Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.1330/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 1330/2024 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Morrone, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza R. Casal- bore n. 25
APPELLANTE
E
E_
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. RT
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.2025, il difensore di parte appellante chiedeva la decisione della causa, rinunciando ai termini per il deposito di note conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.3.2024, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 5399/2023, resa dal Giudice di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo auto- nomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 071 2020
0066158960 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, ve-
niva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta pre- scrizione del credito in essa consacrato, per decorso del termine quinquennale di prescri- zione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della TASI anno d'imposta 2012. Qua- le primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esatto- riale oggetto di impugnazione alla tassa smaltimento rifiuti. Censurava, altresì, la sen- tenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per violazione dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973.
Benché ritualmente citati, restavano contumaci e il E_ RT
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 6.5.2025, avendo parte appellante espressamente rinunciato ai termini per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del E_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., i quali, pur regolarmente RT citati, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 11.3.2024, non hanno inteso co- stituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giuri- sdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' _3
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di pri-
[...] mo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica in data 7.1.2022, della cartella esat- toriale richiamata nell'estratto di ruolo. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi
Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sosti- tuito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni que- stione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi rica- de anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n.
8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra
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giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di ri- scossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodro- mici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso so- stanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta noti- fica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di co- noscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto pro- dromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2020
0066158960 000, notificata il 7.1.2022, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulte- riormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spet- tanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Cor- te di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legisla- tiva introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruo- lo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. France- sco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di e del
[...] E_ Controparte_4
[.
, con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 11.3.2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 6.5.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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