Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 444/2024 resa il 18 luglio 2024 dal
Tribunale di Rieti, nella causa civile iscritta al n. R.G. 272/2022, di separazione personale tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cecilia, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, in Rieti via delle Ortensie n. 8
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli avvocati Carlo Recchia e Carlo Martina, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia
APPELLATO nonché
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Conclusioni: per l'appellante:
- annullare la sentenza n. 444/2024 nella parte in cui dispone circa l'affidamento ed il collocamento della prole (pag. 3 parte motiva e pag. 5
PQM
);
- annullare la sentenza n. 444/2024 nella parte in cui dispone circa l'obbligo di mantenimento (pag. 5 parte motiva e pag. 5
PQM
).
- con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato: rigettare la domanda proposta dall'appellante signora giacché Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto, e dunque confermare in toto la sentenza n° 444/2024, pronunciata dal Tribunale di Rieti nel giudizio iscritto al n°272/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 esponeva che: in data Parte_1
16/10/2011 aveva contratto matrimonio con dall'unione erano nati i CP_1
figlio (18.12.2012) e (30.01.2018); con ricorso del 25 maggio 2022 la Per_1 Per_2
aveva chiesto al Tribunale di Rieti di pronunciare la separazione personale Parte_1
dei suddetti coniugi;
si era costituito in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1
domanda di separazione, ma deducendo che la causa della fine del matrimonio era unicamente riconducibile alla la quale si era allontanata da casa, iniziando Parte_1
una relazione sentimentale con un suo vecchio conoscente;
con ordinanza del 6 aprile
2022 il Presidente del Tribunale aveva adottato i provvedimenti provvisori e urgenti;
nelle more, il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 13 luglio 2022 aveva emesso decreto di affidamento dei minori ai Servizi Sociali;
di conseguenza, il G.I. aveva revocato l'ordinanza presidenziale, nella sola parte in cui era stato disposto l'affidamento dei minori a entrambi i genitori;
con sentenza non definitiva n. 435/2022 emessa il 6 ottobre 2022 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e infine, la causa era stata decisa con sentenza n. 444/2024 Parte_1 CP_1
del 18 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Rieti aveva così deciso: - conferma le statuizioni adottate dal TM di Roma in merito all'affidamento della prole;
- conferma il collocamento dei figli minori e presso l'abitazione familiare in Per_1 Per_2
Fiano Romano alla Via Pacciano n° 20/A, assegnata ad;
- dispone che CP_1
la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici dei minori, secondo le seguenti modalità:
i) due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 (o dall'uscita da scuola) alle ore 20,00; ii) dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
iii) dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni;
v) venti giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con il padre entro il 31 maggio di R.G. 4853/2024
ciascun anno;
- rigetta la domanda di addebito proposta da - pone a CP_1
carico della l'assegno mensile di Euro 300 (euro 150 per ciascun Parte_1
figlio), oltre rivalutazione monetaria ISTAT, a titolo di mantenimento dei due figli
e da versare a entro il 5 di ciascun mese;
- pone le Per_1 Per_2 CP_1
spese straordinarie necessarie per i minori a carico di entrambi i genitori al 50%, spese da individuare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
-rigetta la richiesta di addebito avanzata da -dichiara interamente compensate tra le parti CP_1
le spese del procedimento.
Tanto premesso, la proponeva appello avverso tale sentenza, limitatamente Parte_1
alla parte in cui era stato disposto l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della prole, deducendone la nullità, in quanto emessa da giudice incompetente, essendo competente a decidere, ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c. nella sua precedente formulazione, applicabile ratione temporis, il Tribunale per i Minorenni di Roma, quale giudice preventivamente adito.
Concludeva chiedendo in via cautelare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. e, nel merito, di annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva disposto l'affidamento e il collocamento della prole, nonché nella parte in cui aveva posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Con decreto del 12 novembre 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27 marzo 2025, assegnando alla ricorrente termine fino al 31 dicembre 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, e a quest'ultima termine fino al 31 gennaio
2025 per la presentazione di memorie e documenti.
Con memoria depositata telematicamente il 30 gennaio 2025 si costituiva l'appellato, il quale deduceva che il provvedimento di “collocamento” dei due minori presso il padre, nella ex casa familiare, era giustificato dal fatto che la si era già Parte_1
precedentemente allontanata da tale abitazione. Precisava, poi, che il Tribunale, preso atto del procedimento pendente dinanzi il Tribunale dei Minorenni, si era limitato a
“revocare l'ordinanza presidenziale dell'8.4.2022 nella sola parte in cui disciplina
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, in considerazione dell'affidamento al servizio disposto con provvedimento emesso dal TM di Roma, rimettendo a quest'ultimo ogni ulteriore determinazione relativa alla prole” (Ordinanza 31.05.2023). R.G. 4853/2024
Aggiungeva che il Tribunale per i Minorenni aveva pronunciato esclusivamente in ordine all'affidamento dei minori al Servizio Sociale, senza modificare né la collocazione degli stessi presso la ex casa familiare con il padre, né il regime di frequentazione con la madre, sicché, in assenza di provvedimenti del T.M., correttamente il Tribunale di Rieti aveva provveduto in ordine al collocamento della prole e al diritto di visita madre-figli, confermando, in assenza di nuove circostanze, il regime di frequentazione e collocamento già stabilito in sede di udienza presidenziale.
