Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 154/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2023 da
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Schiesaro e
Livio Viel del foro di Belluno
- appellante - contro
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Di Narda del foro di
Bolzano
- appellato -
Oggetto: contratti ed obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 154/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“In accoglimento della presente impugnazione, voglia l'intestata Corte
d'Appello:
- rigettare ogni avversa eccezione, domanda e istanza formulata nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio d'appello, così come nelle difese del precedente grado;
- in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza numero 124 di data
15.02.2023 pubblicata il 17.02.2023 o, in subordine, annullare o comunque riformare la stessa sentenza del Tribunale di Trento e, per quanto eventualmente necessario, anche l'ordinanza 09.06.2022 del Giudice monocratico;
- per l'effetto, nel merito, accogliere le domande e conclusioni tutte già formulate dal nell'opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 35 di data 11.01.2021 che si trascrivono:
«in accoglimento della presente opposizione – sia annullato, revocato, dichiarato comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome carente dei presupposti di legge e comunque infondato sia in fatto che in diritto e altresì non provato.
Sia in ogni caso rigettata ogni avversa domanda e pretesa, comunque formulata, nonché ogni avversa eccezione e istanza perché infondate.
Pregiudizialmente nel merito – sia accertata la carenza di legittimazione passiva del per inesistenza di rapporto Parte_1 contrattuale e comunque di rapporto obbligatorio tra il e la Pt_1 subappaltatrice opposta.
Sempre nel merito e in subordine - laddove denegatamente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia comunque rigettata ogni avversa domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto, negandosi l'esistenza sia nell'an che nel quantum del credito azionato ingiuntivamente da e negandosi la Parte_2 sussistenza dei presupposti dell'opposta pretesa di pagamento, comunque non provati.
In estremo subordine – per la denegata e inconcessa ipotesi d'accertamento dell'avversa pretesa creditoria, sia compensata la stessa, sino all'importo ingiunto, con il credito vantato dal Parte_1 di euro 437.897,00 per anticipazioni già corrisposte all'appaltatore e comunque per quanto di maggior danno subito dal;
Pt_1 3
- sia in ogni caso annullata la statuizione di condanna del ex art. Pt_1
96 c.p.c.
- darsi atto che con bonifico di data 25.08.2023 (doc. 4 di parte appellata) il ha provveduto al pagamento della somma di euro Parte_1
117.712,84 in ottemperanza all'ordinanza di data 17.07.2023 del Giudice delle esecuzioni mobiliari di Trento, sia accertato e dichiarato – in conseguenza dell'accoglimento della presente impugnazione della sentenza n.
124/2023 del Tribunale – l'indebito percepimento da parte di della CP_1 predetta somma e, per l'effetto, sia condannata la stessa società appellata alla restituzione dell'importo indebitamente percepito maggiorato di interessi legali al saldo, nonché del danno da svalutazione monetaria;
- in considerazione della temeraria resistenza anche in questo grado di nonché in particolare della procedura esecutiva portata avanti CP_1 dalla stessa società, anche successivamente alla notificazione dell'atto d'appello e, dunque, con la piena consapevolezza dell'inesistenza del diritto ingiustamente così fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale secondo canoni estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni
Unite, si chiede la condanna della parte opposta e appellata al risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi, eventualmente, in via equitativa e d'ufficio per quanto occorrer possa, ai sensi del terzo comma del citato art. 96 cpc.
Con vittoria delle spese giudiziali per entrambi i gradi di causa.” per l'Appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Trento, rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via pregiudiziale, nel rito: dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal per carenza dei requisiti stabiliti Parte_1 dall'art. 342 cod. proc. civ. per le ragioni esposte sub paragrafo I.;
- in via preliminare, sempre nel rito: respingere il motivo di gravame ex adverso formulato concernente la supposta nullità della sentenza di prime cure ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 quater e 161, primo comma, cod. proc. civ. per le ragioni esposte sub paragrafo II.; 4
- in via principale, nel merito: respingere integralmente, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa, la impugnazione de qua per tutti i motivi in narrativa analiticamente dedotti con particolare riferimento ai paragrafi di cui ai numeri IV., V., VI e VII.. con conseguente conferma integrale ed in ogni sua parte della decisione emanata dal Tribunale di Trento, in composizione monocratica, nella persona del Dr.
