Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 506
Articolo 2Articolo 4
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18 agosto 1949
Art. 3.
Le domande di sussidio di cui al precedente art. 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro il 31 dicembre 1949.
Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625 .
Le domande relative alle chiese ed agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato, per gli edifici di culto, dall'ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal prefetto.
La spesa ammissibile a sussidio non potra' eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.
Il pagamento dei sussidi concessi verra' effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1949