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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/08/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
degli avvocati MINOLI PAOLO, NOVARA ALBERTO, ZANCHIN IRENE, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dall'avv. GRANDE FLAVIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Emettersi sentenza parziale in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per il P.M. pagina 1 di 3 Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NONE (TO) il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 6, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.02.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 9.03.2022.
Con ricorso depositato il 1.02.2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio.
All'udienza del 17.06.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale in punto status e il
Giudice Delegato assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni delle parti solo in punto status.
Nel termine assegnato, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, solo in punto divorzio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 3 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di parte ricorrente, cui la parte convenuta non si è opposta.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 CP_1
narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di provvedere alle incombenze di legge;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
degli avvocati MINOLI PAOLO, NOVARA ALBERTO, ZANCHIN IRENE, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dall'avv. GRANDE FLAVIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Emettersi sentenza parziale in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per il P.M. pagina 1 di 3 Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NONE (TO) il 21/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 6, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.02.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 9.03.2022.
Con ricorso depositato il 1.02.2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio.
All'udienza del 17.06.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale in punto status e il
Giudice Delegato assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni delle parti solo in punto status.
Nel termine assegnato, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, solo in punto divorzio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 3 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di parte ricorrente, cui la parte convenuta non si è opposta.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 CP_1
narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di provvedere alle incombenze di legge;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3