Massimo Morandini il 15 febbraio 2023, pubblicata il 17 successivo, n. 124
(R.G. 1209/2021), non notificata;
- in via istruttoria: ci si riporta, in via meramente subordinata e gradata, alle istanze formulate nel processo di primo grado per conto e nell'interesse della convenuta a mezzo delle memorie autorizzate depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. laddove non accolte dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2021 il
[...]
proponeva opposizione al decreto con cui gli si ingiungeva Parte_1 il pagamento, in favore di della somma di Euro 64.000,00 oltre CP_1 accessori e spese. Tale somma veniva richiesta quale corrispettivo di opere edili eseguite in forza di contratto di subappalto stipulato da con la CP_1 ditta individuale GE NT, appaltatore principale del e veniva Pt_1 pretesa dal subappaltatore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 105 Cod. appalti del 2016, non avendo l'appaltatore, dichiarato fallito in data
10 aprile 2019, provveduto al pagamento, ed essendo stata CP_1 individuata, nel provvedimento di autorizzazione al subappalto 48/2018, quale nuovo soggetto creditore del Comune in aggiunta all'appaltatore.
Esponeva il di avere già corrisposto a GE NT la somma di Pt_1
Euro 437.897,00 oltre ad I.V.A., quale anticipazione del 20% dell'importo dei lavori dovuta ai sensi dell'art. 35 Cod. appalti. L'appaltatore si era però reso gravemente inadempiente sino al sostanziale abbandono del cantiere, sicchè il contratto era stato risolto con grave danno per il committente, il quale 5
aveva versato la somma di cui sopra a fronte di lavori effettivamente realizzati, corrispondenti alla minor somma di Euro 161.281,76.
Negava di dover rispondere dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, non avendo con quest'ultimo alcun rapporto diretto. E, quand'anche si ritenesse che l'art. 105 Codice appalti configuri un rapporto di delegazione di pagamento ex lege, nessun debito esisteva in capo al nei confronti dell'appaltatore, che aveva ricevuto anticipi ben Pt_1 superiori al valore di quanto realizzato, sicchè il meccanismo della delegazione di pagamento previsto dall'art. 1269 c.c. non poteva operare.
Osservava che il credito di doveva essere accertato attraverso CP_1
l'insinuazione al passivo del e che un'eventuale Parte_3 pagamento diretto sarebbe avvenuto in danno alla massa dei creditori ed in violazione della par condicio, non potendo trovare applicazione, in caso di fallimento dell'appaltatore, l'art. 105.
Da ultimo, del tutto irrilevante era l'indicazione di quale “nuovo CP_1 soggetto creditore” contenuta nella determinazione 48/2018, sia per le ragioni sopra dette, sia perché non spetta al Responsabile del procedimento costituire rapporti contrattuali con i terzi.
si costituiva, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Osservava che l'art. 105 - ed il pagamento diretto ivi previsto - era stato introdotto per assicurare una più forte tutela al subappaltatore, favorendo la partecipazione agli appalti pubblici di piccole e medie imprese e mettendole al riparo dal rischio dell'inadempimento dell'appaltatore.
Pur escludendosi alcun subentro del committente nel contratto di subappalto, sussisteva quindi l'obbligo di questi di verificare autonomamente l'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'appaltatore, obbligo il cui mancato adempimento dava ingresso ad una sua responsabilità.
Neppure poteva dirsi che l'intervenuto fallimento dell'appaltatore ostasse all'accoglimento della domanda, dato che l'art. 105 non contempla la necessità della preventiva escussione dello stesso, e che nessun danno sarebbe derivato alla massa a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante. 6
Inoltre, in numerosi scritti il Comune aveva riconosciuto la sussistenza e l'entità del debito, confermando in capo a la qualità di “nuovo soggetto CP_1 creditore”.
2. - Con sentenza pubblicata in data 17 febbraio 2023 il Tribunale di
Trento rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando il al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Disattendeva le argomentazioni del con riguardo agli obblighi Pt_1 gravanti sullo stesso ai sensi dell'art. 105, sia per l'avvenuto riconoscimento di debito operato con determinazione 48/2018, sia per effetto dell'art. 105
Cod. appalti, che afferma, nei casi ivi previsti, il diritto del subappaltatore a rivolgere la richiesta di pagamento nei confronti del committente.
Sotto questo secondo profilo, riteneva che l'art. 105 avesse innovato rispetto all'art. 118 del previgente Codice, per il quale il pagamento diretto era mera facoltà del committente, previo contraddittorio con l'appaltatore; essendo questo divenuto un preciso obbligo, non aveva rilevanza il già avvenuto pagamento, da parte del committente, della somma di Euro
437.897,00 oltre ad I.V.A., quale anticipazione di legge.
Neppure doveva ritenersi l'obbligo per di insinuarsi al fallimento CP_1 dell'appaltatore, dato che l'art. 105 non prevede la necessità di preventiva escussione dell'appaltatore quale condizione per il pagamento da parte del committente.
