Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione ConIGliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 584/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Genova, Salita AR
San Leonardo n. 13/2, presso l'avv Fabio SALVADORI, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea PARIGI per mandato in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliati all'indirizzo pec
[...]
presso l'avv Massimiliano Bernucci, che li Email_1
rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Nonché contro elettivamente domiciliata agli indirizzi pec Controparte_2
e , presso gli Email_2 Email_3
avvocati Vincenzo Maria Dona e Andrea Alvigini, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
1
Nonché contro
in persona della titolare omonima, Controparte_3 elettivamente domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Email_4
Pietro Aragona, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante Pt_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
-accogliere per i motivi tutti dedotti il preposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1110/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa Mainella nell'ambito del giudizio R.G. n. 7454/2021, depositata in cancelleria in data 10.05.2023 e notificata il 12.05.2023, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati, accogliere le gradate conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano integralmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta A - In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio del IG.
e della . Rete di intermediazione immobiliare, per i motivi tutti Controparte_1 _1 esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio. B – in via pregiudiziale subordinata
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra AR
e provvedere all'estromissione della stessa dal presente giudizio
[...]
C - Nel merito:
-in tesi: respingere in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto - anche in accoglimento della eccezione concernente il difetto di legittimazione, come sopra precisata al punto A delle conclusioni pregiudiziali - le domande formulate dagli attori per le ragioni esposte in narrativa e comunque ormai prescritte ai sensi dell'art. 2950 c.c., nonché, conseguentemente, condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-in subordinata ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuto agli attori il diritto a conseguire un compenso provvigionale per l'opera asseritamente prestata, condannare la
(c.f. , con sede in Genova, Via Controparte_3 C.F._1
Bercilli 5/18 in persona della titolare firmataria IG.ra (c.f. CP_3
, a corrispondere agli attori, o ad uno solo di essi, in luogo della C.F._1
2 IG.ra di , quanto eventualmente fosse riconosciuto di loro spettanza Pt_1 AR rispetto alla provvigione, pari al 2% del prezzo di vendita dell'immobile venduto, già versata alla predetta;
Controparte_3
-in ulteriore subordinata ipotesi nell'ulteriore non creduta ipotesi in cui la IG.ra fosse AR eventualmente condannata a corrispondere in favore degli attori o ad uno soltanto di essi un compenso provvigionale, condannare, in via solidale tra loro, la stessa Controparte_3
e la IG.ra (c.f. ), nata a [...] il
[...] Controparte_2 C.F._2
30.10.1985 a risarcire la convenuta tenendola indenne, attraverso la rifusione in favore della stessa di quanto questa fosse condannata a pagare agli attori, anche a titolo di spese di lite liquidate in tal caso a suo carico.
D – In via istruttoria, nel caso di rimessione in istruttoria del presente giudizio:
- Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1.) D.C.V che ad inizio del 2018, la IG.ra ” per conto Parte_2 Parte_3 della madre, le chiese di indicarle qualche professionista del settore immobilia-re che potesse assisterla per mettere in vendita l'appartamento situato a Genova, via Roma n. 3 di cui la IG.ra di era proprietaria;
AR AR
2.) D.C.V. che a seguito della richiesta di cui al capitolo che precede Lei indicò alla IG.ra
“ ” Fabbricotti il IG. presentando quest'ultimo Parte_2 Parte_2 Testimone_1 come titolare di un'agenzia immobiliare;
3.) D.C.V. che dopo aver ricevuto l'indicazione del nominativo del IG. Testimone_1 quale agente immobiliare operante su Genova, la IG.ra nella primavera del 2018 Parte_3 prese effettivamente contatto con lo stesso affinché si occupasse del-la vendita dell'appartamento della madre;
4.) D.C.V. che nel periodo compreso tra marzo/aprile 2018 e marzo/aprile 2019 ac- compagnò a più riprese la IG.ra a Genova, ove la stessa si recava Controparte_4 per aver messo in vendita l'appartamento della madre, e che in dette occa-sioni, Lei apprese che la persona che si stava occupando di promuovere la vendita a quel tempo era il IG.
