Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2731
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973

    La Corte ha ritenuto che la nozione di strumentalità richiede la dimostrazione dell'essenzialità e insostituibilità del mezzo, non il mero utilizzo per recarsi al lavoro. Il ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla sua qualità di notaio e all'annotazione del veicolo tra i beni ammortizzabili, ma non ha fornito prova concreta dell'impossibilità di avvalersi di mezzi alternativi o dell'indispensabilità esclusiva del veicolo per lo svolgimento dell'attività professionale.

  • Accolto
    Definitività del credito iscritto a ruolo

    Dagli atti prodotti dalla resistente risulta la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo, nonché dei successivi atti della procedura esecutiva, non oggetto di tempestiva impugnazione, con conseguente definitività del credito iscritto a ruolo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2731
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2731
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo