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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione I civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1636/2024 con ricorso depositato il 29.03.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Renata Carraro Parte_1
ricorrente nei confronti di
nata a [...] il [...] con l'avv. Elvio Controparte_1
Strappafelci resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di divorzio conclusioni delle parti: per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE In revisione delle condizioni stabilite nella
Sentenza nr. 1874/2022, emessa in data 25.10.2022 e pubblicata in data 4.11.2022, disporsi la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e;
Persona_1 Per_2
IN VIA SUBORDINATA rideterminarlo nella minor somma che sia ritenuta più opportuna dal Giudicante”.
pagina 1 di 6 per la resistente: “rigettate le domande tutte formulate dal ricorrente, disattesa ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione, In via principale - disporre l'obbligo in capo al sig. del versamento in favore della signora della somma mensile di € Parte_1 CP_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova e delle spese universitarie, e di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia sino al mese di gennaio 2025, maggiorato del 50% delle spese straordinarie, o CP_2
del versamento di quelle diverse somme che saranno ritenute opportune e di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 parte ricorrente premesso:
- di aver contratto matrimonio in data 19.04.1997 con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. il 15.04.1999) e (n.il Per_2 CP_2
25.06.2002);
- che in data 19.11.2018 il Tribunale di Padova con decreto n. 8805/18 omologava la separazione consensuale;
- che successivamente in data 13.10.2021 veniva instaurato il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che nel luglio 2022 le parti addivenivano ad un accordo transattivo per cui il padre si impegnava a corrispondere alle figlie, entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti, un contributo di mantenimento di euro 400 mensili per e di CP_2 euro 200 mensili per , in quanto quest'ultima svolgeva un lavoro a chiamata;
Per_2
- che con sentenza n. 1874/2022 del 25.10.2022, pubblicata in data 4.11.2022, il Tribunale di Padova, (doc. n. 4), ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo l'accordo delle parti;
- che da allora la situazione delle figlie è mutata in quanto diplomatasi nel CP_2
2022 alla scuola di estetista, dopo aver svolto il tirocinio, dal 24 gennaio 2023 ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario tempo pieno con la società Epilate
s.r.l. con sede in Padova (doc. n. 7) e percepisce uno stipendio di circa €. 1.200,00, mentre
, di anni 25, ha un contratto di lavoro intermittente, con orario di lavoro non definito, Per_2
con la società Lapiadapizza s.a. di RA IO (doc. n. 8).
Tanto evidenziato, il ricorrente chiedeva la revisione delle condizioni stabilite nella
Sentenza nr. 1874/2022, emessa in data 25.10.2022 e pubblicata in data 4.11.2022, con pagina 2 di 6 revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e ovvero, in via CP_2 Per_2
subordinata, con riduzione dell'importo stabilito.
In data 12.09.2024 si costituiva la resistente che contestava quanto ex Controparte_1
adverso affermato e in particolare:
- quanto a deduceva che la stessa percepisce uno stipendio mensile di circa CP_2
1.200,00 in seguito all'assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno presso la Epilate s.r.l., tuttavia detta circostanza non provava la raggiunta autosufficienza economica della figlia;
- quanto a , ella svolgeva un lavoretto a chiamata che cercava di svolgere Per_2
conciliandolo con la frequenza universitaria e lo studio, senza alcuna garanzia indipendenza economica.
La resistente concludeva quindi chiedendo: “in via principale - disporre l'obbligo in capo al sig. del versamento in favore della signora della somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova e delle spese universitarie, e di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
sino al mese di gennaio 2025, maggiorato del 50% delle spese straordinarie, o CP_2
del versamento di quelle diverse somme che saranno ritenute opportune e di giustizia, spese e compensi di lite rifusi”.
All'udienza del 15.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in pari data il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, rigettava le istanze istruttorie formulate e, ritenuta la superfluità dell'audizione delle figlie e CP_2 Per_2
e dei capitoli di prova formulati, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 28.01.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
A detta udienza le parti comparivano mediante note scritte e il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato pagina 3 di 6 e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. Civ. n.4768/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente ha chiesto in via principale disporsi la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e , in subordine CP_2 Per_2
rideterminarlo nella minor somma che sia ritenuta più opportuna dal Giudicante evidenziando che dopo la pronuncia di divorzio:
- la figlia dal 24.01.2023 era stata assunta come estetista con contratto a tempo CP_2
indeterminato e tipo di orario tempo pieno, con stipendio mensile pari ad euro 1.200,00 circa;
- la figlia nell'ottobre 2023 decideva di iscriversi nuovamente all'università, corso Per_2
di lingue, letteratura e mediazione culturale, dopo essersi iscritta primariamente all'università-corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e formazione primaria e aver superato un solo esame, e aver, nel frattempo, sempre lavorato.