a cui subentrò poi la IG.ra dell'agenzia Veneta Immobiliare;
Testimone_1 CP_3 5.) D.C.V. che in relazione alla vendita dell'immobile di Genova di proprietà della madre, nel periodo compreso tra marzo 2018 e aprile 2019, la IG.ra riceveva dal IG. Parte_3 informazioni ed aggiornamenti sull'attività che lo stesso prestava Testimone_1 tramite messaggi WhatsApp, tra i quali figurano quelli di cui agli all.ti 11,12, 13, 14, 15 e 16 che si mostrano, che Lei ha avuto modo di leggere direttamente dal telefono cellulare della IG.ra Parte_3
6.) D.C.V. che il IG. nel periodo sopra considerato, era a conoscenza Testimone_1 del fatto che le chiavi dell'immobile in vendita erano detenute dalla custode dello stabile e che quest'ultima, prima di ogni visita, era avvertita dalla IG.ra affinché mettesse Parte_3
a disposizione del le suddette chiavi, come, ad esempio, risulta dagli all.ti 11,12, 13 TE
e 14 che si mostrano al teste;
7.) D.C.V. che la IG.ra ha ricevuto dal IG. il re-capito Parte_3 Testimone_1 telefonico del IG. solo nel mese di gennaio 2019, come da all. 15 che si Controparte_1 mostra al teste;
3 8.) D.C.V. che Lei, nel periodo compreso tra giugno 2018 e marzo 2019, lavorava co-me custode del condominio di via Roma n. 3 a Genova e che, per tale ruolo, dete-neva le chiavi dell'appartamento di proprietà della IG.ra di;
AR AR
9.) D.C.V. che quantomeno a far data dal giugno 2018 la IG.ra La Parte_4 preavvertì di consegnare le chiavi dell'appartamento della madre agli agenti immobiliari che avrebbero accompagnato gli interessati a visitare detto immobile. A tal fine, la IG.ra
Le specificò che essa stessa Le avrebbe preannunciato di volta in volta le date e Parte_3 gli orari di tali visite e che al termine di ciascun accesso ogni agente Le avrebbe dovuto restituire le chiavi;
10.) D.C.V. che la IG.ra tra il mese di giugno 2018 e il mese di marzo 2019, Le Parte_3 ha più volte indicato il nome dell'agente immobiliare cui consegnare le Testimone_1 chiavi dell'appartamento per consentire la visita dell'immobile;
11.) D.C.V. che il IG. provvedeva a riconsegnare direttamente a Lei le Testimone_1 chiavi dell'appartamento della IG.ra al termine di ciascuna visita che lo stesso Pt_1 svolgeva, ivi inclusa ad esempio quella del 20.06.2018. Si indicano come testimoni i IGg.ri:
- VI, residente a [...], sui capitoli nn. 1,2, e 3; Testimone_2
- , residente a [...], sul capitolo n. 4; Testimone_3
- residente a [...], sui capitoli nn. 5,6 e 7 Testimone_4
- NA TA Dias, residente a [...], sui capitoli nn. 8,9,10, e 11 Per_1
Con il favore delle spese.
Salvo ogni altro diritto."
-con la precisazione ulteriore che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata “in ulteriore subordinata ipotesi” al punto C di cui sopra e ad integrazione di tale domanda, si chiede che la IG.ra , alla luce della condotta processuale tenuta nei due Controparte_2 gradi di giudizio venga altresì condannata, ai sensi dell'art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c. al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa, per aver la stessa: (i) resistito in giudizio, quantomeno con colpa grave, alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti da questa comparente;
(ii) nonchè, per aver perfino formulato nei confronti della IG.ra di una richiesta risarcitoria per asserita lite temeraria ex art. Pt_1 AR
96 c.p.c., proprio in relazione alla domanda di manleva di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'Appellato : _1
“Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis
- IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'atto di citazione in appello della IG ,relativo al Pt_1 AR procedimento RG 584/2023, inammissibile poiché non contenente i presupposti previsti dal novellato art. 342 c.p.c.;
- IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dalla IG
di con il proprio atto di citazione in appello dell'08.06.23 nel AR AR procedimento RG 584/2023 poiché infondate in fatto, in diritto e non provate confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1110/2023 (R.G. 7454/2021) del
10.05.23, in accoglimento delle domande già proposte in primo grado dagli odierni convenuti
4 appellati ed ivi integralmente richiamate, con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario IVA, CPA di legge, per il presente procedimento e per la precedente fase inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. (RG 584-1/2023); respingere tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dalla IG
con il proprio atto di citazione in appello del 09.06.23 nel procedimento Controparte_2
R.G. 588/23 poiché infondate in fatto, in diritto e non provate confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1110/2023 (R.G. 7454/2021) del 10.05.23, in accoglimento delle domande già proposte in primo grado dagli odierni convenuti appellati ed ivi integralmente richiamate, con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario IVA, CPA di legge, per il presente procedimento e per la precedente fase inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. (RG 588-1/2023); respingere tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dalla
[...]
con il proprio atto di citazione in appello del 09.06.23 nel Controparte_3 procedimento R.G. 586/23 poiché infondate in fatto, in diritto e non provate confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1110/2023 (R.G. 7454/2021) del 10.05.23 con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario IVA, CPA di legge per il presente procedimento e per la precedente fase inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. (RG 588-1/2023)”
Per l'Appellata appellante CP_2
“ In via principale, in riforma della sentenza di primo grado accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra al IG. e alla CP_2 _1 Parte_5
con condanna degli stessi al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i
[...] gradi di giudizio, anche in riferimento alle spese della terza chiamata, nonché al pagamento in favore della IG.ra di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96 CP_2
c. 3 c.p.c.; accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda “trasversale” formulata dalla IG.ra nei confronti della IG.ra e condannare la IG.ra AR CP_2
al pagamento, in favore dell'esponente, delle spese legali relative ad AR entrambi i gradi di giudizio nonché al pagamento in favore della IG.ra di una somma CP_2 determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado ridurre la quantificazione delle spese legali effettuata nella sentenza di primo grado da Euro 5.077 ad Euro 2.538,50 (il
50%), od alla misura meglio vista, e compensare integralmente, o in via subordinata parzialmente, le spese legali relative al primo grado di giudizio tra gli attori e la IG.ra
; rideterminare in misura inferiore al 30% la quota di provvigione ritenuta spettante CP_2 agli attori e;
dichiarare _1 Parte_5 [...]
a manlevare e tenere indenne la IG.ra da quanto Controparte_5 CP_2 dovesse essere tenuta a pagare al IG. e a al _1 Controparte_3 pagamento, in favore della IG.ra , delle spese legali relative ad entrambi i gradi di CP_2 giudizio. sempre nel merito, in ogni caso, respingere l'appello della IG.ra
[...]