La decisione del Tribunale di Rieti, secondo la prospettazione dell'appellato, non aveva quindi violato alcuna disposizione normativa, e in particolare l'art. 38 disp. att. c.p.c..
Relativamente all'obbligo di mantenimento, infine, l' rilevava che essendo stati CP_1
i figli collocati prevalentemente presso il padre, la madre era tenuta a contribuire alle relative spese di mantenimento.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con decreto del 19 febbraio 2025 veniva disposta, ai sensi degli articoli 127 ter e 128
c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in
Camera di Consiglio.
Il P.G. in data 14 marzo 2025 esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte riservava la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che decidendosi la presente causa nel merito, non occorre provvedere sulla istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, formulata dalla con il ricorso introduttivo. Parte_1
Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduce la nullità dei capi della decisione relativi all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole, rilevando che tali disposizioni sarebbero state emesse da giudice incompetente, essendo competente a decidere su tutte le questioni relative ai figli, ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c., nella formulazione vigente prima della entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, il
Tribunale per i Minorenni di Roma, quale giudice preventivamente adito.
Ritiene questa Corte che l'appello sia privo di fondamento e non possa essere accolto. R.G. 4853/2024
L'art. 38 comma 1 disp. att. c.c., applicabile ratione temporis nel testo previgente alla riforma entrata in vigore il 22 giugno 2022 (per essere stato il ricorso introduttivo di primo grado depositato il 22 maggio del 2022), così recitava: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333,
334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all'art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario".
L'art. 330 c.c., disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizi del figlio, mentre l'art. 333 c.c. concerne i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio, non tale da dar luogo al provvedimento ablativo di cui all'artt. 330 c.c..
Nel caso in esame, la misura limitativa della responsabilità genitoriale adottata dal
Tribunale per i Minorenni di Roma (affidamento dei minori al Servizio Sociale) rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole dei genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c. .
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1349/2015, ha affermato che " l'art. 38 disp. att.
c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello". R.G. 4853/2024
In sostanza, in seguito della novella di cui alla l. 219/2012 , la competenza del Tribunale per i minorenni è stata ridimensionata, laddove risulti già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), essendo prevista una proroga della competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c., sia per gli altri provvedimenti di competenza dell'ufficio minorile, tra cui quelli di cui all'art. 330 c.c..
Con riferimento al diverso caso, come quello in esame, in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., la Suprema Corte ha poi affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato, secondo cui "ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art.
3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della
"perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 Carta di Nizza" (Cass.
2833/2015; Cass. 20202/2018; Cass. 5117/2020; Cass. 5306/2020).
Ritiene questa Corte di uniformarsi a tale principio di diritto, secondo cui solo se è in corso un giudizio di separazione (o divorzio o ex art. 316 c.c.), al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate (ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.), si verifica l'effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell'ottica, voluta dal legislatore del 2012, di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, così garantendosi l'armonia tra le decisioni e scongiurandosi il rischio di una loro frammentazione, fonte di possibili contrasti.
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che il primo giudice si sia correttamente attenuto al richiamato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte. E difatti il Tribunale di Rieti, dopo aver evidenziato che in data 13 luglio 2022 il Tribunale per i Minorenni di Roma, preventivamente adito con ricorso del PMM del
21 gennaio 2022 rispetto alla instaurazione del giudizio di separazione personale R.G. 4853/2024
(ricorso depositato il 25 maggio 2022), aveva disposto l'affidamento dei due figli minori della coppia al Servizio Sociale, ha ritenuto sussistente la competenza del TM in ordine a tale punto, provvedendo unicamente sulle questioni (collocamento, regime di frequentazione e mantenimento della prole) in ordine alle quali il giudice minorile non si era, invece, pronunciato.
La decisione è corretta e deve essere confermata, avendo il primo giudice correttamente interpretato la disciplina di cui all'articolo 38 disp. att. c.c., decidendo in ordine alle sole questioni sottratte alla competenza del T.M. .
L'annullamento della sentenza di primo grado, così come invocato dall'appellante, comporterebbe il venir meno della regolamentazione riguardo a tutte le questioni sottratte alla competenza del giudice minorile e decise dal Tribunale ordinario, con conseguente pregiudizio per i minori, i quali verrebbero lasciati del tutto privi di disciplina relativamente al collocamento, alle frequentazioni con il genitore non collocatario e al mantenimento.
Essendosi l'appellante limitata ad invocare esclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, senza formulare conclusioni relativamente al merito della decisione, è preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione in ordine alle questioni oggetto di gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Consegue, a carico della il raddoppio del contributo già versato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27 Parte_1
settembre 2024, avverso la sentenza 444/2024 emessa dal Tribunale Rieti il 18 luglio
2024 e pubblicata il 5 settembre 2024, nel contradditorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in euro 6.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto;
R.G. 4853/2024
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)