.01.2025 il Giudice, preso atto della regolare notifica effettuata per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente in data 27.06 2023, ha dichiara la contumacia dei resistenti.
La causa è stata quindi istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'udienza del 11 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. u.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto i beni immobili cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
pagina 3 di 5 Il teste escusso, a conoscenza dei luoghi di causa da oltre 60 anni, premesso di aver abitato nella palazzina di fronte a quella per cui è causa, terzo estraneo ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, ha confermato che il ricorrente sin dagli anni 60, e comunque da oltre 20 anni, ha la piena ed esclusiva disponibilità dell'appartamento ad uso abitativo, piano terzo del palazzo sito in Via Puccini n.7, e segnatamente dell'immobile avente ingresso dal portoncino posto sul lato sinistro per chi sale dalle scale, che nel corso degli anni nessuno ha mai contestato il possesso di detto appartamento, che “anche nel campanello c'è sempre stato scritto e che “le chiavi per entrare nell'appartamento le hanno Pt_1 sempre avute solo loro”.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata e dichiararsi che il ricorrente è in modo pieno ed esclusivo proprietario degli immobili per cui è causa con i benefici di legge.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, in accoglimento del ricorso dichiara:
1. (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Porto Torres nella Via Sassari n. 147, pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Puccini n. 7, piano terzo, contraddistinto al catasto Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub.
8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale 1611 sub. 1 (portico e vano scale) e sub. 10 (lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 al n. 884, mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
2. Spese compensate.
Sassari, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 2692/2023 e promossa da:
(C.F. ) domiciliato in Sassari in Via Bellieni 5, presso e Parte_1 C.F._1 nello studio dell'Avv. Marcello Mura (C.F. ) che lo rappresenta e difende per C.F._2
delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
RICORRENTE
CONTRO
ed eredi Controparte_1
RESISTENTI- CONTUMACI
CONTRO Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“1) Dichiararsi unico proprietario dell' immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Parte_1
Puccini n. 7, piano secondo, contraddistinto al catasto Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub. 8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale 1611 sub. 1(portico e vano scale) e sub. 10
(lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 e ciò per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
2) Con sentenza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione.”
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed eredi, chiedendo di accertarsi l'acquisto per intervenuta usucapione in suo favore
[...] dell'immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Puccini n. 7, piano terzo, contraddistinto al catasto
Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub. 8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale
1611 sub. 1 (portico e vano scale) e sub. 10 (lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 al n. 884.
Ha allegato di essere nel possesso animo domini, da oltre vent'anni, di detto immobile, edificato su un terreno contraddistinto al CT del Comune di Porto Torres al F 4 mappale 1611 (già mappale 403) sul quale, dal 19.10.1989, non erano presenti trascrizioni e che risultava intestato ai vecchi proprietari del terreno sul quale nel 1963 furono iniziati i lavori di edificazione e cioè a tali , nato Persona_1
Sassari il 20.12.1934, , nata a [...] il [...] Persona_2 Controparte_1
nata a [...] il [...] e vedova , nata a [...] in data [...], come Persona_3 CP_1
risultava dalle ispezioni catastali e ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Sassari - Servizio di pubblicità immobiliare.
Ha poi riferito, in particolare, che nell'anno 1966 aveva acquistato con scrittura privata da , Per_4
costruttore dello stabile, un appartamento di civile abitazione composto da due camere e servizi, al pagina 2 di 5 piano terzo dell'edificio sito in Porto Torres, Via Giacomo Puccini n. 7, pagando il relativo prezzo parte in contanti e parte con le cambiali P 055423 e P055415 del 20.09.1966.
Ha aggiunto che con successiva scrittura privata del 19.05.1997, i suddetti proprietari formali del terreno su cui fu edificato lo stabile, avevano riconosciuto di non essere mai stati al possesso degli immobili edificati, individuando quale legittimo proprietario dell'appartamento sopra descritto il ricorrente, il quale, a titolo di indennità e per concludere bonariamente la vicenda, aveva versato agli eredi l'importo complessivo di £ 1.000.000. CP_1
Ha inoltre affermato che dalle ricerche effettuate risultava che e Persona_3 Persona_1
erano deceduti, che al momento del decesso aveva lasciato i figli Persona_2 Persona_3
, e , che al Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Persona_2
momento del decesso non aveva lasciato figli e che gli unici eredi in vita erano la sorella CP_1
e gli eventuali eredi di , che quest'ultimo si era trasferito nel 1971 a
[...] Persona_1
Modena dove era deceduto in data 27.01.2021, che si era sposato a Sassari in data 22.01.1971 ma che dai documenti dello stato civile in possesso in Comune i relativi dati non erano leggibili.
Ha rappresentato che nonostante le innumerevoli comunicazioni PEC inviate al comune di Modena il procuratore di parte ricorrente non ha mai ricevuto risposta e che quindi non era stato possibile conoscere gli eredi degli originari proprietari del lotto, deceduti alla data odierna, atteso che lo stesso non era più nella disponibilità dei formali proprietari da oltre 60 anni e ciò da quando era stato edificato l'immobile in cui insistevano i 6 appartamenti che nel 1972 erano stati ceduti ai rispettivi proprietari
(che ancora li occupavano) dal costruttore Sig. come risultava anche dall'allaccio ENEL in Per_4
data 23.03.1967 a nome del ricorrente.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 25.01.2025 il Giudice, preso atto della regolare notifica effettuata per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente in data 27.06 2023, ha dichiara la contumacia dei resistenti.
La causa è stata quindi istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'udienza del 11 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. u.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto i beni immobili cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
pagina 3 di 5 Il teste escusso, a conoscenza dei luoghi di causa da oltre 60 anni, premesso di aver abitato nella palazzina di fronte a quella per cui è causa, terzo estraneo ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, ha confermato che il ricorrente sin dagli anni 60, e comunque da oltre 20 anni, ha la piena ed esclusiva disponibilità dell'appartamento ad uso abitativo, piano terzo del palazzo sito in Via Puccini n.7, e segnatamente dell'immobile avente ingresso dal portoncino posto sul lato sinistro per chi sale dalle scale, che nel corso degli anni nessuno ha mai contestato il possesso di detto appartamento, che “anche nel campanello c'è sempre stato scritto e che “le chiavi per entrare nell'appartamento le hanno Pt_1 sempre avute solo loro”.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata e dichiararsi che il ricorrente è in modo pieno ed esclusivo proprietario degli immobili per cui è causa con i benefici di legge.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, in accoglimento del ricorso dichiara:
1. (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Porto Torres nella Via Sassari n. 147, pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito nel Comune di Porto Torres, Via Puccini n. 7, piano terzo, contraddistinto al catasto Urbano del Comune di Porto Torres al F 4 particella 1611, sub.
8, zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, consistenza 3 vani, Rendita € 224,66, nonché delle parti comuni identificate al F 4, mappale 1611 sub. 1 (portico e vano scale) e sub. 10 (lastrico solare), il tutto edificato con progetto approvato in data 27.02.1963, e autorizzazione di abitabilità rilasciata dal comune di Porto Torres in data 30.10.1972 al n. 884, mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
2. Spese compensate.
Sassari, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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