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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERE
Dott.ssa Giulia Marzia Locati CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 99 /2025 R.G.L. promossa da:
( ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio CP_ legale dell' presso l'avv. Atanasio Maurizio GRECO che lo difende in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, per atti dott. Notaio in Roma. Per_1
APPELLANTE
CONTRO
DOTT.SSA (“dott.ssa ” o “Appellata” Controparte_3 CP_3
o “Resistente”), nata a [...], il [...] e residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa anche C.F._1
disgiuntamente, giusta procura già depositata nel giudizio di primo grado e datata 19 febbraio 2024 dagli avv. Luca Jeantet e Paola
1 LI entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata, agli effetti del presente giudizio, presso il loro studio in Torino, corso
Vittorio Emanuele II, n. 83.
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 21.02.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 26.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dott.ssa ha chiamato in giudizio l davanti al Controparte_3 CP_2
Tribunale di Torino esponendo di essere iscritta alla cassa dottori commercialisti dal 1°.1.2005; di avere presentato alla CNPADC domanda di ricongiunzione dei contributi versati, dal 1°aprile 2003-31 dicembre 2003 e dal 27 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, alla
TI SE;
che la CNPADC aveva richiesto all' le CP_2 CP_2 informazioni di cui all'art.
4. L. 45/1990 e che l aveva CP_2
riscontrato la richiesta comunicando che, a suo avviso, la normativa vigente non permette la ricongiunzione della contribuzione versata nella gestione separata pertanto, la aveva archiviato la sua Pt_1
domanda.
Affermando il suo diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla
TI SE in favore della SA di appartenenza, ha chiesto di condannare e/o ordinare all' di comunicare alla CP_2 Pt_2
l'ammontare integrale della contribuzione da lei versata alla TI
SE , e di riconoscere il suo diritto alla ricongiunzione CP_2
presso la SA di appartenenza dei contributi versati alla TI
SE.
L' ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il CP_2
rigetto.
Con sentenza n. 780/2024,pubblicata il 19/02/2025, il Tribunale ha
2 accolto il ricorso.
Propone appello l eccependo, per la prima volta, il difetto di CP_2 giurisdizione dell'AGO, insistendo sulla eccezione di carenza di interesse ad agire e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso introduttivo;
l'appellata resiste al gravame, via di principalità ha eccepito l'inammissibilità dell'appello.
All'udienza del 08.10.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da sentenza ex art 436 bis cpc alla luce del disposto di cui agli artt:348 bis e 350 terzo comma cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il Collegio deve, in via preliminare, evidenziare l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione.
Sul punto le SU della Suprema Corte hanno affermato che:
“La controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso una gestione statale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al predetto giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi. Sez. U - , Ordinanza
n. 12863 del 26/06/2020”.
2.
3 Infondata è poi l'eccezione di carenza di interesse ad agire,
l'interesse che l'appellata ha ad avere una decisione giudiziale sul tema oggetto di procedimento è non solo evidente ed attuale (vale a dire ottenere la ricongiunzione), ma ha anche un – altrettanto evidente – valore economico, posto che (i) si tratta, a ben vedere ed in linea definitiva, di somme di denaro destinate ad entrare nel patrimonio della dott.ssa , (ii) l'appellata ha necessità di CP_3
comprendere con la massima certezza, e sin da ora, quali importi otterrà mensilmente una volta cessata l'attività lavorativa, così da valutare (si ribadisce, sin da ora) quando presentare la domanda di pensione.
3.
L' appella riproponendo la tesi sostenuta in primo grado. CP_2
L'appello è manifestamente infondato, per le condivisibili argomentazioni espresse non solo nel precedente menzionato dalla prima Giudice (Cass.sez. lav. n.26039/2019) ma anche da un ulteriore arresto della Suprema Corte di SAzione (sentenza n.3635/2023 che ha confermato una pronuncia di questa Corte
Territoriale-sentenza n.495/2021), alle quali il Collegio intende dare continuità e che sono di seguito riportate, siccome esaurienti ogni profilo in contestazione.
“L'art. 1 L. 45/1990 dispone testualmente:
“Facoltà di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
4 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici
o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Il 2° comma, quindi, riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. (nella specie, i contributi versati dall'appellato, quale lavoratore autonomo, alla TI SE
dal 1996 al 2001) nella gestione in cui l'interessato risulta CP_2
iscritto in qualità di libero professionista (nella specie, SA
Forense, a cui l'appellato è iscritto ..) e ciò senza alcuna limitazione, ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
La norma regolamentare invocata dall' non può, evidentemente, CP_2
derogare a tale espressa previsione di legge.
Il precedente di legittimità citato dal primo Giudice è perfettamente in termini: anche in quel caso si trattava di un libero professionista (un commercialista, iscritto alla ) che chiedeva la Pt_2
ricongiunzione, presso la sua cassa professionale, dei contributi a suo tempo versati nella TI SE , ed aveva ottenuto CP_2
il riconoscimento del suo diritto nei precedenti gradi di merito, proprio in base alla formulazione letterale dell'art. 1, 2° comma, L. 45/1990.
La Corte di SAzione ha respinto il ricorso dell' , “dovendosi CP_2
accogliere, anche1 alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38
Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è
5 stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma
2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli pensionistico) e l non può rifiutare la ricongiunzione sul CP_2
presupposto che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere.”(App.To sentenza n.495/2021).
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo (scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa senza fase istruttoria).
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Non ritiene il Collegio di dovere condannare l ex art 96 cpc, CP_2 come chiesto nelle conclusioni dall'appellata, non risultando comunque che l abbia agito in giudizio con malafede o colpa CP_1
grave.
P. Q. M.
Visto l'art. 436 bis c.p.c
Respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate i € 3.966,00. dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella versata per il contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 08.10.2025
6
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
7