Riteneva, in definitiva, che l'azione diretta del subappaltatore nei confronti del committente, nel caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore principale del corrispettivo previsto dal contratto di subappalto, si fondasse sulla legge e prescindesse dalle sorti del contratto di appalto.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello il Parte_1
, denunciandone in via preliminare la nullità in quanto pronunciata
[...] dal giudice monocratico in materia attribuita alla competenza collegiale della
Sezione specializzata per l'impresa; questo perché il valore dell'appalto doveva essere calcolato tenendo conto che l'intervento rientrava in un programma di opere più complesso, per un importo di gran lunga superiore alla soglia comunitaria. 7
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto senza alcun limite il diritto del subappaltatore nei confronti del committente in forza dell'art. 105 Cod. appalti.
Nega, in particolare, che basti l'inadempimento dell'appaltatore per fondare il diritto del subappaltatore nei confronti del committente, poiché il fallimento dell'appaltatore estingue il contratto di appalto, con la conseguenza che esso, dopo il fallimento, non può essere invocato a fondamento di pretesi diritti.
La previsione del pagamento diretto al subappaltatore viene ricondotta allo schema della delegazione di pagamento;
e, secondo la Cassazione, il presupposto per l'operatività di questa sarebbe un rapporto di appalto di opere pubbliche in corso con un'impresa necessariamente in bonis, e non avrebbe ragion d'essere nel momento in cui, con il fallimento, il contratto di appalto si scioglie ai sensi dell'art. 81 l.f. e dell'art. 38, comma 1, lett. a) Cod. appalti.
Secondo la Cassazione, quindi, nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore il subappaltatore potrebbe solo insinuarsi al passivo del fallimento senza alcun privilegio, mentre l'amministrazione appaltante dovrebbe pagare direttamente alla massa fallimentare l'eventuale credito maturato nell'esecuzione dell'opera e residuato alla risoluzione dell'appalto.
Nel caso in esame, inoltre, il non doveva corrispondere alcunchè Pt_1 all'appaltatore, vantando anzi un credito per opere ineseguite. Ma, anche nell'ipotesi in cui avesse dovuto versare altre somme alla fallita, non potrebbe opporre alla Curatela alcuna prededuzione del credito del subappaltatore, poiché con il fallimento il contratto si è sciolto, e con questo anche il contratto di subappalto, facendo quindi venire meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 105.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'ingiusta condanna per lite temeraria, dovendosi escludere qualsiasi mala fede o colpa grave, in relazione alle quali il Tribunale non ha speso alcuna motivazione.
3.3 – Con il terzo motivo si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto provato il credito sulla scorta della fattura emessa da CP_2 [...]
nei confronti dell'appaltatore GE NT, non opponibile al Parte_1
, che non ne è il destinatario.
[...]
3.4 – Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale lo ha ritenuto passivamente legittimato alla domanda sulla scorta di un preteso riconoscimento di debito, contenuto nell'autorizzazione al subappalto di cui si è detto.
Osserva che il provvedimento avrebbe valore di semplice conferma del disposto di cui all'art. 105, e quindi seguirebbe le sorti di questo, con richiamo a quanto esposto al primo motivo di appello. Inoltre, alla data del provvedimento le opere non erano ancora iniziate, sicchè nessun debito poteva essere riconosciuto.
In ogni caso, riconoscere il subappaltatore come nuovo soggetto creditore in aggiunta all'appaltatore non significa riconoscere l'esistenza di un debito;
e la costituzione di un nuovo rapporto nei confronti di un soggetto terzo doveva necessariamente essere effettuato da soggetto che poteva rappresentare il Pt_1
4. – Quanto alla questione preliminare della nullità della sentenza per appartenere la causa alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, rileva la Corte che sin dall'atto di citazione in opposizione l'appellante ha indicato l'importo complessivo dei lavori appaltati in Euro
5.132.000,00, e quindi in una somma inferiore a quella di rilevanza comunitaria;
e non può certo ora, producendo inammissibilmente nuova documentazione, allegare che tale somma era il risultato di un frazionamento non dettato da obiettive necessità.
5. – Nel merito, questa Corte osserva quanto segue.
La pretesa del subappaltatore di riscuotere il proprio credito da soggetto diverso dall'altro contraente si fonda, come detto, sull'art. 105 Cod. appalti
2016, trasfuso nella sua sostanza nell'art. 119, comma 11 Codice 2023, per il quale, nella parte che interessa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore la stazione appaltante “corrisponde direttamente al subappaltatore … l'importo dovuto per le prestazioni … eseguite”.
