Articolo 2 della Legge 25 luglio 1956, n. 859
Articolo 1Articolo 3
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25 agosto 1956
Art. 2.
Le somme gia' autorizzate o in corso di autorizzazione per gli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, ai fini dell'applicazione della legge 17 luglio 1954, n. 522 , si intendono comprese nelle autorizzazioni di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 25 agosto 1956