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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 11367/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11367/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. TOFFANELLO NICOLA Parte_1
ricorrente e
, con l'avv. BENACCHIO SILVIA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'1/10/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5/11/2024: 2
1-I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza prevalente presso l'abitazione ove risiederà la madre, attualmente la casa di proprietà della stessa sita in Via M.
Montessori n. 32 a Tribano (PD),
2.Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3.Il padre si obbliga a corrispondere alla signora la somma di Euro 400,00 CP_1
(Euro 200,00 a ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il seguente schema (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN,
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche – oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese protesiche;
- spese mediche con preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il SSN;
cure termali e fisioterapiche e simili presso strutture private,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia,
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici, spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui, spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua, farmaci particolari;
3
- spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica,
costo per il trasporto pubblico, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola o connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00) ;
-spese scolastiche con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e master post universitari, gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento, frequenza del conservatorio o scuole di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai corsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede), soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00;
-spese extrascolastiche con preventivo accordo: centri estivi;
corsi d'istruzione o per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro ..), seconda attività sportiva e pertinente attrezzatura;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica,
tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf,
windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, strumenti musicali, viaggi e vacanze senza i genitori, conseguimento patente di guida;
-Altre spese senza preventivo accordo: spese di baby sitting per la custodia di prole minorenne la cui esigenza nasca con la separazione o il divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
spese di bollo e di 4
assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
4.La signora continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico Controparte_1
spettante per i figli ed il sig. si obbliga a fornire ogni documento ad istruire la Pt_1
domanda annualmente.
5. Il sig. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo il Pt_1
seguente calendario da intendersi come minimo e derogabile su accordo delle parti:
-Tre weekend al mese da intendersi dalle ore 18 del venerdì quando andrà a prelevarli presso l'abitazione dei nonni o della madre fino alle ore 20 della domenica quando avrà cura di accompagnarli presso l'abitazione materna.
I figli staranno con ciascun genitore per alcuni giorni Parte_2
consecutivi. A Natale 2024 i figli resteranno per 4 notti consecutive con ciascun genitore,
precisamente dal 25 dicembre dopo pranzo al 29 dicembre dopo pranzo presso il padre e dal
29 dicembre dopo pranzo al 2 gennaio dopo pranzo con la madre. A partire da Natale 2025
i figli staranno per 6 notti consecutive con ciascun genitore, comprensivi, ad anni alterni,
del giorno di Natale o di Capodanno.
VACANZE PASQUALI I figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
VACANZE ESTIVE I figli staranno con il padre per 7 giorni anche non consecutivi,
da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, con almeno 5 giorni consecutivi presso 5
il padre. Per ogni altra festività, ponti, ricorrenze varie, i genitori si accorderanno tra loro di volta in volta ma in modo da garantire il principio dell'alternanza.
6-I signori e prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo Pt_1 CP_1
del passaporto e di ogni altro documento equipollente per l'espatrio e si impegnano a richiedere il rilascio del passaporto individuale dei figli secondo le disposizioni della Legge
n. 166/2009 ed a concordare espressamente e previamente ogni viaggio all'estero dei figli e Per_1 Per_2
7-Spese legali compensate
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1
una convivenza more uxorio per 8 anni, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in Tribano (PD), via Montessori n. 32, di proprietà esclusiva della signora . CP_1
Dalla loro unione sono nati due figli, in data 13/02/2016 e in Per_1 Per_2
data 28/07/2018, che oggi contano rispettivamente otto anni e sei anni,
riconosciuti da entrambi i genitori.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori. La condizione n.4 costituisce espressione della volontà negoziale delle parti. 6
Stante l'accordo raggiunto sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
- spese compensate.
Padova, 26.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11367/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. TOFFANELLO NICOLA Parte_1
ricorrente e
, con l'avv. BENACCHIO SILVIA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'1/10/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5/11/2024: 2
1-I figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza prevalente presso l'abitazione ove risiederà la madre, attualmente la casa di proprietà della stessa sita in Via M.
Montessori n. 32 a Tribano (PD),
2.Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3.Il padre si obbliga a corrispondere alla signora la somma di Euro 400,00 CP_1
(Euro 200,00 a ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il seguente schema (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal SSN,
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche – oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese protesiche;
- spese mediche con preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il SSN;
cure termali e fisioterapiche e simili presso strutture private,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia,
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici, spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui, spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua, farmaci particolari;
3
- spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica,
costo per il trasporto pubblico, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola o connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00) ;
-spese scolastiche con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e master post universitari, gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento, frequenza del conservatorio o scuole di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai corsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede), soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento ed attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00;
-spese extrascolastiche con preventivo accordo: centri estivi;
corsi d'istruzione o per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro ..), seconda attività sportiva e pertinente attrezzatura;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica,
tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf,
windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, strumenti musicali, viaggi e vacanze senza i genitori, conseguimento patente di guida;
-Altre spese senza preventivo accordo: spese di baby sitting per la custodia di prole minorenne la cui esigenza nasca con la separazione o il divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
spese di bollo e di 4
assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
4.La signora continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico Controparte_1
spettante per i figli ed il sig. si obbliga a fornire ogni documento ad istruire la Pt_1
domanda annualmente.
5. Il sig. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo il Pt_1
seguente calendario da intendersi come minimo e derogabile su accordo delle parti:
-Tre weekend al mese da intendersi dalle ore 18 del venerdì quando andrà a prelevarli presso l'abitazione dei nonni o della madre fino alle ore 20 della domenica quando avrà cura di accompagnarli presso l'abitazione materna.
I figli staranno con ciascun genitore per alcuni giorni Parte_2
consecutivi. A Natale 2024 i figli resteranno per 4 notti consecutive con ciascun genitore,
precisamente dal 25 dicembre dopo pranzo al 29 dicembre dopo pranzo presso il padre e dal
29 dicembre dopo pranzo al 2 gennaio dopo pranzo con la madre. A partire da Natale 2025
i figli staranno per 6 notti consecutive con ciascun genitore, comprensivi, ad anni alterni,
del giorno di Natale o di Capodanno.
VACANZE PASQUALI I figli staranno con ciascun genitore per due giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
VACANZE ESTIVE I figli staranno con il padre per 7 giorni anche non consecutivi,
da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, con almeno 5 giorni consecutivi presso 5
il padre. Per ogni altra festività, ponti, ricorrenze varie, i genitori si accorderanno tra loro di volta in volta ma in modo da garantire il principio dell'alternanza.
6-I signori e prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo Pt_1 CP_1
del passaporto e di ogni altro documento equipollente per l'espatrio e si impegnano a richiedere il rilascio del passaporto individuale dei figli secondo le disposizioni della Legge
n. 166/2009 ed a concordare espressamente e previamente ogni viaggio all'estero dei figli e Per_1 Per_2
7-Spese legali compensate
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1
una convivenza more uxorio per 8 anni, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in Tribano (PD), via Montessori n. 32, di proprietà esclusiva della signora . CP_1
Dalla loro unione sono nati due figli, in data 13/02/2016 e in Per_1 Per_2
data 28/07/2018, che oggi contano rispettivamente otto anni e sei anni,
riconosciuti da entrambi i genitori.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori. La condizione n.4 costituisce espressione della volontà negoziale delle parti. 6
Stante l'accordo raggiunto sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
- spese compensate.
Padova, 26.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato