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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 630 / 2018 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa MO RA,
premesso che l'udienza del 26.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa MO RA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 630/2018 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dell'avv. Giovanni Romano
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Avino, P.IVA_1
CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.3.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la esponendo: Controparte_1
- che in data 10.08.2016 aveva acquistato un biglietto dalla CP_1 CP_1
Cont per un'escursione guidata con gommone lungo il fiume;
- che dopo aver iniziato la navigazione del fiume, giunti in uno dei tratti probabilmente più pericolosi da percorrere, a causa di una manovra errata posta in essere dal timoniere e all'assenza di precauzioni, il natante si era ribaltato, provocando la caduta in acqua di tutte le persone a bordo;
- che egli, per evitare di annegare a causa delle acque agitate, aveva agganciato con la mano il gommone ribaltato, che tuttavia era stato violentemente strattonato in avanti dalla forte corrente, causandogli la lussazione della spalla destra.
L'attore ha sostenuto che la responsabilità dell'occorso dovesse essere addebitata alla
, la quale, nell'esercitare un'attività pericolosa, non aveva Controparte_1 adottato gli accorgimento che la tecnica offre per l'esercizio in sicurezza dell'attività stessa e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “- dichiarare e dare atto che tutti i danni subiti da in data 10 agosto 2016, a seguito del ribaltamento Parte_1
Cont del natante durante l'escursione guidata lungo il fiume , sono da ricondurre a responsabilità esclusiva della per attività pericolosa, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2050 c.c., o, in subordine, per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. per tutti i motivi spiegati in premessa;
- per l'effetto, condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento in favore di di tutte le somme che risulteranno Parte_1
dovute a titolo di danno patrimoniale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale, danno morale, danno da invalidità temporanea totale e parziale che si quantificano in € 45.009,80 e, comunque, le somme che risulteranno dovute a titolo di ogni danno a seguito delle risultanze istruttorie che emergeranno, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle competenze professionali e delle spese di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ”.
La prima udienza, fissata in citazione per il giorno 12.06.2018 è stata rinviata ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c. al 25.06.2018. Con provvedimento del 16.12.2018, il G.i. ha ordinato la rinnovazione dellotifica dell'atto di citazione;
la convenuta nonostante la ritualità Controparte_1
della citazione, non si è inizialmente costituita in giudizio.
All'udienza del 10.06.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, prova testimoniale e con provvedimento del 09.04.2021, è stata altresì disposta C.T.U. medica sulla persona dell'attore, nominando quale consulente il dr. , il quale ha depositato Persona_1
la perizia in data 07.03.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26.04.2022, la Controparte_1
si è costituita in giudizio impugnando e contestando tutto quando ex adverso
[...]
dedotto, deducendo:
- di essere venuta informalmente a conoscenza del giudizio, poiché la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mezzo p.e.c. a un indirizzo che non era consultato, essendo la società inoperativa;
- che l'attività di rafting era stata da sempre esercitata da un distinto soggetto giuridico, la Rafting Adventure Lao A.S.D., compagnia di navigazione fluviale riconosciuta dalla U.I.S.P. (Unione italiana Sport per Tutti);
- che, pertanto, se in data 10.08.2016 il aveva partecipato ad una sessione Pt_1
di rafting, questa certamente non poteva essere stata organizzata dalla
[...]
che doveva ritenersi, pertanto, priva di legittimazione passiva;
Controparte_1
- che, in ogni caso, prima dell'inizio della predetta sessione di rafting, tutti i partecipanti avevano ricevuto dalle guide le istruzioni tecniche e le norme di comportamento necessarie a cui attenersi prima, durante e dopo l'attività, nonché le istruzioni circa tutti i necessari comandi di sicurezza (ad es. il “cambio peso”);
- che il ribaltamento del gommone era stato del tutto occasionale e non imputabile né alla compagnia di navigazione fluviale (non convenuta nel presente giudizio) né, tanto meno, alla Società convenuta che non aveva mai svolto una simile attività;
- che la condotta dell'attore, che non si era attenuto alle regole di sicurezza impartite, ma si era aggrappato al gommone, risultava determinante ai fini della causazione del lamentato danno;
- che, nelle immediatezze del presunto sinistro, l'attore aveva agito in via stragiudiziale nei confronti della senza ulteriori Controparte_1
specificazioni, mediante invito alla negoziazione assistita;
- che detto invito era stato riscontrato dalla Rafting Adventure Lao A.S.D., che aveva comunicato che la propria compagnia assicurativa, la Controparte_2
aveva aperto il sinistro in data 29.09.2016;
[...]
