Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 325/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.:
dott. Rosa Maria Verrastro Presidente rel. dott. Rachele Dumella De Rosa Giudice dott. Rosa Maria Verrastro Giudice
All'esito dell'udienza cartolare del 06 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza istruttoria pronunciata in data 31.01.2025 promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
*********
La parte reclamante ha chiesto al Tribunale Collegiale, in riforma della impugnata/reclamata ordinanza e di tutti i provvedimenti e comunque di tutto quanto ostativo alle istanze del reclamante:
a) di accogliere la richiesta formulata da alle udienze del 14.11.2024 e Parte_1 29.01.2025 per la sostituzione del teste affetto da grave malattia Testimone_1 irreversibile, con la moglie;
Controparte_2
b) di disporre l'adozione di qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo per la detta sostituzione. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese e con riserva, se del caso, di meglio precisare e ulteriormente dedurre. Valore della controversia indeterminato ed esente secondo legge.”
Si costituiva in giudizio parte reclamata insistendo per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del reclamo proposto.
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Ciò premesso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, dall'esame degli atti e, in particolare, dal tenore della ordinanza reclamata, si evince chiaramente che trattasi di ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice istruttore in un procedimento di scioglimento di comunione ereditaria ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Sotto questo profilo, la disposizione citata nella formulazione attualmente vigente stabilisce espressamente che le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Come precisato anche dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione:
“A norma dell'art. 178 c.p.c. come modificato dalla L.353.1990, avverso le ordinanze del Giudice istruttore di ammissione o rigetto delle prove testimoniali non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni al momento di rimessione in decisione della causa. ( Cfr. Cass. Civ.sez. Terza del 04.08.2016 n. 16920; Cass. Civ. Sez. Prima ordinanza del 29912 del 2018 ).
Pertanto deve ritenersi che il reclamo proposto sia inammissibile, trattandosi di ordinanza istruttoria pronunciata dal Giudice istruttore e dunque proponibile in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri di cui al DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile-complessità bassa, secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, e nulla per l'istruttoria che non è stata svolta, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P. Q. M.
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto.
- Condanna il reclamante soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.150 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
2 Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Potenza, Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice rel.
( Dott.ssa Giulia Volpe)
La Presidente
(dott.ssa Rosa Maria Verrastro)
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