in relazione alla domanda trasversale formulata nei confronti della IG.ra AR
, confermandone il mancato accoglimento. sempre nel merito, in ogni caso, CP_2
5 respingere l'appello di nella parte in cui ha richiesto la reiezione della Controparte_3 domanda di manleva formulata nei suoi confronti e la restituzione delle somme medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha accolta. con vittoria delle competenze tutte relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellata Appellante Controparte_3 Voglia la Corte d'Appello di Genova, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1110, depositata il 10.5.2023, notificata dagli attori, a mezzo PEC, il 12.5.2023:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte, perché radicalmente infondate;
- disporre la integrale restituzione, con gli interessi di legge dalla debenza al saldo, dell'importo di € 4.263,48, già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata, alla IG.ra e Controparte_2 dell'importo di € 4.392,00, già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata, alla IG.ra di;
AR AR
- con vittoria dei compensi di Avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio le IGnore Controparte_1 Parte_5 AR
(parte venditrice) e (parte acquirente) per ottenere la condanna al
[...] Controparte_2
pagamento della provvigione maturata con riferimento alla compravendita di immobile in
Genova perfezionatasi con atto di vendita del 21.02.2020 (preliminare del 12.12.2019). A fondamento della domanda gli attori deducevano che avesse ricevuto Parte_5
incarico – per il quale aveva chiesto la collaborazione del consulente esterno - dalla _1
IG.ra (figlia della proprietaria dell'attico in vendita, Controparte_4 AR di ) di ricercare un acquirente, al prezzo - stabilito dalla proprietà - di euro AR
940.000,00; che avesse fatto effettivamente visionare, tra il mese di ottobre e _1
novembre 2018, l'appartamento alla IGnora la quale, dopo tre Controparte_2
sopralluoghi, aveva abbandonato le trattative, salvo poi concludere, il 12.12.2019, contratto preliminare di acquisto, quindi rogito definitivo (il 21.02.2020), del medesimo immobile, con l'intervento di altra agenzia, ed al diverso prezzo di euro 595.000,00. Controparte_3
Appresa notizia della conclusione dell'affare, dopo aver richiesto stragiudizialmente il pagamento della provvigione maturata, nel luglio 2020, esperita la condizione di procedibilità dell'invito in negoziazione assistita il 31.08.2020, gli attori citavano in giudizio venditrice ed acquirente per sentir “condannare la IGnora di e la IG AR AR
a pagare in favore del IGnor e della di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
6 intermediazione immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore (in via alternativa tra loro) la somma di euro 17.850,00 ciascuna, quindi complessivamente euro
35.700,00, oltre iva se dovuta, quale provvigione nella misura del 3% ciascuna del prezzo di vejdita, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
”. In subordine, nell'eventualità che venisse accertato che l'affare si fosse concluso per l'intervento di una pluralità di mediatori, ai sensi dell'art 1758 c.c. e 1314 c.c. gli attori chiedevano che le convenute venissero condannate a pagare una quota della provvigione.
Si costituiva (parte venditrice) contestando di aver mai AR AR
conferito – direttamente o indirettamente – a o a incarico di _1 Parte_5
intermediazione immobiliare, sostenendo di essersi rivolta solo ed esclusivamente a tale in proprio, il quale, all'epoca dei fatti, aveva taciuto la circostanza di Testimone_1 aver cessato l'attività come ditta individuale né mai aveva speso il nome di Parte_5
Deduceva di essere a conoscenza della collaborazione prestata dal ma che
[...] _1
tuttavia non vi fosse mai stato contatto con lo stesso con riferimento alla vicenda, e che, in ogni caso, la proprietà non avesse mai avuto informative recanti il nominativo dell'acquirente.
Pertanto eccepiva il difetto di legittimazione attiva di e ed, in _1 Parte_5
subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè la prescrizione del diritto azionato ex art. 2950 c.c., essendo decorso un anno dalla conclusione dell'affare
(sottoscrizione del preliminare, il 12.12.2019). Considerato che il preliminare era stato sottoscritto con il solo intervento dell'agenzia Veneta Immobiliare, la IGnora chiamava Pt_1 in causa quest'ultima, in quanto percettrice dell'intera provvigione dovuta per l'affare, chiedendo di essere conseguentemente tenuta indenne dalla stessa e dall'acquirente CP_2
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
[...]