- che, a seguito del diniego della a liquidare i pretesi Controparte_2 danni, l'odierno attore aveva rivolto le proprie pretese risarcitorie non nei confronti della A.S.D., ma nei confronti della S.a.s.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso chiedendo di: “1) In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande tutte spiegate dal Sig. per Parte_1
carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in
[...]
fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di un qualche titolo di responsabilità in capo alla
[...]
ridurre le somme richieste da parte Controparte_1
attrice al danno eventualmente realmente patito e documentato, tenendo conto del concorso del danneggiato nella causazione del danno e, comunque, i criteri di cui all'art. 1227 c.c., come richiamato dall'art. 2056 c.c.; 4) in ogni caso, condannare il Sig.
al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, nella Parte_1 misura del 15%, ed accessori come per legge dovuti”.
Il Tribunale osserva: in via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In linea di principio occorre premettere che:
- la legittimazione ad causam dal lato passivo o legittimazione a contraddire costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce;
- il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (tra le tante, Cass., Sez. 3^,
1 marzo 2004, n. 4121 Cass., Sez. 1^, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2005, n. 24594);
- quando l'attore affermi la titolarità, in capo al convenuto, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui agisce e il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607; Cass., Sez. Un., 23 agosto 1973,
n. 2378; Cass., Sez. 1^, 7 maggio 2003, n. 6935; Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2005, n.
16158);
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Sez. 3, 22/04/2025, n.
10435);
- le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6, 12/02/2021, n. 3765).
Tanto premesso, occorre rilevare che nella specie il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rectius, di titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sostenendo di essere una società inattiva e di non aver mai svolto l' attività di rafting da cui sarebbero derivati i danni.
A fronte della predetta difesa, sarebbe stato onere dell'attore provare la titolarità della posizione soggettiva passiva vantata in giudizio, prova non fornita nel caso di specie;
in particolare, a seguito della costituzione della convenuta, l'attore ha dedotto che:
- dalla visura storica di emerge che la società svolge Controparte_1
attività di rafting;
- dalla visura storica della Rafting Adventure Lao a.s.d. risulta che l'attività dell'associazione era iniziata in data 14.12.2019;
- dalla comunicazione intercorsa con prima dell'istaurazione del giudizio CP_3
risultava quale contraente delle polizza assicurativa di Oliva Controparte_1
Dorelli, la quale dalla visura storica della risulta socia Controparte_1
accomandante.
Il Tribunale ritiene che le predette deduzioni non siano dirimenti, in quanto: - la circostanza che dalla visura camerale della società convenuta in giudizio emerga che la stessa svolgeva attività di rafting è del tutto irrilevante, dovendosi verificare se nella specie l'attore abbia dato prova che l'attività dalla quale sono derivati i danni lamentati fosse stata organizzata e gestita dalla convenuta Controparte_1
prova non fornita nella specie;
[...]
- il fatto che dalla visura storica della Adventure Lao a.s.d. risulti che l'attività CP_1 dell'associazione sia iniziata in data 14.12.2019 non implica che l'attività di rafting cui aveva partecipato l'attore fosse stata organizzata dalla odierna convenuta;
- la circostanza che la polizza assicurativa stipulata per lo svolgimento della predetta attività fosse stata contratta da la quale dalla Controparte_4
visura storica della risulta socia accomandante della CP_1 Controparte_1
predetta società, non implica che la contraente fosse la società convenuta, la cui ragione sociale deve contenere, per legge, il nome di almeno uno dei soci accomandatari (e non accomandanti); infatti la denominazione completa dell'odierna convenuta è Controparte_1
Non vi è, peraltro, in atti alcuna prova documentale in ordine al soggetto con il quale era stato stipulato il contratto per la partecipazione all'attività di rafting;
peraltro, analizzando le comunicazioni intercorse tra le parti prima dell'instaurazione del presente giudizio, prodotte dallo stesso attore nei termini di legge – e in particolare la richiesta di risarcimento danni del 24.08.2016 inoltrata a mezzo raccomandata a/r e l'istanza di negoziazione assistita del 12.09.2016 fatta recapitare sempre a mezzo raccomandata a/r – si evince che il aveva sempre indirizzato le proprie Pt_1
richieste alla , senza specificare se s.a.s. oppure a.s.d. e che Controparte_1 all'invito alla negoziazione assistita era stato dato riscontro dall'Avv. Avino, in nome e per conto della Rafting Adventure Lao A.S.D. che aveva comunicato all'odierno attore di aver dato notizia dl sinistro alla propria compagnia assicurativa, la
[...]
Controparte_2
Ne deriva che non vi è prova della titolarità del rapporto passivo in capo alla convenuta, con conseguente infondatezza della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 4.200,00 (fase di studio: € 1.000,00; fase introduttiva: € 700,00; fase istruttoria: € 1.000,00, fase decisionale: €
1.500,00) nei confronti della convenuta.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 630/2018 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CO a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 per compenso professionale,
[...]
oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese per l'espletamento della c.t.u.
