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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2731/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CENTI FERNANDO, Presidente
GL PE, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6903/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020250001223000
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 11 marzo 2025 il sig. Ricorrente_2 impugnava il preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a cartelle di pagamento afferenti, tra l'altro, a IRAP anno 2013.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 86, comma 2, D.P.R.
602/1973, assumendo la natura strumentale del veicolo rispetto alla propria attività professionale di notaio esercitata in Civitavecchia, non possedendo altri autoveicoli.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la rituale notifica delle cartelle e degli atti presupposti, non impugnati, nonché l'insussistenza della prova circa l'essenzialità e insostituibilità del mezzo.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della pubblica udienza.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, dagli atti prodotti dalla resistente risulta la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo, nonché dei successivi atti della procedura esecutiva, non oggetto di tempestiva impugnazione, con conseguente definitività del credito iscritto a ruolo.
Nel merito, l'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, nel testo vigente, prevede la possibilità di evitare l'iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di "strumentalità" rilevante ai fini dell'esclusione del fermo non coincide con il mero utilizzo del mezzo per recarsi al lavoro, ma richiede la dimostrazione della sua essenzialità e insostituibilità rispetto all'attività produttiva di reddito.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la propria qualità di notaio e l'annotazione del veicolo tra i beni ammortizzabili;
tuttavia, non ha fornito prova concreta dell'impossibilità di avvalersi di mezzi alternativi di trasporto né dell'indispensabilità esclusiva del veicolo oggetto di preavviso per lo svolgimento dell'attività professionale.
Ne consegue che non risulta dimostrata quella strumentalità essenziale richiesta dalla norma per impedire l'adozione della misura cautelare.
Quanto all'istanza cautelare, la stessa resta assorbita nel merito della decisione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'Avv.ssa
Difensore 2 che si dichiara antistataria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CENTI FERNANDO, Presidente
GL PE, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6903/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020250001223000
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 11 marzo 2025 il sig. Ricorrente_2 impugnava il preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a cartelle di pagamento afferenti, tra l'altro, a IRAP anno 2013.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 86, comma 2, D.P.R.
602/1973, assumendo la natura strumentale del veicolo rispetto alla propria attività professionale di notaio esercitata in Civitavecchia, non possedendo altri autoveicoli.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la rituale notifica delle cartelle e degli atti presupposti, non impugnati, nonché l'insussistenza della prova circa l'essenzialità e insostituibilità del mezzo.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della pubblica udienza.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, dagli atti prodotti dalla resistente risulta la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo, nonché dei successivi atti della procedura esecutiva, non oggetto di tempestiva impugnazione, con conseguente definitività del credito iscritto a ruolo.
Nel merito, l'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973, nel testo vigente, prevede la possibilità di evitare l'iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di "strumentalità" rilevante ai fini dell'esclusione del fermo non coincide con il mero utilizzo del mezzo per recarsi al lavoro, ma richiede la dimostrazione della sua essenzialità e insostituibilità rispetto all'attività produttiva di reddito.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la propria qualità di notaio e l'annotazione del veicolo tra i beni ammortizzabili;
tuttavia, non ha fornito prova concreta dell'impossibilità di avvalersi di mezzi alternativi di trasporto né dell'indispensabilità esclusiva del veicolo oggetto di preavviso per lo svolgimento dell'attività professionale.
Ne consegue che non risulta dimostrata quella strumentalità essenziale richiesta dalla norma per impedire l'adozione della misura cautelare.
Quanto all'istanza cautelare, la stessa resta assorbita nel merito della decisione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi all'Avv.ssa
Difensore 2 che si dichiara antistataria.