Si costituiva (acquirente) contestando che e Controparte_2 _1 Parte_5
avessero svolto attività di intermediazione, dichiarando di essere venuta a conoscenza nell'ottobre 2018 dell'immobile in vendita pubblicizzato da un annuncio di ” su Parte_5
sito web, di averlo effettivamente visionato tramite il nella seconda metà del mese _1
di ottobre 2018 e poi nuovamente nel novembre 2018; che si fosse limitato a _1 mostrarle l'immobile, a riferire la categoria catastale, e ad informarla che lo stesso fosse termoautonomo, indicandole come prezzo di vendita euro 940.000,00 non trattabili, ragion
7 per cui ella aveva desistito dall'acquisto. L'anno successivo tuttavia aveva visto sul web l'inserzione di altre due agenzie pubblicizzare la vendita dello stesso immobile ad un prezzo inferiore, aveva contattato con cui aveva instaurato una trattativa Controparte_3
conclusasi con l'acquisto dell'immobile al diverso prezzo di euro 595.000,00. La convenuta deduceva che nessuno dei due attori avesse allegato di essere iscritto al ruolo degli CP_2
affari in mediazione, ed eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancata richiesta di negoziazione assistita da parte di . Parte_5
Si costituiva infine anche dichiarando di essere stata contattata dalla Controparte_3
proprietà una prima volta nel 2018, ma che in tale occasione non avesse accettato l'incarico per le condizioni imposte: un prezzo fuori mercato non trattabile di euro 940.000,00; impossibilità di pubblicizzare l'attico con materiale fotografico, incarico conferito ad una pluralità di agenzie;
condizioni di visita molto restrittive, ed altro. Dichiarava quindi di essere stata ricontattata dalla proprietà una seconda volta nel 2019 dalla che aveva Parte_3 accettato di pubblicizzare l'immobile alle condizioni indicate dall'agenzia (prezzo più adeguato, mandato a due sole agenzie, foto pubblicizzate sul web) e che nel mese di ottobre
2019 fosse stata contattata dalla IGnora in seguito ad un'inserzione pubblicata su sito CP_2
web specializzato, con la quale, dopo tre visite all'immobile, ed una trattativa sul prezzo, aveva concluso l'affare ad euro 595.000,00 nel dicembre 2019. Dichiarava di non essere informata dell'intervento precedente degli attori nell'attività di mediazione, ma di aver ricevuto pochi giorni prima del rogito richiesta da parte della IGnora di dichiarazione Pt_1 di “manleva” rispetto ad eventuali pretese di provvigioni da parte di terzi, e di essersi limitata a rilasciarle una dichiarazione in cui rappresentava di essere stata l'unica agenzia ad aver svolto attività di intermediazione.
Con sentenza n. 1110/2023 il Tribunale di Genova, rigettate le istanze istruttorie orali, sulla scorta della sola produzione documentale agli atti, accoglieva la domanda proposta da e condannando Venditrice ed acquirente – e per esse _1 Parte_5 [...]
- a corrispondere quota della provvigione concordata alle agenzie attrici, CP_3
condannando le convenute alle spese di lite e compensando le stesse tra convenute e terza chiamata.
A motivo dell'accoglimento della domanda, deduceva il Giudicante che dalle risultanze
8 istruttorie fosse emerso in fatto che nel marzo 2018 avesse incaricato PE
, broker immobiliare e consulente esterno delle di Testimone_1 Parte_5 trovare un acquirente per l'immobile di proprietà della madre, di AR
; che si fosse avvalso allo scopo della collaborazione del che AR TE _1
a sua volta aveva con un contratto di partnership;
che nel mese di ottobre Parte_5
2018 la IGnora – che avrebbe poi acquistato nel febbraio 2020 l'immobile con CP_2
l'intervento di altra agenzia, - avesse contattato SI e concordato un Controparte_3
primo accesso il 18 ottobre 2018, cui erano seguiti altri due accessi, il 12 ed il 20 novembre
2018.
Premesso che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non sia necessario il conferimento di un incarico formale, ma sia sufficiente lo svolgimento effettivo di una materiale attività intermediatrice e la messa in relazione tra le parti, risultava dunque documentalmente che per lo svolgimento dell'attività di intermediazione Controparte_6
immobiliare in favore della IGnora si fosse avvalsa della collaborazione tanto di Pt_1
– con cui era stato stipulato un contratto di partnership - quanto di _1 TE
, quest'ultimo quale consulente esterno, in forza di quanto stabilito all'art 12
[...] dell'atto costitutivo di . Era emerso in particolare che la si fosse Parte_5 Parte_3
rivolta dapprima a nel 2018 per la vendita dell'immobile della madre, fornendogli TE
planimetria dello stesso ed indicandogli prezzo di vendita, e che vi fossero stati successivamente altri contatti tra gli stessi, come da chat prodotte agli atti, sicché in generale dovesse ritenersi che all'atto di compravendita concluso nel febbraio 2020 si fosse pervenuti grazie all'intervento dapprima dei broker immobiliari e quindi di TE _1 [...]
sicché, ai sensi dell'art 1758 c.c. andava riconosciuto a ciascun mediatore il CP_3
diritto ad una quota della provvigione, che, nello specifico, il Tribunale quantificava in favore degli attori – in mancanza di prova di accordi diversi - nella misura del 30% della provvigione riscossa da . Controparte_3
L'eccezione di prescrizione era infondata, non potendo farsi coincidere, in una trattativa complessa, il momento di conclusione dell'affare con quello di sottoscrizione della proposta, ed in ogni caso le richieste di pagamento inoltrate alla proprietà ed alla acquirente e l'invito in negoziazione assistita valevano quali mezzi interruttivi.