Ci si chiede se tale disposizione preveda l'intervento della stazione appaltante solo in funzione solutoria, e quindi in funzione dell'adempimento 9
di un debito dell'appaltatore, che resterebbe l'unico soggetto obbligato;
o se essa, con ben maggiore incisività, abbia voluto aggiungere un ulteriore debitore, che risponda in via sussidiaria per il caso di inadempimento dell'appaltatore, soluzione fatta propria dal Tribunale.
6. - Questa Corte ritiene innanzitutto che le tre ipotesi considerate dall'art. 105 quali presupposti del pagamento diretto (quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente) vadano considerate disgiuntamente. Tanto è reso evidente dal confronto con l'art. 174, comma 7 Cod. appalti, che, per il caso di concessioni in subappalto, obbliga al pagamento diretto in caso di microimprese e piccole imprese, e subordina invece lo stesso alla richiesta del subappaltatore nei restanti due casi.
Va anche detto che nessun argomento utile può ricavarsi dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità relative all'interpretazione del previgente art. 118, comma 3 Cod. appalti 2006, e dalla pronuncia Sez. U, Sentenza n.
5685 del 02/03/2020 (Rv. 657207 - 01), che ne ha risolto il contrasto.
Questo, sia perché il dibattito ha riguardato la ben diversa ipotesi della sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture quietanziate del subappaltatore, e il dubbio sulla natura prededucibile o meno del credito del subappaltatore;
sia perché l'unica sentenza che ha riguardato il pagamento diretto ha risolto ogni questione ritenendo essenzialmente che la clausola contrattuale, che tale pagamento prevede, viene comunque meno con il fallimento dell'appaltatore (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 23447 del 27/07/2022 (Rv. 665245 - 01); mentre, nel caso dell'art. 105, nessun venir meno di una pattuizione può venire in considerazione, dato che il pagamento diretto è imposto dalla legge.
7. - Ciò detto, deve negarsi che con l'art. 105 il legislatore abbia voluto aggiungere la stazione appaltante quale ulteriore soggetto obbligato, in via sussidiaria, ad adempiere, nei confronti del subappaltatore, all'obbligazione di pagamento prevista dal contratto di subappalto.
Una deroga di tale portata al principio di relatività degli effetti del contratto posto dall'art. 1372, secondo comma c.c., avrebbe richiesto espressioni ben 10
diverse da quella utilizzata (“corrisponde direttamente al subappaltatore …
l'importo dovuto per le prestazioni … eseguite”). Questo si ricava dal diritto positivo: per l'art. 1676 c.c. i dipendenti dell'appaltatore, per conseguire quanto è loro dovuto, hanno “azione diretta contro il committente”; e i commi
8, e 9 e 14 dell'art. 105, quando costituiscono l'appaltatore responsabile in relazione a rapporti giuridici del subappaltatore con i terzi (per gli obblighi contributivi e retributivi;
per l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi;
per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza), lo indicano quale soggetto “responsabile in solido”.
Utile criterio interpretativo dell'art. 105 è costituito dall'art. 71, comma 3 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, di cui il Cod. appalti del
2016 costituisce, per il tramite della l. 11/2016, attuazione. La norma stabilisce che “Gli Stati membri possono prevedere che … l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore
…”.
Risulta del tutto estranea a tale formulazione qualsiasi ipotesi di responsabilità del committente nei confronti del subappaltatore, e qualsiasi prospettazione di un diritto del subappaltatore nei confronti del committente: egli meramente “trasferisce” ad un soggetto il pagamento dovuto nei confronti di altro soggetto. E prevedere il “trasferimento” di un pagamento da un soggetto all'altro è cosa assolutamente diversa dall'aggiungere al creditore un altro debitore.
Per quanto il richiamo debba essere operato con cautela, trattandosi di previsione legale e non negoziale, e non avendo il committente possibilità di disporre in senso diverso, l'istituto ha dei tratti in comune con la delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., poichè il pagamento a mezzo del terzo rimane giuridicamente imputabile al debitore delegante, e quindi all'appaltatore, e non al delegato, la stazione appaltante.
In tali termini può essere interpretato anche il Comunicato del Presidente dell' del 25 novembre 2020, richiamato da , in cui si ritiene CP_3 CP_1 che la disposizione faccia “sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese”, prefiggendosi lo scopo di “l'agevolare la partecipazione alle gare 11
delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei crediti dalle stesse maturati, ponendole al riparo dal rischio dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore”.
L'obbligo di natura vincolante che grava sulla stazione appaltante non va però identificato nell'incondizionata soddisfazione del credito del subappaltatore, ma nel trasferimento in favore di questi del pagamento spettante all'appaltatore.
