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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 731/2024
Il Giudice Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 17/09/2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
allo stato degli atti;
richiamato l'art. 5, co. 1, del d.lgs. 150/2011, cui fa rinvio l'art. 32, co. 2, del d.lgs. 150/2011, che dispone:
«nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione»;
ritenuto che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione costituisca una domanda cautelare solo in senso lato e che il giudizio sulla sospensione della provvisoria esecuzione sia strutturalmente analogo a quello disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c. (Corte cost., Sent., 19/10/2018, n. 189, par. 7);
ritenuto, dunque, che vi sia il fumus che il credito portato dall'ingiunzione di pagamento sia in parte prescritto (il primo sollecito prodotto è quello di cui al doc. 15 di;
Pt_1
rilevato che è contestato il funzionamento del contatore e che ha verificato il funzionamento del Pt_1 contatore in assenza di un contradditorio tecnico (doc. 12 di;
Pt_1
ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rimessa al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, visti gli artt. 32, co. 3 e 5, co. 1, del d.lgs. 150/2011:
1) sospende l'ingiunzione di pagamento n. 55451/126/2024 del 15 maggio 2024 emessa da Parte_2 nei confronti di;
Controparte_1
2) spese al definitivo.
Si comunichi.
Nuoro, 12/02/2025
Il Giudice
dott. Cosimo Gabbani
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 731/2024
Il Giudice Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 17/09/2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
allo stato degli atti;
richiamato l'art. 5, co. 1, del d.lgs. 150/2011, cui fa rinvio l'art. 32, co. 2, del d.lgs. 150/2011, che dispone:
«nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione»;
ritenuto che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione costituisca una domanda cautelare solo in senso lato e che il giudizio sulla sospensione della provvisoria esecuzione sia strutturalmente analogo a quello disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c. (Corte cost., Sent., 19/10/2018, n. 189, par. 7);
ritenuto, dunque, che vi sia il fumus che il credito portato dall'ingiunzione di pagamento sia in parte prescritto (il primo sollecito prodotto è quello di cui al doc. 15 di;
Pt_1
rilevato che è contestato il funzionamento del contatore e che ha verificato il funzionamento del Pt_1 contatore in assenza di un contradditorio tecnico (doc. 12 di;
Pt_1
ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rimessa al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, visti gli artt. 32, co. 3 e 5, co. 1, del d.lgs. 150/2011:
1) sospende l'ingiunzione di pagamento n. 55451/126/2024 del 15 maggio 2024 emessa da Parte_2 nei confronti di;
Controparte_1
2) spese al definitivo.
Si comunichi.
Nuoro, 12/02/2025
Il Giudice
dott. Cosimo Gabbani