Parte resistente, nel chiedere il rigetto della domanda avanzata da controparte, evidenziava come la figlia non aveva ancora raggiunto una stabilità lavorativa e che, in CP_2 ragione dell'esiguità dello stipendio percepito (1.200,00 euro), ella continuava a vivere con la madre, in quanto non in grado di permettersi autonomamente un'abitazione. Chiedeva quindi che il padre contribuisse al mantenimento della figlia mediante versamento della somma mensile di € 150,00 almeno fino alla fine del mese di gennaio 2025, rimettendosi in ogni caso alla valutazione del Tribunale in merito all'opportunità del versamento di un contributo economico in favore della figlia.
Quanto a , la resistente contestava la descrizione fattane dal padre, precisava che la Per_2
figlia non si era presa un anno di pausa ma, unicamente, non era riuscita a superare il test di ammissione al corso di laurea prescelto, test superato l'anno successivo, e che, iscrittasi al corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e formazione primaria, si vedeva poi costretta a sospendere gli studi perché il ricorrente si rifiutava di partecipare alle spese universitarie e che nel 2023 riprendeva l'Università grazie al sostegno della madre che riusciva a pagare le spese universitarie grazie al ricavato della vendita della propria quota della casa familiare.
pagina 4 di 6 Quanto a , la resistente precisava anche che si era sempre impegnata con lavoretti Per_2
che le consentivano di avere dei modesti introiti e che, a causa di sopravvenute difficoltà interne all'azienda per la quale lavorava (Lapiadapizza), era alla ricerca di un nuovo lavoro da svolgere il fine settimana.
Tanto evidenziato, ritiene il Collegio che il contributo di mantenimento per le figlie e debba essere oggi valutato nei seguenti termini. CP_2 Per_2
Ritiene il Collegio che debba, in primo luogo, essere revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia a far data dalla CP_2
domanda, in quanto la stessa si è diplomata alla scuola di estetista, è attualmente assunta come estetista con contratto a tempo indeterminato e tipo di orario tempo pieno dalla società Epilate s.r.l. di Padova e percepisce un reddito congruo rispetto alla sua professionalità (stipendio mensile pari ad euro 1.200,00 circa). ha raggiunto, CP_2
dunque, l'autosufficienza economica.
Quanto, invece, a , studentessa universitaria prossima ai 26 anni, permane in capo al Per_2 ricorrente l'obbligo di contribuire al di lei mantenimento poichè la volontà della figlia di proseguire gli studi, in conformità alle proprie aspirazioni professionali e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia, non determina la cessazione dell'assegno di mantenimento in capo al genitore. Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il genitore tenuto a versare l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente deve continuare a corrispondere la somma di denaro stabilita dal provvedimento giudiziale anche in caso di conseguimento della laurea triennale da parte del figlio, qualora tale raggiungimento costituisca solo una tappa del percorso formativo intrapreso dal medesimo” (ex multis Cass. civ. 10207/2017).
Nel caso de quo ha intrapreso gli studi universitari, che sta portando avanti per la Per_2
propria realizzazione professionale.
Non determina la cessazione del dovere di mantenimento in capo al ricorrente nemmeno il fatto che , durante tutti questi anni, abbia sempre cercato di contribuire al proprio Per_2
mantenimento svolgendo lavoretti precari (ad es. rapporto di lavoro intermittente con tipo orario non definito con la società Piadapizza s.a.s. doc. 8 ricorrente), in quanto è unanime la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che il lavoro svolto in modo occasionale dal figlio ancora dedito agli studi non fa venir meno il dovere dei genitori di contribuire al suo mantenimento (ex multis Cass. civ. 1798/2015).
pagina 5 di 6 Tuttavia, tenuto conto della continuità con la quale la figlia ha svolto attività Per_2
lavorativa seppur precaria, il Collegio ritiene che non vi siano neppure i presupposti per un aumento del contributo di mantenimento già versato dal padre in suo favore.