8. – Le considerazioni che precedono portano a ritenere infondata sotto un duplice profilo la domanda proposta da . CP_1
In primo luogo, se l'art. 105 impone alla stazione appaltante di trasferire al subappaltatore il pagamento dovuto all'appaltatore, e non fonda una responsabilità sussidiaria di essa, presupposto della sua applicazione è che un pagamento sia effettivamente dovuto.
Nel caso del è però pacifico che non solo Parte_1 nessun pagamento era dovuto, ma che anzi, con il pagamento dell'anticipazione ex art. 35 avvenuta prima dell'autorizzazione al subappalto, erano state versate all'appaltatore somme notevolmente maggiori di quelle spettanti.
In secondo luogo, è d'obbligo ritenere che, con il fallimento dell'appaltatore, venga necessariamente meno l'obbligo della stazione appaltante di trasferire al subappaltatore le somme a dovute al primo.
Come si è detto, la stazione appaltante non si aggiunge all'appaltatore quale debitore della prestazione, ma interviene solo nella fase esecutiva, trasferendo al subappaltatore le somme dovute all'appaltatore.
In caso di fallimento dell'appaltatore tale meccanismo non può più operare, poiché sarebbe in radicale contrasto con due fondamentali principi: quello posto dall'art. 52 l.f., per cui ogni credito nei confronti del fallito - e non si può eccettuare quello del subappaltatore - va soddisfatto come credito concursuale;
e quello posto dall'art. 104-ter l.f., per il quale il programma di liquidazione deve comprendere tutti i beni e i diritti del fallito (principio di universalità), sicchè non può avvenire che il debitore del fallito, la stazione appaltante, paghi, anziché il fallimento, il subappaltatore, e quindi il creditore del suo creditore. 12
Il primo motivo di appello deve quindi ritenersi fondato.
9. – Ugualmente fondato è il quarto motivo, con cui si contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di anche sulla scorta del CP_1 preteso riconoscimento di debito contenuto nella determinazione 48/2018 del con cui il subappalto era stato autorizzato. Pt_1
In primo luogo, nessun riconoscimento di debito poteva essere operato, dato che il debito non era ancora sorto;
secondariamente, in tale provvedimento non si riconosce debito alcuno, limitando a darsi atto che “nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del
D.Lgs.S0/2016, per cui occorre provvedere alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso effettuate”, ed individuando sì quale “nuovo soggetto creditore”, ma solo ai fini CP_1 della “liquidazione diretta nei suoi confronti mediante successivi certificati di pagamento”.
Il richiamo all'art. 105 Cod. appalti rende evidente come il provvedimento esprima semplicemente una ricognizione del quadro normativo e dell'obbligo di trasferire al subappaltatore il pagamento dovuto all'appaltatore.
10. - La sentenza impugnata merita quindi integrale riforma, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigetto della domanda di e condanna CP_1 della stessa alla restituzione di quanto ricevuto.
L'appellante ha lamentato che avrebbe proceduto all'esecuzione CP_1 dopo la notifica dell'atto di appello e della richiesta di sospensione della sentenza impugnata senza la normale prudenza, e ne evoca la responsabilità ai sensi dell'art. 96, secondo comma c.p.c.
Basta osservare, per escludere la fondatezza della richiesta, che il decreto ingiuntivo opposto, datato 11 gennaio 2021, era immediatamente esecutivo;
che l'istanza di sospensione della concessa esecutorietà veniva rigettata il 9 giugno 2022; e che l'opposizione veniva infine rigettata in sentenza. Nessun abuso dell'efficacia esecutiva del titolo può essere ravvisato.
L'appellante ha sollecitato poi la Corte a condannare , ai sensi CP_1 dell'art. 96, terzo comma c.p.c. ed in uno alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata. 13
Quanto al regolamento delle spese, ritiene questa Corte di disporne la totale compensazione con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, data l'assoluta novità della questione trattata, ed in applicazione quindi dell'art. 92, secondo comma c.p.c. Non constano infatti precedenti, nella giurisprudenza di legittimità, che abbiano ricostruito l'esatta portata dell'art. 105 Cod. appalti, o che si siano pronunciate sull'applicabilità di questo nel caso di fallimento dell'appaltatore. Questo comporta il venire meno del presupposto di una pronuncia ex art. 96, terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 154/2023 del Tribunale di Trento, lo
[...] accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda proposta da , CP_1 revocando la condanna ex art. 96 c.p.c.;
condanna alla restituzione dell'importo percepito, oltre agli CP_1 interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, primo comma c.c., dal versamento al saldo effettivo;
compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Trento, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo