CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4691/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.7.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra 1) (c.f in persona del LRPT con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma via Giovanni Nicotera, giusta delega in atti dell'Avv. Stefano De Ferrari ( ), Avv. Giulia De Ferrari ), Avv. Paolo C.F._1 C.F._2
Signani ), Avv. Gabriele Petrocchi ) C.F._3 C.F._4 presso il cui studio in Roma via Emilia n. 81 elegge domicilio, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
Email_2 Email_3
fax 0187733782. appellante Email_4
e 1) (cf. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del LRPT con sede in Roma via Proba petronia n. 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giovanniello giusta procura in atti presso il cui studio in Roma via Ignazio Guidi n. 46 è elettivamente domiciliata appellata
2) ( con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_3
Giovanni Nicotera n. 7, in persona del LRPT, Appellata contumace
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 10049/2020
1 Oggetto: azione di revocatoria ordinaria Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GECOP ha convenuto in giudizio la e la per Parte_1 Controparte_2 sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c l'atto di trasferimento dell'unico cespite immobiliare vendibile posto in essere dalla in Parte_1 favore della in data 28/6/2016, al fine di sottrarre il bene alle ragioni Controparte_2 creditorie vantate dalla GECO per € 433.876,62 derivante dal mancato pagamento dei lavori eseguiti in virtù di contratto di appalto del 23/6/2011 con il quale la
[...] aveva commissionato alla la realizzazione di 3 fabbricati in Nepi. Parte_1 CP_1
Si costituiva la he contestava la certezza e liquidità del credito, con Parte_1 nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione ex art. 163 n. 3 cpc, contestando in ogni caso la sussistenza dell'eventus damni atteso che la ra ancora Parte_1 proprietaria di altri immobili oltre quello oggetto di revocatoria, chiedendo, pertanto il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio di I grado veniva disposta CTU per stabilire la consistenza del patrimonio immobiliare della Parte_1
Con sentenza n. 10049/2013 il Tribunale di Roma respingeva in via preliminare l'eccezione di nullità della citazione e nel merito accoglieva l'azione revocatoria proposta dalla dichiarando inefficace nei confronti della società attrice l'atto CP_1 di compravendita del 28/6/2016 per atto Notaio rep. 1090 racc. 869 tra la Per_1
e la , condannando le società convenute al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite nonché delle spese di CTU. Avverso la sentenza ha proposto appello la hiedendo dichiararsi la Parte_1 nullità del giudizio di primo grado per nullità della citazione, nel merito riformare la sentenza impugnata con condanna alle spese del doppio grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva in appello la chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto CP_1 infondata con vittoria di spese All'udienza del 2/07/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo gli appellanti denunciano la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum. Il motivo è infondato. Il Giudice di prime cure ha infatti evidenziato che la GECOP ha in primo luogo individuato compiutamente l'atto di cui chiede la revoca (atto di vendita del 28/6/2016 del Notaio rep. 1090, racc. 869) ma ha altresì individuato i crediti a Persona_2 garanzia dei quali chiede la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita immobiliare e precisamente:
-€ 66.014,74 di cui alla fattura n. 20 del 3/12/2012 relativo al saldo del SAL n. 9 inerente il contratto di appalto del 23/6/2011;
2 -€ 433.876,82 per corrispettivi non pagati ed indebito arricchimento inerenti i contratti di appalto del 31/5/2012 e 21/6/2012. Rileva la Corte che sussiste causa di nullità della citazione per insufficiente determinazione della domanda soltanto nel caso in cui gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad essi allegati e non consentano alla controparte di apprestare adeguate difese (Cass. sez. II n. 1681/2015). Nel caso in esame dal tenore complessivo dell'atto di citazione e della documentazione allegata, si comprende chiaramente che la domanda formulata dalla società creditrice è finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita immobiliare del 28/6/2016 del Notaio Persona_2 rep. 1090, racc. 869, atto che ha sottratto beni di proprietà della debitrice
[...] alla garanzia delle ragioni della società creditrice, tanto che l' odierna Parte_1 appellante, costituitasi in primo grado, ha potuto compiutamente difendersi nel merito per contrastare la domanda della società creditrice in ordine alla asserita insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare. Conseguentemente in relazione a tale profilo deve essere confermata la sentenza impugnata. Con il secondo motivo l' appellante eccepisce l' invalidità della sentenza impugnata per carenza dei presupposto dell'eventus damni per l'esercizio dell'azione revocatoria. Anche tale motivo è infondato. Relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo – o eventus damni – si rammenta che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez. 3, 04/07/2006, n. 15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813). Ebbene, nel caso di specie, si deve constatare come l'atto di trasferimento immobiliare, compiuto successivamente all'insorgenza dei crediti rivendicati dalla comporti senza dubbio una variazione quantitativa in senso negativo del CP_1 patrimonio della appellante tale da non consentire ai creditori di soddisfarsi. Difatti come emerso dalla CTU svolta in primo grado la cui metodologia e le cui conclusioni appaiono scevre da vizi logici, il patrimonio immobiliare della
[...]
