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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 1566/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via degli Angeli is. 185B n. 20, presso lo studio dell'avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende, attrice, contro (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Patti, corso Giacomo Matteotti n. 32, presso lo studio dell'avv. Andrea Pirri (p.e.c.: n. fax 0941- Email_1
240930), il quale lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: diritti reali;
è presente l'avv. Andrea Pirri, il quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive, contestando le note avversarie. Nessuno è comparso per parte attrice. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio il “ e –
[...] Controparte_1 premettendo –: di essere proprietaria di uno spezzone di terreno confinante con la corte condominiale, gravato di servitù di passaggio al fine consentirvi l'accesso per la manutenzione dell'impianto di autoclave condominiale;
di avere, nel corso dell'anno 2009, già convenuto in giudizio il “
[...] ”, al fine di sentire dichiarare estinta la suddetta servitù CP_1 convenzionale per mancato uso ventennale, nonché al fine di sentire pronunziare la condanna alla eliminazione dell'impianto autoclave e dei tubi di adduzione;
che la causa, rubricata al n. di R.G. 1304/2009 Tribunale di Patti, era stata definita con sentenza n. 188/2015 R.S., in accoglimento delle proprie domande. Tutto ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che con sentenza n° 188/2015 resa dal Giudice del Tribunale di Patti, dott.ssa Alacqua è stato deciso che il non Controparte_1 aveva più alcuna servitù di passaggio, per prescrizione, sul terreno di proprietà della OR;
2) Ritenere e dichiarare che il Parte_1
ha eliminato l'impianto autoclave la relativa tubazione;
3) CP_1
Ritenere e dichiarare che il deve essere condannato ad CP_1 eliminare il manufatto in cui era contenuto l'impianto autoclave ed a mettere non solo il terreno in pristino stato ma a metterlo in sicurezza tenuto conto della nocività e della insalubrità in cui si trova essendo venuto meno ogni diritto da parte del ex art. 1073 c.c.; 4) Ritenere e CP_1 dichiarare che alla data di convocazione dell'assemblea tenutasi il 23.8.21 l'Amministratore solo in data 8.10.2021 ha inviato copia del verbale di assemblea, solo alla OR e nulla al suo procuratore Parte_1 eventualmente disporre la revoca della stessa dallo incarico;
5) Ritenere e dichiarare che l'Amministratore non ha portato il a CP_1 conoscenza della lettera della OR inviata sia via mail che Parte_1 per raccomandata per cui non ha reso edotti i presenti della gravità della situazione;
6) Condannare il al risarcimento del danno CP_1 provocato alla OR per la insalubrità e la nocività del Parte_1 manufatto da liquidarsi nella misura di euro 10.000,00 tenuto conto della riduzione del diritto di proprietà e del danno alla salute procurato all'attrice che si trova a convivere con tale situazione;
7) Disporre eventualmente CTU onde verificare l'esistenza del manufatto, lo stato in cui si trova, la sua nocività ed insalubrità; 8) Condannare il al pagamento di spese e compensi del giudizio CP_1 con distrazione a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito;
9) Ammettere gli ulteriori mezzi istruttori che verranno indicati in corso di causa concedendo i termini ex art. 183 c6 cpc”. Con comparsa di risposta depositata in data 24 gennaio 2022, si è costituito il convenuto eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1 della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione di giudicato, con riferimento ai contenuti della sentenza n. 188/2015 R.S. del Tribunale di Patti;
nel merito, ha contestato le domande formulate dall'attrice, anche di ordine risarcitorio e relative all'operato dell'Amministratore, deducendone l'infondatezza; in via riconvenzionale, ha chiesto l'eliminazione di un accesso dell'attrice alla corte condominiale, dal proprio scampolo di terreno, abusivamente creato con l'apposizione di un cancello. Con provvedimento del 12 gennaio 2023, è stata disposta la mediazione obbligatoria. Escussa la prova per interpello dell'attrice e quella testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza del 27 febbraio 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Le domande dell'attrice di accertare l'estinzione della servitù di passaggio sul proprio terreno e di ottenere la condanna del convenuto alla rimozione del manufatto contenente l'impianto autoclave ed a mettere il terreno in pristino stato ed in sicurezza appaiono improponibili. La sentenza n. 188/2015 R.S. del Tribunale di Patti, pacificamente passata in giudicato, si è già pronunciata su tali domande così provvedendo:
“…dichiara estinto per prescrizione il diritto di servitù di passaggio del
, indicato in motivazione;
CP_1
- dichiara illegittimo il passaggio delle tubazioni d'acqua, di cui in parte motiva;
- condanna il a provvedere, a propria cura e spese, alla loro CP_1 eliminazione;
- rigetta le altre domande;
- condanna, altresì, il convenuto a pagare alla parte attrice le spese processuali (omissis)…”. In virtù delle citate statuizioni, è stata dichiarata estinta la servitù di passaggio, vantata dal su una scaletta in muratura, che CP_1 consentiva l'ingresso nel pezzo di terreno di proprietà della , ai Parte_1 soli fini di manutenzione dell'impianto autoclave ivi ubicato. CP_2
Il è stato, inoltre, condannato a rimuovere le tubazioni di CP_1 adduzione all'impianto, obbligo al quale ha provveduto, come pacificamente riconosciuto dall'attrice, disattivando l'impianto di autoclave ed il serbatoio asservito e realizzando un nuovo percorso di adduzione dell'acqua al plesso CP_2 Risulta, dunque, applicabile il limite del giudicato, in quanto la sentenza passata in giudicato contiene l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi considerati, formando la premessa logica indispensabile contenuta nel dispositivo della sentenza n. 188/2015, che preclude il riesame dei medesimi punti di diritto accertati e già risolti, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che avevano costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cfr. Cass. 4/4/19 n. 9316, Cass. 21322/18 e Cass. 11314/18). Con riferimento alla domanda di rimozione del manufatto contenente l'autoclave, la sentenza citata n. 188/2015 ha concluso per il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate dalla attrice nel giudizio R.G. n. 1304/2009. In particolare, la pronuncia del 2015 ha così statuito al riguardo: “…il convenuto (condominio) non può essere, però, condannato ad eliminare l'impianto di autoclave, in quanto la prescrizione del diritto di servitù non interferisce sul diritto di proprietà che il ha sul CP_1 serbatoio e sull'autoclave, diritto che, come su esposto, non risulta contestato dall'attrice ma confermato anche dai titoli prodotti dallo stesso convenuto…”. Proprio la copertura del giudicato, imposta da tale sentenza, costituisce, per le medesime parti, limite alla proposizione di nuove domande concernenti il petitum già delibato dal primo Giudicante e fissato nella relativa decisione. Ad ulteriore conforto di quanto esposto, il convenuto ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la copia dell'atto di citazione notificato al in data 15 febbraio 2009, relativo Controparte_1 al primo giudizio iscritto al n. di R.G. 1304/2009 Tribunale di Patti e definito con la predetta sentenza n. 188/2015 R.S. Al n. 1) delle conclusioni ivi rassegnate (si cfr. pag. 2 dell'atto),
[...]