Ciò posto, appare conclusivamente congruo confermare l'ammontare del contributo attualmente in essere in favore di . Per_2
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Padova n. 1874/2022, pubblicata il 04.11.2022 e depositata in cancelleria il
04.11.2022 (RG. N. 5257/2021), così provvede:
1. revoca il contributo di mantenimento a carico di per la figlia Parte_1
; Persona_3
2. conferma il contributo di mantenimento a carico di come già stabilito Parte_1
in favore di;
Parte_2
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione I civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1636/2024 con ricorso depositato il 29.03.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Renata Carraro Parte_1
ricorrente nei confronti di
nata a [...] il [...] con l'avv. Elvio Controparte_1
Strappafelci resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di divorzio conclusioni delle parti: per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE In revisione delle condizioni stabilite nella
Sentenza nr. 1874/2022, emessa in data 25.10.2022 e pubblicata in data 4.11.2022, disporsi la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e;
Persona_1 Per_2
IN VIA SUBORDINATA rideterminarlo nella minor somma che sia ritenuta più opportuna dal Giudicante”.
pagina 1 di 6 per la resistente: “rigettate le domande tutte formulate dal ricorrente, disattesa ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione, In via principale - disporre l'obbligo in capo al sig. del versamento in favore della signora della somma mensile di € Parte_1 CP_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova e delle spese universitarie, e di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia sino al mese di gennaio 2025, maggiorato del 50% delle spese straordinarie, o CP_2
del versamento di quelle diverse somme che saranno ritenute opportune e di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 parte ricorrente premesso:
- di aver contratto matrimonio in data 19.04.1997 con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale sono nate le figlie (n. il 15.04.1999) e (n.il Per_2 CP_2
25.06.2002);
- che in data 19.11.2018 il Tribunale di Padova con decreto n. 8805/18 omologava la separazione consensuale;
- che successivamente in data 13.10.2021 veniva instaurato il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che nel luglio 2022 le parti addivenivano ad un accordo transattivo per cui il padre si impegnava a corrispondere alle figlie, entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti, un contributo di mantenimento di euro 400 mensili per e di CP_2 euro 200 mensili per , in quanto quest'ultima svolgeva un lavoro a chiamata;
Per_2
- che con sentenza n. 1874/2022 del 25.10.2022, pubblicata in data 4.11.2022, il Tribunale di Padova, (doc. n. 4), ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo l'accordo delle parti;
- che da allora la situazione delle figlie è mutata in quanto diplomatasi nel CP_2
2022 alla scuola di estetista, dopo aver svolto il tirocinio, dal 24 gennaio 2023 ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario tempo pieno con la società Epilate
s.r.l. con sede in Padova (doc. n. 7) e percepisce uno stipendio di circa €. 1.200,00, mentre
, di anni 25, ha un contratto di lavoro intermittente, con orario di lavoro non definito, Per_2
con la società Lapiadapizza s.a. di RA IO (doc. n. 8).
Tanto evidenziato, il ricorrente chiedeva la revisione delle condizioni stabilite nella
Sentenza nr. 1874/2022, emessa in data 25.10.2022 e pubblicata in data 4.11.2022, con pagina 2 di 6 revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e ovvero, in via CP_2 Per_2
subordinata, con riduzione dell'importo stabilito.
In data 12.09.2024 si costituiva la resistente che contestava quanto ex Controparte_1
adverso affermato e in particolare:
- quanto a deduceva che la stessa percepisce uno stipendio mensile di circa CP_2
1.200,00 in seguito all'assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno presso la Epilate s.r.l., tuttavia detta circostanza non provava la raggiunta autosufficienza economica della figlia;
- quanto a , ella svolgeva un lavoretto a chiamata che cercava di svolgere Per_2
conciliandolo con la frequenza universitaria e lo studio, senza alcuna garanzia indipendenza economica.
La resistente concludeva quindi chiedendo: “in via principale - disporre l'obbligo in capo al sig. del versamento in favore della signora della somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova e delle spese universitarie, e di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
sino al mese di gennaio 2025, maggiorato del 50% delle spese straordinarie, o CP_2
del versamento di quelle diverse somme che saranno ritenute opportune e di giustizia, spese e compensi di lite rifusi”.
All'udienza del 15.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in pari data il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, rigettava le istanze istruttorie formulate e, ritenuta la superfluità dell'audizione delle figlie e CP_2 Per_2
e dei capitoli di prova formulati, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 28.01.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
A detta udienza le parti comparivano mediante note scritte e il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato pagina 3 di 6 e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. Civ. n.4768/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente ha chiesto in via principale disporsi la revoca del contributo per il mantenimento delle figlie e , in subordine CP_2 Per_2
rideterminarlo nella minor somma che sia ritenuta più opportuna dal Giudicante evidenziando che dopo la pronuncia di divorzio:
- la figlia dal 24.01.2023 era stata assunta come estetista con contratto a tempo CP_2
indeterminato e tipo di orario tempo pieno, con stipendio mensile pari ad euro 1.200,00 circa;
- la figlia nell'ottobre 2023 decideva di iscriversi nuovamente all'università, corso Per_2
di lingue, letteratura e mediazione culturale, dopo essersi iscritta primariamente all'università-corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e formazione primaria e aver superato un solo esame, e aver, nel frattempo, sempre lavorato.