9 La domanda nei confronti della terza chiamata doveva essere accolta in quanto il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori – avendo ciascuno di essi diritto al pagamento – non ha effetto liberatorio, dunque parte convenuta era tenuta al pagamento ma aveva diritto a ripetere dall'accipiens quanto pagato in eccesso. Condannava conseguentemente a pagare euro 4.392,00 agli attori oltre interessi dalla AR
domanda al saldo e a versare euro 4.099,20 oltre interessi dalla domanda al Controparte_2
saldo in favore di e , e a versare la somma di _1 Parte_5 Controparte_3
euro 4.392,00 oltre interessi dalla domanda al saldo in favore di e quella di euro Pt_1
4.099,20 oltre interessi dalla domanda al saldo in favore di . La domanda di Controparte_2
condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc doveva essere rigettata per insussistenza del presupposto della malafede. Le spese seguivano la soccombenza delle convenute nei confronti degli attori mentre le spese tra convenute e terza chiamata dovevano essere compensate per “gravi motivi”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appelli distinti AR
[...
e concludendo come sopra. e Controparte_2 Controparte_3 _1 TE
si sono ritualmente costituiti. All'udienza del 26.10.2023 la causa è stata rimessa al Pt_5
presidente per la riunione delle cause recanti RG 586/2023 e 588/2023 a quello proposto da di , quindi, riuniti gli appelli all'udienza del 8.02.2024, la causa è stata Pt_1 AR
infine rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISONE
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc.
L'eccezione è infondata, in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello ha dedotto “..Sulle AR
omesse pronunce e travisamenti nella ricostruzione dei fatti del Giudice di primo grado e sui conseguenti errori di motivazione e di diritto alla base del riconoscimento della legittimazione degli attori”.
Il Primo Giudice aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sulla scorta di n. 2 omesse pronunce: la prima aveva ad oggetto l'eccezione di inammissibilità del documento allegato alla terza memoria istruttoria (doc. 14, atto costitutivo di Genovesi In
10 Rete), da cui il Giudice aveva tratto il convincimento della legittimazione di , Parte_5
assumendo che ne fosse il consulente esterno;
la seconda omessa pronuncia Controparte_7
era relativa alla eccezione di invalidità ed inopponibilità del contratto di partnership (doc. 2 parte attrice) tra e , da cui il Giudice aveva tratto il convincimento _1 Parte_5
della legittimazione attiva del Senarega. Quest'ultimo, in particolare, era documento privo di data certa, come tale inopponibile ai terzi, e dunque anche all'attuale appellante, ex art 2704
c.c.
Entrambe le omesse pronunce relative a due documenti inammissibili avevano portato il
Giudice a ritenere erroneamente la legittimazione attiva degli attori. Gli stessi erano inoltre stati interpretati in modo erroneo dal Giudicante (di qui il difetto di motivazione della sentenza): dall'atto costitutivo della difatti si evinceva che in tema di Parte_5
provvigioni solo il singolo mediatore fosse legittimato ad agire in giudizio, sicché il Giudice ne avrebbe dovuto trarre la conclusione di escludere la legittimazione processuale dell'attrice.
In realtà più in generale dalla documentazione agli atti il Giudice avrebbe dovuto evincere che si fosse sempre rivolto alla parte venditrice come se avesse assunto Testimone_1 su di sé in prima persona l'incarico di mediazione ed avrebbe dovuto considerare che costui fosse stato sempre l'unico interlocutore con cui la parte venditrice aveva avuto da fare, né - non essendo socio né partecipante alla - lo stesso avrebbe potuto impartire Parte_5
direttive ad ipotetici consulenti esterni come il , il quale non aveva ricevuto mai _1
alcun autonomo incarico dalla parte venditrice.
In conclusione nessuno dei due attori aveva dimostrato di aver ricevuto, anche solo tacitamente, alcun incarico dalla parte venditrice a svolgere in proprio una attività per la quale si era rivolta in realtà a in proprio, quale mediatore AR Testimone_1
autonomo e privato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2950 c.c.
Per quanto riguarda il primo atto interruttivo doveva ritenersi difatti la Parte_5
notifica dell'atto di citazione, avvenuta oltre l'anno dalla conclusione dell'affare, ovvero dalla stipula del preliminare (12.12.2019). La carenza di legittimazione attiva quale soggetto
11 giuridico autonomo implicava difatti che non fosse configurabile vincolo di solidarietà dal lato creditorio tra e sicché fosse inapplicabile l'art 1310 c.c. Quanto al Parte_5 _1
Senarega, se, come aveva sostenuto il Giudice, il titolo per richiedere la provvigione fosse derivato dal rapporto di collaborazione con la prescrizione del diritto Parte_5 maturata in capo a quest'ultima avrebbe travolto altresì il diritto dello stesso.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto “Erronea valutazione circa la sussistenza di un'attività di mediazione e di un contributo causale degli attori alla conclusione dell'affare in violazione degli artt. 1755 e 1758 c.c”. Nella ricostruzione del fatto, erroneamente il Giudice aveva ritenuto che gli attori avessero “messo in relazione” le parti, laddove acquirente e venditrice si erano conosciute per la prima volta solo nel mese di novembre 2019, allorquando avevano sottoscritto il preliminare con l'intervento della nuova agenzia. Dalla documentazione agli atti si evinceva che mai nella corrispondenza intercorsa tra la e fosse stato menzionato il nominativo dell'acquirente Per_2 TE CP_2
), né risultava che la parte venditrice avesse mai avuto contatti con il
[...] Pt_1 _1 neppure nel periodo in cui si sarebbero svolte le visite della IGnora all'appartamento CP_2
in vendita. (ottobre - novembre 2018) o nei mesi successivi.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite pronunciata tra convenuta e terza chiamata in manleva: stante l'accoglimento della domanda svolta nei confronti della terza chiamata, per il principio di soccombenza il Giudice avrebbe dovuto condannare alle spese, mentre non aveva motivato sul punto se non genericamente, senza minimamente menzionare quali fossero le “gravi ragioni” per cui aveva compensato.