ha chiesto di: “…ritenere e dichiarare che la servitù di Parte_1 passaggio che gravava sul terreno di proprietà dell'attrice si è ormai estinta a norma dell'art. 1073 c.c. … …e, per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, ad eliminare l'impianto di autoclave indicato in premessa (e tutte le opere ad esso connesse)…”. In questo senso, le domande svolte dall'attrice nel precedente giudizio e, nel presente (di accertamento dell'estinzione della servitù di passaggio, di rimozione del manufatto in cui era contenuto l'impianto di autoclave e di ripristino del terreno), appaiono sovrapponibili e non più assoggettabili a nuovo giudizio. Infatti, nel precedente giudizio, era stata già proposta la domanda nella formula generica di rimozione dell'impianto di autoclave e di tutte le opere connesse, pertanto, anche del manufatto contenitore. Tuttavia, come accennato, la sentenza del 2015, ha disposto il rigetto di ogni altra domanda già svolta dall'attrice nel giudizio pregresso. L'attrice ha chiesto la condanna del all'esecuzione dei lavori di CP_1 pulizia e di messa in sicurezza del terreno della stessa attrice. La domanda è infondata. Il non è tenuto alla pulizia del terreno di proprietà dell'attrice, CP_1 essendo abilitato, anche in precedenza, ad accedere all'area in questione solo per la manutenzione dell'impianto e non anche alla messa in sicurezza del fondo. Peraltro, l'eliminazione del diritto di servitù, in virtù della sentenza n. 188/2015 R.S. del Tribunale di Patti esclude anche la possibile operatività di residui oneri manutentivi in capo al , il quale non avendo più CP_1 diritto ad esercitare il passaggio sul fondo per accedere all'impianto, non può essere considerato assoggettato ad alcun onere di manutenzione o di messa in sicurezza del fondo. Da quanto esposto, deriva anche il rigetto della domanda risarcitoria svolta dall'attrice. Non risulta provata l'illegittimità della condotta del per tutto CP_1 quanto motivato, né appare dimostrato l'eventuale pregiudizio subito dall'attrice ovvero il nesso eziologico dello stesso con il comportamento del convenuto. L'attrice ha eccepito l'irregolarità di alcune condotte dell'amministratore di condominio chiedendone la revoca dall'incarico. La domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il condominio (Cass., n. 2726/2023). Il Condominio convenuto ha proposto domanda riconvenzionale volta ad chiedere la condanna dell'Accordino alla rimozione dell'accesso privato sulla corte condominiale da lei realizzato a partire dal proprio terreno privato e recintato. La domanda va rigettata tenuto conto della natura di condomina e comproprietaria della corte in capo all'attrice, circostanza pacifica tra le parti. In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi;
in particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi del citato art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune (v., ad es., Cass. n. 10453/2011, nella cui fattispecie, questa Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale la realizzazione di un passo carraio tra un fondo di proprietà esclusiva e la strada comune costituiva un uso consentito al condomino, in quanto non snaturava la funzione cui la strada era destinata, ne impediva l'uso della stessa da parte dell'altro comproprietario;
si veda, altresì, per un caso analogo, Cass. n. 22341/2009). In casi del tutto simili al presente, la Suprema Corte ha statuito che l'apertura di un varco su un muro comune che metta in comunicazione il fondo di proprietà esclusiva di un singolo comunista (o condomino) con uno spazio comune non determina la costituzione di una servitù quando lo spazio comune (identificabile, nella fattispecie, con la stradella pacificamente ricadente nella comproprietà delle parti in causa) viene già usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l'opera realizzata non pregiudichi l'eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio (cfr. Cass. n. 9278/2018; Cass., n. 476/1994; Cass. n. 8591/1999; Cass. n. 42/2000; Cass. n. 7466/2015). Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1566/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara improponibili le domande svolte dall'attrice ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni della citazione nonché della domanda di condanna del convenuto alla rimozione del manufatto contenente l'impianto autoclave e di ripristino del terreno;
- rigetta ogni altra domanda svolta dall'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto;
- compensa le spese di lite. Patti, 3 aprile 2025
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)