Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da
VI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Denis Rosa, via Torre Belfredo 13, Mestre Venezia, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 643/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25-10-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, docente precario, escluso dall’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (d’ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato
“ il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite ‘Carta elettronica’” e ha condannato “ il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento”, per finalità formative, con l’acquisto di beni e servizi di contenuto professionale.
3. In data 14-10-2024, l’interessato ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l’esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessato ha proposto il presente giudizio per l’ottemperanza della stessa, onde ottenere l’attivazione della Carta elettronica del docente con l’accredito della somma complessiva di € 2.000,00.
Il ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, dando atto del pagamento delle sole spese di giudizio.
6. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev’essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 31-1-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), per consentirne il godimento, per finalità formative, con l’acquisto di beni e servizi di contenuto professionale.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di € 800,00 (ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all’attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO