Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 2501/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.06.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 16.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 2501/2021 RGAC pendente
TRA
1
Attrice
CONTRO
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Concetta Cancelliere
Convenuta
Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 ed il sig. così concludendo il proprio atto Controparte_1 Controparte_2 introduttivo Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per l'esclusiva responsabilità del sig. conducente dell'autocarro RD Torneo Controparte_2 tg. FG802HT. Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, in solido al sig. al risarcimento dei danni in favore dell'attore che ammontano a Controparte_2 complessive euro 25.900,00 ( venticinquemilanovecento/00) oltre fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa ed oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora fino alla domanda giudiziale ed interessi legali della domanda giudiziale al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la società che contestava l'effettivo Controparte_1 accadimento e così concludeva nella propria comparsa Rejectis adversis;
1.) Ritenere e dichiarare che alcun sinistro si è verificato in data 30.04.2019 nella SS 63 Partinico/Trappeto che abbia visto coinvolta l'autovettura Mercedes tg. FN854EH e il veicolo RD tg. FH802HT e, conseguentemente, rigettare le domande proposte ex adverso;
2.) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto,
o comunque non provate, tutte le domande avanzate dall'attrice in atto introduttivo per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l'effetto, rigettarle;
3.) In via subordinata, limitare comunque il condannatorio a carico della nei Controparte_1 limiti del giusto e dell'imputabile, con esclusione di tutte quelle voci di danno nto
2 da cui si assumono generate, e tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice e dell'effettivo valore commerciale del mezzo ante-sinistro;
4.) Emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
All'udienza del 24.06.2021, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del 01.12.2021.
All'udienza del 01.12.2021, veniva ammessa la prova orale richiesta dall'attrice e l'interrogatorio formale della sig.ra così come sollecitato dalla convenuta. Parte_1
Alla successiva udienza del 16.05.2022 la causa veniva rinviata al 23.11.2022 ed in tale udienza veniva escusso il testimone Testimone_1
Con ordinanza del 01.12.2023 si rinviava al 19.04.2023 per l'interrogatorio formale della sig.ra Pt_1
.
[...]
Con successivo provvedimento del 19.05.2023 si rinviava al 10.01.2024 per precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 10.01.2024 si autorizzava la produzione dei verbali richiesti e si rinviava al
21.03.2024.
All'udienza del 21.03.2024 si rinviava all'11.04.2024 per precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.04.2024 si rinviava al 22.12.2025 per discussione e decisione.
Con decreto del 28.01.2025 si assegnava la causa allo scrivente GOP, che, con decreto del 03.02.2025 anticipava l'udienza al 16.06.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla sig.ra deve essere respinta per le ragioni che seguono. Parte_1
L'istruttoria si è svolta con l'escussione del solo testimone , il quale, Testimone_1 all'udienza del 23.11.2022, rispondendo alla domanda Capitolo C) delle richieste istruttorie di parte attrice“Vero è che, il conducente della RD (sopraggiungeva a velocità non consona ai luoghi da una stradina privata –parte espunta) si immetteva nella carreggiata principale senza neppure rallentare in prossimità dell'incrocio dichiarava “Confermo che il conducente della RD sopraggiungeva da una stradina privata, leggermente in discesa;
proveniva dalla destra e colpiva frontalmente, sulla parte destra frontale della macchina, parte opposta del lato del guidatore della RC che stava percorrendo la strada provinciale”.
3 Tale dichiarazione testimoniale non può ritenersi utile alla ricostruzione della dinamica dell'evento.
Infatti, essa si pone in contrasto con due elementi documentali, contenuti nell'elaborato dell'Ing.
prodotta nella memoria ex art 183 VI comma punto 2) cpc, da parte convenuta, Persona_1
e non specificamente contestati da parte attrice nel primo scritto difensivo utile, ossia le memorie ex art 183 VI comma punto 3) cpc di parte attrice.
Nella citato scritto, a pagina 2 vi è il modello CAI firmato da entrambi i conducenti.
Come si nota nella dichiarazione delle parti coinvolte nel sinistro il veicolo A (ossia l'auto dell'attrice) era in posizione di svolta dalla SP 63 verso destra ossia verso il veicolo B (ossia il veicolo RD di parte convenuta).
Ancora più dirimente appare il tracciato satellitare del veicolo attoreo: come si vede a pagina 4 della perizia, l'auto di proprietà attorea si muoveva da via M.SS.Ponte svoltando a destra.
Dunque, da tali elementi documentali è possibile ricostruire l'evento come provocato da una svolta a destra dello stesso veicolo attoreo, e soprattutto, le indicate prove si pongono in contrasto palese con le dichiarazioni del testimone che riferiva, invece, di un'immissione del Tes_1 veicolo convenuto da un'arteria secondaria verso la strada principale senza rispettare il diritto di precedenza.
Tale azione improvvida del conducente del veicolo di parte convenuta, così come descritta dal teste, non si concilia, evidentemente, con i danni subiti dai mezzi: come indicato dal tecnico di parte convenuta, la direzione della forza d'urto che ha investito l'angolare anteriore sinistro dell'autocarro non è coniugabile con la forza d'impatto urtante la sezione frontale destra della
Mercedes. Peraltro, secondo il rilievo satellitare, il mezzo di parte attrice avrebbe addirittura accelerato prima dell'impatto e ciò, oltre ad essere una manovra pericolosa, confligge, chiaramente, con l'improvvisa invasione di corsia del veicolo antagonista, così come descritta dal testimone.
Inoltre, deve rilevarsi la circostanza, esposta dal tecnico della convenuta, che sui punti di impatto delle auto, seriamente danneggiate da un urto che si presume di notevole violenza, non siano state ritrovate tracce di vernice del mezzo antagonista: anche tale evidenza, non contestata peraltro da parte attrice, non consente di giungere ad una ricostruzione esaustiva dell'evento.
4 Quindi, essendovi un'evidente discrasia tra le dichiarazioni testimoniali ed i citati elementi non può dirsi ritenuta come ricostruita in maniera esaustiva la dinamica del sinistro.
Infine, deve essere disattesa la richiesta attorea, formulata anche in sede di note conclusive, di disporre la nomina di CTU, poiché tale consulenza avrebbe funzione esplorativa ossia andrebbe a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate: la consulenza tecnica non può avere tale scopo visto che essa ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze tecniche, ma non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. (Cass. Civ. Sez. III 7.12.2023 nr. 26048).
Conseguentemente, non essendo stata raggiunta la prova del fatto storico, nel corso dell'attuale giudizio, la richiesta di consulenza tecnica deve essere rigettata.
Dall'esposta mancanza di prova relativamente alle circostanze dell'evento ne deriva che la domanda attorea debba essere integralmente rigettata.
Per quanto attiene, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra “5201 e 26.000”
(tenuto conto del valore del petitum contenuto nell'atto di citazione) e vanno determinate in euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680 per la fase istruttoria, ed Euro 1701 per la fase decisoria, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia del sig. Controparte_2
RIGETTA la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra Parte_1
CONDANNA la sig.ra al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 [...]
della somma di euro 5077 oltre IVA, cpa e rimborso spese generali. Controparte_1
Palermo 16.06.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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