Così deciso in data 19.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa MO RA
Tribunale di Castrovillari
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa MO RA,
premesso che l'udienza del 26.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa MO RA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in primo grado, iscritta al n. 630/2018 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dell'avv. Giovanni Romano
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Avino, P.IVA_1
CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.3.2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la esponendo: Controparte_1
- che in data 10.08.2016 aveva acquistato un biglietto dalla CP_1 CP_1
Cont per un'escursione guidata con gommone lungo il fiume;
- che dopo aver iniziato la navigazione del fiume, giunti in uno dei tratti probabilmente più pericolosi da percorrere, a causa di una manovra errata posta in essere dal timoniere e all'assenza di precauzioni, il natante si era ribaltato, provocando la caduta in acqua di tutte le persone a bordo;
- che egli, per evitare di annegare a causa delle acque agitate, aveva agganciato con la mano il gommone ribaltato, che tuttavia era stato violentemente strattonato in avanti dalla forte corrente, causandogli la lussazione della spalla destra.
L'attore ha sostenuto che la responsabilità dell'occorso dovesse essere addebitata alla
, la quale, nell'esercitare un'attività pericolosa, non aveva Controparte_1 adottato gli accorgimento che la tecnica offre per l'esercizio in sicurezza dell'attività stessa e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “- dichiarare e dare atto che tutti i danni subiti da in data 10 agosto 2016, a seguito del ribaltamento Parte_1
Cont del natante durante l'escursione guidata lungo il fiume , sono da ricondurre a responsabilità esclusiva della per attività pericolosa, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2050 c.c., o, in subordine, per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. per tutti i motivi spiegati in premessa;
- per l'effetto, condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento in favore di di tutte le somme che risulteranno Parte_1
dovute a titolo di danno patrimoniale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale, danno morale, danno da invalidità temporanea totale e parziale che si quantificano in € 45.009,80 e, comunque, le somme che risulteranno dovute a titolo di ogni danno a seguito delle risultanze istruttorie che emergeranno, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle competenze professionali e delle spese di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ”.
La prima udienza, fissata in citazione per il giorno 12.06.2018 è stata rinviata ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c. al 25.06.2018. Con provvedimento del 16.12.2018, il G.i. ha ordinato la rinnovazione dellotifica dell'atto di citazione;
la convenuta nonostante la ritualità Controparte_1
della citazione, non si è inizialmente costituita in giudizio.
All'udienza del 10.06.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, prova testimoniale e con provvedimento del 09.04.2021, è stata altresì disposta C.T.U. medica sulla persona dell'attore, nominando quale consulente il dr. , il quale ha depositato Persona_1
la perizia in data 07.03.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26.04.2022, la Controparte_1
si è costituita in giudizio impugnando e contestando tutto quando ex adverso
[...]
dedotto, deducendo:
- di essere venuta informalmente a conoscenza del giudizio, poiché la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mezzo p.e.c. a un indirizzo che non era consultato, essendo la società inoperativa;
- che l'attività di rafting era stata da sempre esercitata da un distinto soggetto giuridico, la Rafting Adventure Lao A.S.D., compagnia di navigazione fluviale riconosciuta dalla U.I.S.P. (Unione italiana Sport per Tutti);
- che, pertanto, se in data 10.08.2016 il aveva partecipato ad una sessione Pt_1
di rafting, questa certamente non poteva essere stata organizzata dalla
[...]
che doveva ritenersi, pertanto, priva di legittimazione passiva;
Controparte_1
- che, in ogni caso, prima dell'inizio della predetta sessione di rafting, tutti i partecipanti avevano ricevuto dalle guide le istruzioni tecniche e le norme di comportamento necessarie a cui attenersi prima, durante e dopo l'attività, nonché le istruzioni circa tutti i necessari comandi di sicurezza (ad es. il “cambio peso”);
- che il ribaltamento del gommone era stato del tutto occasionale e non imputabile né alla compagnia di navigazione fluviale (non convenuta nel presente giudizio) né, tanto meno, alla Società convenuta che non aveva mai svolto una simile attività;
- che la condotta dell'attore, che non si era attenuto alle regole di sicurezza impartite, ma si era aggrappato al gommone, risultava determinante ai fini della causazione del lamentato danno;
- che, nelle immediatezze del presunto sinistro, l'attore aveva agito in via stragiudiziale nei confronti della senza ulteriori Controparte_1
specificazioni, mediante invito alla negoziazione assistita;
- che detto invito era stato riscontrato dalla Rafting Adventure Lao A.S.D., che aveva comunicato che la propria compagnia assicurativa, la Controparte_2
aveva aperto il sinistro in data 29.09.2016;
[...]