Parte resistente, nel chiedere il rigetto della domanda avanzata da controparte, evidenziava come la figlia non aveva ancora raggiunto una stabilità lavorativa e che, in CP_2 ragione dell'esiguità dello stipendio percepito (1.200,00 euro), ella continuava a vivere con la madre, in quanto non in grado di permettersi autonomamente un'abitazione. Chiedeva quindi che il padre contribuisse al mantenimento della figlia mediante versamento della somma mensile di € 150,00 almeno fino alla fine del mese di gennaio 2025, rimettendosi in ogni caso alla valutazione del Tribunale in merito all'opportunità del versamento di un contributo economico in favore della figlia.
Quanto a , la resistente contestava la descrizione fattane dal padre, precisava che la Per_2
figlia non si era presa un anno di pausa ma, unicamente, non era riuscita a superare il test di ammissione al corso di laurea prescelto, test superato l'anno successivo, e che, iscrittasi al corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e formazione primaria, si vedeva poi costretta a sospendere gli studi perché il ricorrente si rifiutava di partecipare alle spese universitarie e che nel 2023 riprendeva l'Università grazie al sostegno della madre che riusciva a pagare le spese universitarie grazie al ricavato della vendita della propria quota della casa familiare.
pagina 4 di 6 Quanto a , la resistente precisava anche che si era sempre impegnata con lavoretti Per_2
che le consentivano di avere dei modesti introiti e che, a causa di sopravvenute difficoltà interne all'azienda per la quale lavorava (Lapiadapizza), era alla ricerca di un nuovo lavoro da svolgere il fine settimana.
Tanto evidenziato, ritiene il Collegio che il contributo di mantenimento per le figlie e debba essere oggi valutato nei seguenti termini. CP_2 Per_2
Ritiene il Collegio che debba, in primo luogo, essere revocato il contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia a far data dalla CP_2
domanda, in quanto la stessa si è diplomata alla scuola di estetista, è attualmente assunta come estetista con contratto a tempo indeterminato e tipo di orario tempo pieno dalla società Epilate s.r.l. di Padova e percepisce un reddito congruo rispetto alla sua professionalità (stipendio mensile pari ad euro 1.200,00 circa). ha raggiunto, CP_2
dunque, l'autosufficienza economica.
Quanto, invece, a , studentessa universitaria prossima ai 26 anni, permane in capo al Per_2 ricorrente l'obbligo di contribuire al di lei mantenimento poichè la volontà della figlia di proseguire gli studi, in conformità alle proprie aspirazioni professionali e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia, non determina la cessazione dell'assegno di mantenimento in capo al genitore. Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il genitore tenuto a versare l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente deve continuare a corrispondere la somma di denaro stabilita dal provvedimento giudiziale anche in caso di conseguimento della laurea triennale da parte del figlio, qualora tale raggiungimento costituisca solo una tappa del percorso formativo intrapreso dal medesimo” (ex multis Cass. civ. 10207/2017).
Nel caso de quo ha intrapreso gli studi universitari, che sta portando avanti per la Per_2
propria realizzazione professionale.
Non determina la cessazione del dovere di mantenimento in capo al ricorrente nemmeno il fatto che , durante tutti questi anni, abbia sempre cercato di contribuire al proprio Per_2
mantenimento svolgendo lavoretti precari (ad es. rapporto di lavoro intermittente con tipo orario non definito con la società Piadapizza s.a.s. doc. 8 ricorrente), in quanto è unanime la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che il lavoro svolto in modo occasionale dal figlio ancora dedito agli studi non fa venir meno il dovere dei genitori di contribuire al suo mantenimento (ex multis Cass. civ. 1798/2015).
pagina 5 di 6 Tuttavia, tenuto conto della continuità con la quale la figlia ha svolto attività Per_2
lavorativa seppur precaria, il Collegio ritiene che non vi siano neppure i presupposti per un aumento del contributo di mantenimento già versato dal padre in suo favore.
Ciò posto, appare conclusivamente congruo confermare l'ammontare del contributo attualmente in essere in favore di . Per_2
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Padova n. 1874/2022, pubblicata il 04.11.2022 e depositata in cancelleria il
04.11.2022 (RG. N. 5257/2021), così provvede:
1. revoca il contributo di mantenimento a carico di per la figlia Parte_1
; Persona_3
2. conferma il contributo di mantenimento a carico di come già stabilito Parte_1
in favore di;
Parte_2
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
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