L'appellante si duole altresì della mancata applicazione dei minimi, nonostante Pt_1
l'accoglimento della domanda in misura pari al solo 30% della provvigione richiesta dagli attori. Nello stesso motivo di impugnazione lamenta inoltre l'omessa pronuncia da Pt_1
parte del Giudice sulla domanda di manleva spiegata nei confronti della , in CP_2
considerazione della circostanza – riconosciuta in atti – secondo cui la stessa fosse consapevole dell'intervento del Senarega, laddove al contrario era all'oscuro AR completamente dell'attività mediatoria di quest'ultimo.
L'appellante ha poi spiegato domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art 96
c.p.c.
12 Nel proprio atto di appello, con il primo motivo di impugnazione ha Controparte_2 dedotto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento agli attori di una quota della provvigione. Il Giudice aveva effettuato una ricostruzione parziale dei fatti, non riportando che quando aveva fatto visionare _1
l'immobile alla IGnora , le aveva riferito che il prezzo fosse di euro 940.000,00 non CP_2
trattabili, ragion per cui la stessa non aveva formulato alcuna proposta di acquisto. In tale circostanza nessun contatto era intervenuto in realtà tra e per il CP_2 AR tramite di e della , non avendo mai l'acquirente conosciuto il _1 Parte_5
nominativo della parte venditrice e viceversa. Solo nel mese di ottobre 2019, attraverso l'inserzione su un sito specializzato (immobiliare.it), la IGnora aveva letto l'annuncio CP_2 di vendita dell'immobile di via Roma ad un prezzo inferiore (dapprima di 840.000,00 euro , quindi di 760.000,00 euro), pubblicato da ed aveva preso contatto con Controparte_3 tale agenzia, visionato l'immobile, e formulato una prima proposta di acquisto per euro
560.000,00, non accettata, quindi una successiva di 595.000,00 , andata a buon fine, con la firma del preliminare in data 12.12.2019, ed il rogito il 21.02.2020.
Era evidente dunque che non avesse “ messo in relazione due o più parti per la _1 conclusione di un affare ” e dunque non avesse maturato alcun diritto alla provvigione ex art
1755 c. 1 c.c.: parte attrice non aveva difatti assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare di aver messo in relazione e né di aver svolto attività causalmente CP_2 Pt_1 legata alla conclusione dell'affare.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il CP_2
Giudice avrebbe omesso di motivare le ragioni della quantificazione della quota di provvigione spettante agli attori in misura pari al 30%, in violazione dell'art. 132 comma 2 n.
4 cpc, limitandosi a fare riferimento alla “messa in contatto delle parti contraenti”.
Considerato che in realtà il contributo degli attori si era limitato a far visionare l'immobile, ove si fosse ritenuto comunque provato l'apporto causale degli attori alla conclusione dell'affare, esso non avrebbe potuto che essere riconosciuto di entità minima, risultando il
30% eccessivo rispetto all'attività svolta.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il CP_2
Giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art 96 cpc comma 3
13 spiegata sia nei confronti degli attori che nei confronti della parte venditrice, per assenza di dolo e/o colpa grave. In realtà l'assenza dei presupposti per richiedere il pagamento della provvigione era ben nota agli attori, i quali difatti non avevano mai neppure dedotto di aver messo in contatto le parti. poi aveva spiegato domanda di manleva nei AR
confronti della parte acquirente sul presupposto che la stessa avesse tenuto nascosta la circostanza di aver visionato l'immobile tramite il mentre emergeva dalla _1 documentazione in atti che all'atto del rogito nel febbraio 2020 la IGnora di AR
fosse a conoscenza delle rivendicazioni del sicchè aveva spiegato una AR _1
domanda totalmente infondata.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza in punto di condanna alle CP_2
spese di lite sia nella parte in cui il Giudicante aveva applicato i valori medi previsti per la cause di scaglione compreso tra 5.200 e 26.000 euro, sia nella parte in cui aveva compensato tra convenute e terza chiamata.
In applicazione dell'art 4 comma 1 DM 55/2014 il Giudicante ben avrebbe potuto diminuire i valori medi fino al 50% tenendo conto del fatto che le domande attoree erano state accolte in misura decisamente inferiore ( euro 4.099, 20 e 4.392,00) rispetto a quella richiesta
(17.850,00 ciascuna). In ogni caso sussistevano i presupposti per compensare totalmente o parzialmente le spese di lite, sussistendo soccombenza reciproca. La compensazione tra parti convenute e terza chiamata non era poi stata del tutto motivata dal Giudicante, in violazione dell'art 92 comma 2 c.p.c. , laddove era pacificamente parte vittoriosa nei confronti CP_2
della terza chiamata, soccombente, la quale, peraltro, chiamata in mediazione, non vi aveva partecipato.
Con il primo motivo di appello ha dedotto Violazione degli articoli Controparte_3
1754, 1755 e 1758 c.c. per aver il Giudicante ritenuto sussistente il nesso di causalità adeguata ovvero un effettivo ed adeguato contributo causale degli attori alla conclusione dell'affare. Il realtà il nominativo della parte venditrice non era mai stato comunicato alla parte acquirente né viceversa alla IGnora era stato mai comunicato il nominativo della IGnora , Pt_1 CP_2 sicché nessuna messa in contatto tra le parti poteva dirsi avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, e l'affare si era concluso solo per effetto di un contatto autonomamente avvenuto a distanza di oltre un anno per effetto dell'intervento della odierna appellante.
