Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
206 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 15.4.25 ed all'esito della camera di consiglio del 17.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 206/2024 presentato da in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Parte_1
Vittoria (RG), Via Mentana n. 103 (P.IVA: , rappresentata e difesa per mandato in P.IVA_1 calce al presente ricorso dall'avv. Sebastiano Sallemi ( ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, via Roma n° 200;
con sede in Napoli alla via Depretis, n. 114, codice fiscale e P.I.V.A. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t., Sig. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2 difesa, dall'Avv. Gianluca Artiaco, C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in C.F._2
Napoli alla Via M. Morgantini, n. 3
ricorrenti
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
in persona dell'Amministratore Unico sig. nato a [...] CP_3 Controparte_4
(NA) il 24.06.2000 ( ) e dom.to in Castel Volturno (CE), Via Domitiana Km C.F._3
– PEC: rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Email_1 dall'Avv. Alessandro Barbieri, Cf: , e dall'Avv. Donato Ragozzino, Cf: C.F._4
, in virtù di procura in atti e con questi ultimi elettivamente domiciliata in C.F._5
Caserta alla Via Roma, Parco Europa, n.11
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 49 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della
CP_3
A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di un credito dipendente dal mancato rimborso della fattura n. 44 del 25.07.2024 per un importo complessivo di € 17.421,60 oltre interessi.
In data 24.02.2025 ha depositato atto di desistenza dal ricorso, vistato agli atti in data 26.02.2025.
Al P.U. 206/2024 è stato abbinato il ricorso presentato da in data Controparte_1
12.02.2025.
Pertanto, l'indicata rinuncia del primo assunto creditore, successiva alla proposizione di altra domanda ex art. 40 CCII, non determina l'estinzione della procedura de quo.
Ne discende che al momento della presente decisione vada valutata la legittimazione all'azione del creditore nonché la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per Controparte_1 la pronunzia richiesta a carico del resistente.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Caserta e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII, attesa peraltro la costituzione della resistente.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Ne consegue che sussiste la legittimazione sostanziale del ricorrente Controparte_1 che vanta un titolo giudiziale con efficacia esecutiva.
Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla parte ricorrente per € 5.710,97 e dell'esposizione debitoria della resistente nei confronti dell' per € 269.913,62, risultante Controparte_5 dagli atti e documenti acquisiti d'ufficio in via istruttoria.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza della resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale deve ritenersi sussistere dalla natura soggettiva, dalle dimensioni economico organizzative della società nonché dall'oggetto dell'attività (fabbricazione di oggetti per servizi da tavola […]).
Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348” - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.
Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento (cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento
l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che – come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate – ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).
Nel caso di specie la resistente nulla di significativo ha opposto al riguardo, non avendo eccepito la natura di impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII.
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma
1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame la resistente si è limitata ad addurre di aver intrapreso la strada di una ripresa economica in funzione del raggiungimento dell'equilibrio finanziario e patrimoniale, anche in virtù di significativi mutamenti dell'asset societario.
Più segnatamente, essa ha dedotto che “ la società rappresenta la nuova denominazione CP_3
della società così come rilevata in data 28.10.2022 dalla nuova Parte_2
proprietà dei soci, con una nuova amministrazione insediatasi in data 04.11.2022 in persona del sig. , come ben può evincersi dall'allegata visura camerale storica. E se fino a Controparte_4
tale data la gestione societaria ha determinato numeri nient'affatto rosei, dal 2022 in poi è in atto un più che evidente risanamento societario laddove, a fronte dell'originaria esposizione debitoria di 832.978 euro (indicata da controparte), risultano recuperati a credito oltre 500.000 euro di quelli dovuti, come da bilancio d'esercizio 2023 depositato in atti”.
Dal suo canto, la ricorrente ha invece evidenziato in punto il seguente dato emergente dal bilancio approvato e depositato presso la CCIAA al 31.12.2023, ossia un passivo per un importo pari a €
1.026.588,00.
A ben vedere, il bilancio al 2023 di dimostra un sensibile aumento di ricavi, un utile di CP_3
esercizio e un certo abbattimento dei debiti rispetto all'anno precedente. Le risultanze del bilancio, quanto ai debiti previdenziali e tributari pervenuti in riscossione, vanno tuttavia lette in relazione alle emergenze della certificazione dell'agente della riscossione, che riporta non solo atti esecutivi (avvisi di addebiti e cartelle) riferibili a tutto il 2023 per importi in qualche misura eccedente quelli dettagliati dalla debitrice in sede di nota integrativa al bilancio, ma, soprattutto, ulteriori avvisi di addebiti e cartelle elevati e notificati nel 2024.
Tali ultimi elementi manifestano, quindi, la persistente incapacità di adempiere regolarmente della società che, invero, neppure ha depositato una situazione patrimoniale economica e patrimoniale aggiornata al momento dei ricorsi utili a dimostrare un eventuale andamento di reversibilità dello stato d'insolvenza.
Nondimeno, la avrebbe potuto fruire delle facoltà previste dall'art. 40, co. 10, CCII e CP_3
depositare, pendenti i ricorsi a suo carico, una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi che avrebbe ricevuto trattazione prioritaria rispetto alle domande avverse di apertura della liquidazione giudiziale. Nulla di tutto questo è avvenuto.
Peraltro, la rinunzia di appare non titolata, ovvero senza alcun riferimento alle Parte_1
ragioni della relativa abdicazione, anche in termini di definizione della debitoria da parte della resistente.
Di poi, v'è anche il mancato adempimento di un credito di modesta entità – come quello vantato dal creditore in forza di titolo giudiziale esecutivo – nonché Controparte_1
l'infruttuosità delle procedure esecutive già intraprese a danno dell'intimata, a deporre oltremodo per una perdurante incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte dell'intimata.
Ritiene il Tribunale, quindi, che il complesso degli elementi esaminati ne palesi lo stato d'insolvenza – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di concrete prospettive di ripresa della
CP_3
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
p. iva , in persona dell'Amministratore Unico sig. CP_3 P.IVA_3 CP_4 nato a [...] il [...] ( ) e dom.to in Castel Volturno
[...] C.F._3
(CE), Via Domitiana Km 39, Tamerici 3, con sede in Caserta (CE), Viale Enrico Mattei, Piano T-1 snc (P. IVA: – PEC: P.IVA_3 Email_1
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Elisabetta Bernardel;
curatore l'avv. GIOVANNI UCCELLA ) in possesso dei requisiti di cui C.F._6 all'art. 358 CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA
il giorno 10/07/2025 , ore 00:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 17/04/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta