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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI
composto dai signori: dott.ssa Claudia Turco Presidente dott.ssa Rachele Monfredi Giudice rel. est. dott. Valentina Imperiale Giudice all'esito della camera di consiglio svoltasi il 14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc iscritto al N. 6078 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2025, proposto
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Daniele
(CREDITORE) RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
(DEBITORE) RESISTENTE CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore CP_2 CP_3
( LITISCONSORTI Controparte_4
CONCLUSIONI delle PARTI: come da ricorso.
1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.5.25, – creditore procedente nel Parte_1 processo di espropriazione ex art. 543 cpc (RG 1426/24) avviato contro e nei CP_1 confronti dei terzi pignorati in epigrafe indicati – ha proposto reclamo ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc, avverso l'ordinanza (comunicata il 14.5.25) con la quale il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo in applicazione del disposto dell'art. 543 co. V cpc – introdotto dall'art. 1 co. 32 l. 206/21 – che prescrive al creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di notificare al terzo (e nella versione originaria poi modificata con il d. lvo 164/24 anche al debitore) l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
La notifica alle controparti a cura della cancelleria non è andata a buon fine. , alla luce delle CP_5 considerazioni di seguito svolte in ordine all'infondatezza del reclamo, reputa il collegio che un rinvio al fine di rinnovarla si risolverebbe in un inutile aggravio di costi per la parte reclamante.
*****
Nel merito – premesso che la modifica normativa contenuta nell'art. 543 co. V cpc introdotto dall'art. 1 co. 32 della l. 206/21, in base al disposto del comma 37 della medesima disposizione, rientra tra quelle che “si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 22/6/2022), quale è quello definito con l'ordinanza reclamata – il collegio, rileva e osserva quanto segue, ribadendo il proprio consolidato orientamento sulla portata della norma in questione (richiamato pure nelle linee guida pubblicate sul sito del Tribunale).
- E' pacifico (oltre che documentale) che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo e della documentazione attestante l'invio della relativa notifica (al debitore e) ai terzi, è avvenuto dopo l'udienza indicata nell'atto di pignoramento (9.5.24), poi differita d'ufficio.
- Il tenore letterale dell'art. 543 co. V cpc non lascia margini per una interpretazione diversa da quella adottata dal GE, che consenta (come sostenuto dal reclamante alla luce di pronunce di merito di tal segno) di individuare il dies ad quem per il deposito dell'avviso notificato, in quello dell'udienza effettiva (nella specie 25.11.24), invece che in quello dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
- La norma, infatti – dopo aver previsto che “il creditore, entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a
2 ruolo, con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione” – aggiunge che: “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
- Orbene, in forza del principio della scissione degli effetti del processo notificatorio, l'onere del creditore procedente non può che essere riferito agli adempimenti su di lui gravanti e non può dunque essere riferito anche al perfezionamento della notifica. Diversamente, il creditore sarebbe costretto a indicare in citazione un'udienza molto lontana nel tempo (senza neppure essere certo di non incorrere nella sanzione), con un conseguente irrazionale allungamento dei tempi processuali.
- Ad analoghi risultati si giungerebbe se il perfezionamento della notifica andasse necessariamente verificato dal giudice. In molti casi, infatti, la necessità di verificare il perfezionamento della notifica condurrebbe a rinviare il processo nonostante la sussistenza dei presupposti per procedere all'assegnazione e questo comporterebbe, ancora una volta, un allungamento immotivato dei tempi del procedimento esecutivo, con conseguente frustrazione delle esigenze di effettività della tutela del creditore.
- La norma, invero, mira a fare in modo che, non già nelle ipotesi destinate a sfociare in assegnazione, quanto piuttosto nei tanti casi in cui (per svariate ragioni) a tale traguardo non si addivenga, (il debitore, ma soprattutto) i terzi siano messi in condizione di verificare l'esito del procedimento attraverso il numero di ruolo, sì da poter liberare le somme in caso di estinzione e da poter rendere specifiche indicazioni sui preesistenti pignoramenti eventualmente esistenti, agevolando le verifiche sui relativi esiti in caso di dichiarazioni destinate a sfociare in assegnazioni in coda.
- Dunque, la norma ha la funzione di indurre il creditore ad effettuare l'adempimento consistente nell'indicazione del numero di ruolo ai terzi (e al debitore) – utile per le ipotesi in cui non si addiverrà all'assegnazione – nel timore di incorrere nella sanzione dell'inefficacia ove invece vi fossero i presupposti per l'assegnazione.
- E infatti, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 543 cpc la notifica dell'avviso non
è prevista, proprio perché il numero di ruolo è già indicato nel decreto del Giudice che viene notificato (al debitore e) al terzo con l'avvertimento di cui al numero 4 del comma 2^.
- Il legislatore ha voluto assicurare il compimento dell'adempimento nel più breve tempo possibile, lasciando in secondo piano la verifica da parte del giudice (che è solo finalizzata all'irrogazione della “sanzione” e che potrebbe anche non arrivare mai laddove, per esempio, sopravvenisse una rinuncia prima dell'udienza).
3 - Il creditore è dunque tenuto a documentare tempestivamente di avere adempiuto all'invio Par della notifica dell'avviso, da effettuare peraltro non necessariamente a mezzo di sicché resta del tutto irrilevante la restituzione da parte di quest'ultimo, essendo sufficiente laddove Par si opti per tale strumento di notifica la prova della consegna dell'atto da notificare all' da parte del creditore procedente.
- Se questa è la ratio, anche l'interpretazione teleologica conduce a conclusioni coerenti con quelle fondate sull'interpretazione letterale. Un'interpretazione differente, infatti, finirebbe per vanificare il termine stesso atteso che non vi sarebbero ragioni per ancorarlo alla prima udienza di rinvio e non, per esempio, a un'eventuale successiva udienza.
Con il correttivo alla riforma, contenuto nel d. l.vo 164/24, invero è stato eliminato l'obbligo di notifica (e conseguentemente di deposito) dell'avviso al debitore (superfluo a differenza di quello al terzo ai fini sopra indicati), ma la circostanza è irrilevante nel caso di specie atteso che – in disparte ogni considerazione sulla operatività della nuova previsione nel procedimento in questione in ragione della data di entrata in vigore della modifica – nel caso di specie risulta tardivo pure il deposito relativo alla notifica dell'avviso al terzo.
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Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo va dunque respinto.
Considerata la mancata costituzione delle controparti, le spese restano a carico della parte soccombente che le ha sostenute.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta il reclamo
Nulla sulle spese
Palermo, lì 14.07.2025
Il giudice rel. est. dott.ssa Rachele Monfredi
Il Presidente dott.ssa Claudia Turco
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