- che, a seguito del diniego della a liquidare i pretesi Controparte_2 danni, l'odierno attore aveva rivolto le proprie pretese risarcitorie non nei confronti della A.S.D., ma nei confronti della S.a.s.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso chiedendo di: “1) In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande tutte spiegate dal Sig. per Parte_1
carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in
[...]
fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di un qualche titolo di responsabilità in capo alla
[...]
ridurre le somme richieste da parte Controparte_1
attrice al danno eventualmente realmente patito e documentato, tenendo conto del concorso del danneggiato nella causazione del danno e, comunque, i criteri di cui all'art. 1227 c.c., come richiamato dall'art. 2056 c.c.; 4) in ogni caso, condannare il Sig.
al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, nella Parte_1 misura del 15%, ed accessori come per legge dovuti”.
Il Tribunale osserva: in via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In linea di principio occorre premettere che:
- la legittimazione ad causam dal lato passivo o legittimazione a contraddire costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce;
- il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (tra le tante, Cass., Sez. 3^,
1 marzo 2004, n. 4121 Cass., Sez. 1^, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2005, n. 24594);
- quando l'attore affermi la titolarità, in capo al convenuto, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui agisce e il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607; Cass., Sez. Un., 23 agosto 1973,
n. 2378; Cass., Sez. 1^, 7 maggio 2003, n. 6935; Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2005, n.
16158);
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Sez. 3, 22/04/2025, n.
10435);
- le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6, 12/02/2021, n. 3765).
Tanto premesso, occorre rilevare che nella specie il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rectius, di titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sostenendo di essere una società inattiva e di non aver mai svolto l' attività di rafting da cui sarebbero derivati i danni.
A fronte della predetta difesa, sarebbe stato onere dell'attore provare la titolarità della posizione soggettiva passiva vantata in giudizio, prova non fornita nel caso di specie;
in particolare, a seguito della costituzione della convenuta, l'attore ha dedotto che:
- dalla visura storica di emerge che la società svolge Controparte_1
attività di rafting;
- dalla visura storica della Rafting Adventure Lao a.s.d. risulta che l'attività dell'associazione era iniziata in data 14.12.2019;
- dalla comunicazione intercorsa con prima dell'istaurazione del giudizio CP_3
risultava quale contraente delle polizza assicurativa di Oliva Controparte_1
Dorelli, la quale dalla visura storica della risulta socia Controparte_1
accomandante.
Il Tribunale ritiene che le predette deduzioni non siano dirimenti, in quanto: - la circostanza che dalla visura camerale della società convenuta in giudizio emerga che la stessa svolgeva attività di rafting è del tutto irrilevante, dovendosi verificare se nella specie l'attore abbia dato prova che l'attività dalla quale sono derivati i danni lamentati fosse stata organizzata e gestita dalla convenuta Controparte_1
prova non fornita nella specie;
[...]
- il fatto che dalla visura storica della Adventure Lao a.s.d. risulti che l'attività CP_1 dell'associazione sia iniziata in data 14.12.2019 non implica che l'attività di rafting cui aveva partecipato l'attore fosse stata organizzata dalla odierna convenuta;
- la circostanza che la polizza assicurativa stipulata per lo svolgimento della predetta attività fosse stata contratta da la quale dalla Controparte_4
visura storica della risulta socia accomandante della CP_1 Controparte_1
predetta società, non implica che la contraente fosse la società convenuta, la cui ragione sociale deve contenere, per legge, il nome di almeno uno dei soci accomandatari (e non accomandanti); infatti la denominazione completa dell'odierna convenuta è Controparte_1
Non vi è, peraltro, in atti alcuna prova documentale in ordine al soggetto con il quale era stato stipulato il contratto per la partecipazione all'attività di rafting;
peraltro, analizzando le comunicazioni intercorse tra le parti prima dell'instaurazione del presente giudizio, prodotte dallo stesso attore nei termini di legge – e in particolare la richiesta di risarcimento danni del 24.08.2016 inoltrata a mezzo raccomandata a/r e l'istanza di negoziazione assistita del 12.09.2016 fatta recapitare sempre a mezzo raccomandata a/r – si evince che il aveva sempre indirizzato le proprie Pt_1
richieste alla , senza specificare se s.a.s. oppure a.s.d. e che Controparte_1 all'invito alla negoziazione assistita era stato dato riscontro dall'Avv. Avino, in nome e per conto della Rafting Adventure Lao A.S.D. che aveva comunicato all'odierno attore di aver dato notizia dl sinistro alla propria compagnia assicurativa, la
[...]
Controparte_2
Ne deriva che non vi è prova della titolarità del rapporto passivo in capo alla convenuta, con conseguente infondatezza della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022; in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 4.200,00 (fase di studio: € 1.000,00; fase introduttiva: € 700,00; fase istruttoria: € 1.000,00, fase decisionale: €
1.500,00) nei confronti della convenuta.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 630/2018 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CO a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 per compenso professionale,
[...]
oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese per l'espletamento della c.t.u.
Così deciso in data 19.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa MO RA