14 Con il secondo motivo si duole dell'accoglimento delle domande delle Controparte_3 parti convenute nei confronti della terza chiamata, conseguenziale all'erroneo accoglimento della domanda attorea nei confronti delle convenute.
Con il terzo motivo di impugnazione censura la sentenza in punto di Controparte_3
spese di lite: il Giudicante avrebbe dovuto considerare che le spese del terzo chiamato debbono essere poste a carico dell'attore laddove la chiamata in causa si sia resa necessaria in conseguenza delle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, non rilevando in tal caso che nessuna domanda sia stata spiegata dall'attore nei confronti del terzo per il principio di causalità.
Il primo ed il terzo motivo di impugnazione proposti da , AR
ed il primo motivo di impugnazione degli appellanti incidentali e CP_2 [...]
, possono essere trattati congiuntamente, trattando tutti – in aggiunta al CP_3
tema della legittimazione attiva degli appellati, posto dalla sola – quello della Pt_1
configurabilità o meno di un'attività di intermediazione idonea a far sorgere il diritto alla provvigione in capo agli attori.
Essi sono infondati.
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la fonte del diritto del mediatore alla provvigione si individua nella conclusione dell'affare, per tale intendendosi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività, nota ai contraenti, sia stata da loro anche implicitamente accettata: tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia, pertanto, in rapporto di causalità adeguata con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative, si configura il diritto del mediatore alla provvigione (Cass. Civile,
Sezione II Ordinanza del 25.01.2022 n. 11443).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il cliente è tenuto al pagamento della provvigione anche qualora non sia stato informato di tutte le attività poste in essere dal mediatore, purché si sia comunque avvantaggiato delle stesse sicché le stesse rappresentino l'antecedente indispensabile alla stipula del contratto, secondo il principio della causalità adeguata (Cass.
15 Civile, Sentenza del 12.03.2021 n. 7029), al punto che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolga nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: "Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass. n. 3438/2002; Cass. 9884/2008; Cass. 23438/2004). Nel caso che ci occupa l'attività inizialmente svolta dagli attori può ritenersi antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore: non è contestato che l'acquirente abbia visionato l'immobile tramite gli attori né che, a distanza di circa un anno, la stessa abbia acquistato l'immobile, a nulla rilevando che preliminare ed atto definitivo siano stati stipulati a distanza di tempo dal primo contatto e con il contributo di un'altra agenzia, dovendosi ritenere l'attività inizialmente svolta da Genovesi In Rete e
Senarega antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e come tale sufficiente a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
In ordine al motivo di appello specificamente proposto da va innanzitutto rilevato che Pt_1
la documentazione – di cui l'appellante contesta l'irrituale acquisizione - cui fa riferimento non è decisiva ai fini della legittimazione attiva (rectius della titolarità Pt_1 AR
del diritto alla provvigione) di e emergendo tale legittimazione da Parte_5 _1
altre risultanze documentali in atti di seguito indicate.
16 Per quanto riguarda la posizione del , ed il collegamento con _1 Parte_5
difatti, è la stessa convenuta (odierna appellante incidentale) nella propria Controparte_2
“comparsa di costituzione con chiamata di terzo” di primo grado a riconoscere che il IG le avesse fatto visionare per la prima volta l'immobile di cui è causa nel periodo _1
ottobre- novembre 2018, riferendole dati catastali, caratteristiche e prezzo (all'epoca) richiesto dalla proprietà: “ la IG.ra , tramite il sito web www.immobiliare.it, CP_2 nell'ottobre 2018, notò l'immobile in Via Roma 3/12 pubblicizzato dall'Agenzia Genovesi, pertanto contattò telefonicamente l'Agenzia, che la mise in contatto con il IG
[...]
, il quale fissò un appuntamento per visionare l'immobile nella seconda metà di _1 ottobre 2018; all'incontro il mostrò l'immobile all'esponente; come risulta dallo _1 scambio di sms “whatsapp” prodotto dagli attori (doc. 3 parte attrice), la IG.ra CP_2 chiese di visionare nuovamente l'immobile con il marito, IG. e tale accesso Persona_3 avvenne in data 12.11.2018; la IGnora visionò l'immobile un'altra volta circa una CP_2 settimana dopo con la madre…”. (pag. 4 comparsa di costituzione ). CP_2
Sono inoltre agli atti (doc. 3 produzione gli screenshot (non contestati né _1
disconosciuti) della messaggeria whattsapp intercorsa tra la ed il che CP_2 _1
confermano gli accessi sopra riferiti.
La circostanza che avesse avuto la disponibilità delle chiavi sì da poter far visionare _1
l'immobile, e che conoscesse e potesse riferire le condizioni di vendita (il prezzo originariamente richiesto dalla società di euro 940.000,00, circostanza che trova riscontro nella comparsa di costituzione della terza chiamata , peraltro, dimostra Controparte_3 che di non potesse non essere a conoscenza del fatto che stesse Pt_1 AR _1
svolgendo le visite in questione (con la ) all'immobile della stessa venditrice, anche in CP_2 ragione dell'onere informativo del mediatore ( art. 1759 c.c.).