posto a garanzia delle ragioni dei creditori a garanzia risulta cosi variato Parte_1 utilizzando il metodo del “prezzo di mercato” desumibile dall'osservatorio dei valori immobiliari della Provincia di Viterbo relativo al 2° semestre 2016, pubblicato dalla CCIAA di Viterbo:
-valore del patrimonio immobiliare prima dell'atto di vendita del 28/6/2016 € 289.475,31
3 -valore del patrimonio immobiliare dopo l'atto di vendita del 28/6/2016 € - 7.375,41. In proposito osserva la Corte che il valore del patrimonio della Parte_1 stimato secondo il metodo del prezzo di mercato corrente degli immobili in provincia di Viterbo al momento del trasferimento impugnato, già prima dell'atto di cui si chiede la revoca non sarebbe stato sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie, sebbene sub iudice, della CP_1
Non ritiene, invece, la Corte sia da ritenersi attendibile il metodo di stima dei “valori di bilancio” degli immobili secondo il quale
-valore del patrimonio immobiliare prima dell'atto di vendita del 28/6/2016 € 1.420.463,51
-valore del patrimonio immobiliare dopo l'atto di vendita del 28/6/2016 € 1.159.764,00
sia perché determinati dalla parte che ha redatto il bilancio, ma soprattutto perché i valori indicati si riferiscono, come correttamente rilevato dal CTU, ad immobili venduti dal (detentore del 20% delle quote della alla Parte_2 Parte_1 in data 22/10/2010 epoca ampiamente antecedente a quella in cui Parte_1
è stato compiuto l'atto di cui si chiede la revoca, dovendosi peraltro tener conto dei mutui bancari gravanti sugli immobili. Da quanto sopra risulta conseguentemente chiaro che l'atto di trasferimento immobiliare del 28/6/2016 costituisca un pregiudizio alle ragioni creditorie tale da potersi confermare la sussistenza dell'eventus damni. Relativamente poi all'elemento soggettivo della scientia damni si rileva che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. sez. III sentenza n. 27546/14). Sussistono nel caso di specie elementi che inducono a ritenere che l'appellante fosse pienamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l'atto di trasferimento immobiliare del 28/6/2016 essendo dirimente il fatto che l'atto è stato compiuto successivamente all'insorgenza del credito derivante dai contratti di appalto sopra menzionati risalenti agli anni 2011-2012 ed alla emissione del decreto ingiuntivo n. 20080/2015, sebbene poi revocato, ed all'introduzione in data 10/7/2015 del giudizio arbitrale nel quale sono contestati l'esistenza e l'entità dei crediti della
CP_1
Vi è poi da rilevare che il socio al 20% della era Parte_2 Parte_1 anche socio al 90% della acquirente a sua volta socia della Controparte_2 venditrice Parte_1
Da ciò ne discende che anche il requisito soggettivo della scientia damni risulta provato e che, conseguentemente, l'azione revocatoria esperita dalla società appellata è stata correttamente accolta dal Tribunale di Roma la cui decisione deve essere confermata.
4 Conclusivamente l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 260.001,00 ad € 520.000,00 sulla base del valore della causa (€ 499.876,82) dichiarato all'atto dell'iscrizione. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10049 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata
[...]
delle spese processuali del presente grado che Controparte_3 liquida in complessivi euro 14.239,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge. c)dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato. Roma, li 9 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
5