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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 475 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Tanzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle
CP_ liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via
Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: cancellazione/iscrizione negli elenchi anagrafici
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1144/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza del requisito
CP_ reddituale, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta Parte_1
ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza dell'anno 2016, in relazione a n. 102 giornate di lavoro dall'1.8.2016 al 31.10.2016, alle dipendenze dell'azienda agricola Terra e Sole di Carluccio Marcello, con ogni conseguenziale provvedimento.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, ritenuta in antinomia con quanto riportato nel ricorso in riferimento all'indicazione temporale e alle coltivazioni, che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Va premesso che per costante giurisprudenza l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato della dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c. (in tal senso, Cass n. 21514/2017).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014).
Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass. 6382/1997); tale onere
2 è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola Terra e Sole ma le cui dichiarazioni sono da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass.
Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Ciò posto, osserva la Corte che lo svolgimento dell'attività svolta dall' nei Pt_1
periodi e giornate indicati nel ricorso introduttivo ha trovato conferma nelle coerenti dichiarazioni rese da e i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno riferito di aver lavorato con il predetto nei fondi agricoli in Parte_1
agro di Nardò, per la preparazione e zappatura del terreno, sistemazione dell'impianto di irrigazione e raccolta di pomodori ed ortaggi vari, sotto le direttive del titolare dell'azienda Carluccio Marcello e dietro retribuzione giornaliera di €.
30,00 al giorno.
Circa l'attendibilità dei testimoni opina la Corte che non sussistano ragioni per dubitarne, specie con riferimento alla teste , la quale - a sua volta Testimone_2
destinataria del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici - ha ottenuto la sentenza n. 4224/2019, emessa dal Tribunale di Taranto, in atti, con cui è stato dichiarato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, in particolare per quanto qui interessa, nell'anno 2016, per n. 102 giornate.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell' , le Pt_1
risultanze dell'accertamento ispettivo n. 2016016857/DDL del 27.7.2017, in atti, ove
3 si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività dì impresa, tale da far ritenere che i denunziati rapporti fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall' . Pt_1
Orbene, dal complesso degli elementi acquisiti non si ravvisano ragioni che valgano ad incrinare la prova offerta da circa l'effettività del rapporto di Parte_1
lavoro la cui pregnanza non può essere inficiata da considerazioni e valutazioni, elaborate sulla scorta di “incongruenze” emerse dalla dichiarazione del teste Tes_3
(padre) che comunque non esulano dai limiti della ponderatezza se solo si tiene
[...]
conto della sua anzianità e del lasso di tempo decorso dal rapporto di lavoro, comunque riferito alla stagionalità e agli altri fatti costitutivi della domanda.
Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2016 per 102 giornate, con ogni conseguenziale provvedimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli nell'anno 2016 per 102 giornate;
CP_
2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva;
CP_ 3) condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €. 1.250,00, oltre accessori, per il primo grado, in favore dell'appellante con distrazione al suo difensore, anticipante, e in €. 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Taranto, 26.3.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 475 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Tanzi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle
CP_ liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via
Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: cancellazione/iscrizione negli elenchi anagrafici
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1144/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza del requisito
CP_ reddituale, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta Parte_1
ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza dell'anno 2016, in relazione a n. 102 giornate di lavoro dall'1.8.2016 al 31.10.2016, alle dipendenze dell'azienda agricola Terra e Sole di Carluccio Marcello, con ogni conseguenziale provvedimento.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, ritenuta in antinomia con quanto riportato nel ricorso in riferimento all'indicazione temporale e alle coltivazioni, che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Va premesso che per costante giurisprudenza l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato della dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c. (in tal senso, Cass n. 21514/2017).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014).
Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass. 6382/1997); tale onere
2 è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola Terra e Sole ma le cui dichiarazioni sono da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass.
Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Ciò posto, osserva la Corte che lo svolgimento dell'attività svolta dall' nei Pt_1
periodi e giornate indicati nel ricorso introduttivo ha trovato conferma nelle coerenti dichiarazioni rese da e i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno riferito di aver lavorato con il predetto nei fondi agricoli in Parte_1
agro di Nardò, per la preparazione e zappatura del terreno, sistemazione dell'impianto di irrigazione e raccolta di pomodori ed ortaggi vari, sotto le direttive del titolare dell'azienda Carluccio Marcello e dietro retribuzione giornaliera di €.
30,00 al giorno.
Circa l'attendibilità dei testimoni opina la Corte che non sussistano ragioni per dubitarne, specie con riferimento alla teste , la quale - a sua volta Testimone_2
destinataria del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici - ha ottenuto la sentenza n. 4224/2019, emessa dal Tribunale di Taranto, in atti, con cui è stato dichiarato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, in particolare per quanto qui interessa, nell'anno 2016, per n. 102 giornate.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell' , le Pt_1
risultanze dell'accertamento ispettivo n. 2016016857/DDL del 27.7.2017, in atti, ove
3 si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività dì impresa, tale da far ritenere che i denunziati rapporti fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall' . Pt_1
Orbene, dal complesso degli elementi acquisiti non si ravvisano ragioni che valgano ad incrinare la prova offerta da circa l'effettività del rapporto di Parte_1
lavoro la cui pregnanza non può essere inficiata da considerazioni e valutazioni, elaborate sulla scorta di “incongruenze” emerse dalla dichiarazione del teste Tes_3
(padre) che comunque non esulano dai limiti della ponderatezza se solo si tiene
[...]
conto della sua anzianità e del lasso di tempo decorso dal rapporto di lavoro, comunque riferito alla stagionalità e agli altri fatti costitutivi della domanda.
Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2016 per 102 giornate, con ogni conseguenziale provvedimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli nell'anno 2016 per 102 giornate;
CP_
2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva;
CP_ 3) condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €. 1.250,00, oltre accessori, per il primo grado, in favore dell'appellante con distrazione al suo difensore, anticipante, e in €. 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Taranto, 26.3.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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