e hanno consentito quindi alla di venire a Parte_5 Controparte_1 CP_2 conoscenza della disponibilità sul mercato dell'immobile per cui è causa. Inoltre è TE
stato il primo ad esser contattato dalla figlia della venditrice, , perché Controparte_4 si occupasse della vendita dell'appartamento in questione.. è poi stato il primo ad _1
esser contattato da per visionare detto appartamento. Controparte_2
17 E' pacifico che la IG.ra visionò l'immobile de quo nel periodo ottobre-novembre CP_2
2018 e che solo nel settembre 2019 la IG.ra ( figlia della IG.ra precisò Parte_3 Pt_1
alla che non intendeva più avvalersi della attività di quest'ultima ( v. pec Parte_5
produz. 4 . Pt_1
Quanto alla legittimazione attiva della “ , si rileva altresì che sempre la Parte_5
IGnora , nella propria comparsa di costituzione e chiamata in causa (pag. 4/5) CP_2 riferisce: “ circa un anno dopo, nell'ottobre 2019, per caso, ricercando nuovamente immobili sul sito web www.immobiliare.it, insieme al marito, la IG.ra si imbattè nuovamente CP_2 nell'immobile di via Roma 12/3; l'annuncio era pubblicato da due diverse agenzie immobiliari, mentre non vi era più traccia dell'annuncio di “ ” visto Parte_5 dall'esponente l'anno precedente”…
L'acquirente dunque conferma di essere venuta a conoscenza per la prima volta della vendita dell'immobile in virtù di inserzione “pubblicizzata” da ” nell'anno 2018. Parte_5
Inoltre, nella pec (doc. 4 produzione inviata dall'avv Andrea Parigi nell'interesse Pt_1 dell'appellata di ed indirizzata alla pec di ” ( AR AR Parte_5
si legge: “ In ogni caso la IGnora Vi ricorda, mio tramite: Email_5 Parte_3 che l'incarico a suo tempo conferitovi non era in esclusiva…”.
Quindi emerge con chiarezza dalle risultanze documentali in atti e dalle allegazioni delle stesse parti, venditrice e acquirente, che e il hanno svolto l'attività Parte_5 _1
mediatoria da essi indicata, che è stata l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Le ripetute visite svolte dalla CP_2 all'immobile, tramite il (e quindi tramite anche la hanno _1 Parte_5 certamente permesso all'acquirente di avere approfondita conoscenza del bene in argomento favorendo la sua determinazione all'acquisto. Ugualmente la venditrice valutando l'esito della precedente attività mediatoria dei predetti appellati - che avevano trattato per un prezzo elevato non accettato dalla - si è grazie a tale circostanza determinata a concludere il CP_2
contratto per un prezzo inferiore a quello iniziale.
Il secondo motivo di appello proposto da è assorbito dal rigetto del AR
primo motivo: appurata la legittimazione attiva (alias la titolarità del diritto sostanziale) alla
18 provvigione di entrambi gli attori, ne deriva che l'efficacia interruttiva della pec inviata il
24.07.2020, e dunque entro l'anno dalla stipula del preliminare (12.12.2019), da _1
estenda la propria efficacia interruttiva al creditore solidale ex art 1310 c.c. Parte_5
e 2950 c.c.
Anche i motivi di appello in punto di spese di lite (quarto motivo di impugnazione Pt_1
quarto motivo di appello , terzo motivo sono infondati. CP_2 Controparte_3
La compensazione delle spese di lite tra e la terza chiamata – come pure il AR rigetto della domanda di manleva formulata dalla venditrice nei confronti dell'acquirente
- trova giustificazione nella circostanza che tutte le parti fossero consapevoli CP_2 dell'attività svolta da e ed avessero con la loro condotta concorso ad TE _1
escluderli dalla percezione della provvigione. In ordine alla quantificazione delle spese, non sussistono elementi per ridurre la tariffa applicata, che appare del tutto congrua, o compensare parzialmente le spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, non configurabile nel caso in ispecie in cui nel giudizio di primo grado è stata accolta integralmente la domanda subordinata articolata dagli attori.
Anche il secondo motivo di impugnazione proposto da è infondato. CP_2
Nessuna violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza è ravvisabile nel provvedimento impugnato, atteso che, coerentemente con l'aver riconosciuto un nesso di causalità adeguata tra l'attività svolta dagli attori e la conclusione dell'affare, il Giudice di prime cure ha riconosciuto agli stessi il diritto alla provvigione in misura pari al 30% proprio in considerazione della circostanza che fosse stata la terza chiamata ( “a Controparte_3 seguire la fase delle trattative sino alla conclusione del contratto” .
L'appellante incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il CP_2
Giudice non ha accolto la domanda di condanna ex art. 96 cpc nei confronti degli attori e della IGnora : il motivo di impugnazione è assorbito dalla soccombenza confermata in CP_2
appello.
Per gli stessi motivi, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc spiegata dall'appellante nel presente giudizio. AR
19 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 ( scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale di e gli appelli incidentali di e Pt_1 Controparte_2 [...] sono stati integralmente rigettati. CP_3
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da di avverso la AR AR sentenza n. 1110/2023 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata in data
10.05.2023, notificata in data 12.05.2023, che per l'effetto conferma;
2) Rigetta gli appelli incidentali proposti avverso la medesima sentenza da
, in persona dell'omonima Controparte_8 titolare, avverso la medesima sentenza.
3) Condanna , e al AR Controparte_2 Controparte_9 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore e , in solido, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del grado che liquida in euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
4) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) -
20 che l'appello principale e gli appelli incidentali proposti da e Controparte_2 [...]
sono stati integralmente rigettati. CP_3
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Rossella Atzeni
21