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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
RG 2226 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GASPARI WALTER presso il CodiceFiscale_1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. GASPARI WALTER presso il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 29/07/1976 (atto n. 259, P. II, S. A, sez. O, anno 1976). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 10/10/1978 e il 21/10/1985, maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, chiedendo sostanzialmente solo una pronuncia in ordine allo status :
i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
i coniugi di comune accordo stabiliscono che stante la posizione di separazione di fatto intervenuta da diversi anni, ciascuno è pensionato e rinunciano reciprocamente al mantenimento economico a favore dell'altro;
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni e gli stessi, Per_1 Per_2
godono di una propria autonomia patrimoniale ed economica personale, allo stato non convivono con i genitori e, pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
Atteso che ciascuno dei coniugi convive autonomamente presso la propria residenza da diversi anni, in particolare, la sig.ra è collocata presso l'appartamento in Napoli CP_1
alla Via Camaldolilli, n. 136 mentre il sig. è collocato presso l'appartamento in Parte_1
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri, n. 63/E, rinunciano ciascuno dei coniugi a favore dell'altro ad ogni forma di mantenimento economico.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 259, P. II, S. A, sez.
2 O, anno 1976);
Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5/04/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GASPARI WALTER presso il CodiceFiscale_1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. GASPARI WALTER presso il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 29/07/1976 (atto n. 259, P. II, S. A, sez. O, anno 1976). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 10/10/1978 e il 21/10/1985, maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, chiedendo sostanzialmente solo una pronuncia in ordine allo status :
i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
i coniugi di comune accordo stabiliscono che stante la posizione di separazione di fatto intervenuta da diversi anni, ciascuno è pensionato e rinunciano reciprocamente al mantenimento economico a favore dell'altro;
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni e gli stessi, Per_1 Per_2
godono di una propria autonomia patrimoniale ed economica personale, allo stato non convivono con i genitori e, pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
Atteso che ciascuno dei coniugi convive autonomamente presso la propria residenza da diversi anni, in particolare, la sig.ra è collocata presso l'appartamento in Napoli CP_1
alla Via Camaldolilli, n. 136 mentre il sig. è collocato presso l'appartamento in Parte_1
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri, n. 63/E, rinunciano ciascuno dei coniugi a favore dell'altro ad ogni forma di mantenimento economico.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 259, P. II, S. A, sez.
2 O, anno 1976);
Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5/04/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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