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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Ausiliario Dottoressa Maria Forno, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 485/2024 V.G.,
avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nata a Catania il [...], in [...] e nella qualità di genitori
[...]
esercenti la potestà sulla figlia minore nata il Persona_1
27.07.2000, all'epoca del giudizio presupposto minorenne ed oggi maggiorenne, rappresentati e difesi, giusta procura in atti , dall'avv.
Sandro Fagone, c.f. , pec. C.F._1
sandro. rdineavvocaticaltagirone;
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria ope legis;
RESISTENTE
1 ---------------
La Corte,
visto il ricorso a mezzo del quale i ricorrenti, nella qualità di parti civili,
hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento penale svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Catania, in secondo grado avanti la Corte di Appello di Catania, in grado di legittimità avanti la Corte di Cassazione;
stabilita la tempestività e l'ammissibilità della domanda;
rilevato che, computando la data di costituzione di parte civile dei ricorrenti
(11.11.2015) e la data di deposito della sentenza della Cassazione
(29.12.2023), il giudizio ha avuto, per i ricorrenti, una durata pari ad anni 8;
precisato che, tenuto conto della vicenda controversa, la durata del giudizio avrebbe potuto ritenersi ragionevole se mantenuta nei limiti temporali dei sei anni ( 3 per il primo grado, 2 per l'appello, 1 per la Cassazione ) che, detratti dalla durata effettivamente occorsa, implicano un'eccedenza ingiustificata pari ad anni 2;
rilevato che tenuto conto della vicenda, stimasi equo ex art. 2 bis, numero 1
ter, l. 89/2001, riconoscere la somma di € 400,00 per ogni anno di ritardo,
sicché l'importo complessivo da riconoscersi, a ciscun ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, ammonta ad € 800,00;
affermato che le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate in relazione ai giudizi monitori e alla relativa tabella vigente;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
2 Ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_3
tempore, il pagamento senza dilazione in favore di
[...]
, , della somma di € CP_1 Controparte_2 Persona_1
800,00 ciascuno, oltre interessi, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Condanna altresì il , in persona del Controparte_3 CP_4
pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in €
27,00 per esborsi, € 3500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti,
antistatario.
Si proceda alle prescritte comunicazioni di legge.
Così deciso in Catania in data 3 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Dott.ssa Maria Forno
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