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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 925/25 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 925/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...], LU Parte_1 C.F._1
(Albania) il 27/10/1972, rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO TORRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , LU CP_1 C.F._2 CP_2
(Albania) il 25/2/1970, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO TORRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28.09.1992; matrimonio trascritto/iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San OR
RR al n.4, Parte II, Serie, C Ufficio 1;
• ordinare al Comune di San OR RR (AL) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2) A definizione di ogni pregresso rapporto economico tra le parti, il sig. si CP_1
impegna a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà degli immobili Parte_1
indicati in premessa al punto 9) e la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. Pt_1 CP_1
l'importo di € 30.000,00 per tale trasferimento.
Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà della quota entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
3) Il figlio minore vivrà con la madre e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con la facoltà per il padre di vederlo senza restrizione alcuna, compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo e della madre.
4) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica.
5) Le spese straordinarie per il figlio , sempre documentate nonché individuate e da Per_1
concordarsi secondo quanto previsto dal protocollo 20/7/2016 del Tribunale di Alessandria, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso.
6) I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo di documento per
l'espatrio.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in
ER (Albania) il 28/9/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San OR RR (AL) atto n. 4, Parte I1, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013), in regime di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati il 2/1/1995 e il 26/12/2007; non vi sono Per_2 Per_1
altri figli legittimati o adottati;
e che in data 22/10/2019 il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale delle parti -decreto omologazione n. cron. 10421/2019 del 22/10/2019, RG. n. 2561/2019-; dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale;
con note scritte i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal decreto di omologazione prodotto (Tribunale di Alessandria, RG
2561/2019, decreto omologazione n. cron. 10421/2019 del 22/10/2019), si sono separati consensualmente nel 2019 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. CP_1
Le condizioni economiche relative al mantenimento del figlio minore appaiono coerenti con i redditi dei genitori e rispettose della bigenitorialità.
Tali condizioni, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative di legge.
Spese legali compensate stante il deposito congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_2 CP_1
, codice fiscale , LU (Albania) il 25/2/1970,
[...] C.F._2 CP_2
con rito civile in ER (Albania) il 28/9/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San OR RR (AL) atto n. 4, Parte I1, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013), Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di San OR RR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 4, Parte I1,
Serie C, Ufficio 1, Anno 2013).
Dispone che
Il figlio minore viva con la madre e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con la facoltà per il padre di vederlo senza restrizione alcuna, compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo e della madre.
Il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica.
Le spese straordinarie per il figlio , sempre documentate nonché individuate e da Per_1
concordarsi secondo quanto previsto dal protocollo 20/7/2016 del Tribunale di Alessandria, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso.
Prende atto che
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
A definizione di ogni pregresso rapporto economico tra le parti, il sig. si CP_1
impegna a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà degli immobili Parte_1 indicati in premessa e la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. l'importo di Pt_1 CP_1
€ 30.000,00 per tale trasferimento.
Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà della quota entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo di documento per l'espatrio.
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 22/07/2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 925/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...], LU Parte_1 C.F._1
(Albania) il 27/10/1972, rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO TORRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , LU CP_1 C.F._2 CP_2
(Albania) il 25/2/1970, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO TORRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28.09.1992; matrimonio trascritto/iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San OR
RR al n.4, Parte II, Serie, C Ufficio 1;
• ordinare al Comune di San OR RR (AL) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2) A definizione di ogni pregresso rapporto economico tra le parti, il sig. si CP_1
impegna a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà degli immobili Parte_1
indicati in premessa al punto 9) e la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. Pt_1 CP_1
l'importo di € 30.000,00 per tale trasferimento.
Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà della quota entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
3) Il figlio minore vivrà con la madre e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con la facoltà per il padre di vederlo senza restrizione alcuna, compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo e della madre.
4) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 Pt_1 la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica.
5) Le spese straordinarie per il figlio , sempre documentate nonché individuate e da Per_1
concordarsi secondo quanto previsto dal protocollo 20/7/2016 del Tribunale di Alessandria, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso.
6) I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo di documento per
l'espatrio.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in
ER (Albania) il 28/9/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San OR RR (AL) atto n. 4, Parte I1, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013), in regime di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati il 2/1/1995 e il 26/12/2007; non vi sono Per_2 Per_1
altri figli legittimati o adottati;
e che in data 22/10/2019 il Tribunale di Alessandria omologava la separazione personale delle parti -decreto omologazione n. cron. 10421/2019 del 22/10/2019, RG. n. 2561/2019-; dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati ed è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione spirituale e materiale;
con note scritte i coniugi confermavano le condizioni di cui al ricorso, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal decreto di omologazione prodotto (Tribunale di Alessandria, RG
2561/2019, decreto omologazione n. cron. 10421/2019 del 22/10/2019), si sono separati consensualmente nel 2019 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte.
Si deve, pertanto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. CP_1
Le condizioni economiche relative al mantenimento del figlio minore appaiono coerenti con i redditi dei genitori e rispettose della bigenitorialità.
Tali condizioni, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative di legge.
Spese legali compensate stante il deposito congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_2 CP_1
, codice fiscale , LU (Albania) il 25/2/1970,
[...] C.F._2 CP_2
con rito civile in ER (Albania) il 28/9/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San OR RR (AL) atto n. 4, Parte I1, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013), Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di San OR RR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 4, Parte I1,
Serie C, Ufficio 1, Anno 2013).
Dispone che
Il figlio minore viva con la madre e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con la facoltà per il padre di vederlo senza restrizione alcuna, compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo e della madre.
Il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica.
Le spese straordinarie per il figlio , sempre documentate nonché individuate e da Per_1
concordarsi secondo quanto previsto dal protocollo 20/7/2016 del Tribunale di Alessandria, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
dette spese straordinarie, se non affrontate direttamente e nelle percentuali di competenza, andranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo all'esborso.
Prende atto che
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
A definizione di ogni pregresso rapporto economico tra le parti, il sig. si CP_1
impegna a trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà degli immobili Parte_1 indicati in premessa e la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. l'importo di Pt_1 CP_1
€ 30.000,00 per tale trasferimento.
Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà della quota entro due mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo di documento per l'espatrio.
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 22/07/2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI