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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1766/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1766 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 04/12/2024 e vertente
TRA
(c.f. nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Umbra, Via Le Mura n.3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Sorci Alessandro ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Magione via Sacco e Vanzetti 25 B, presso il difensore
RICORRENTE
(c.f. nato a [...], il [...], e residente in [...]CP_1 C.F._2
Umbra, Via Le Mura n.3, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Grilli Daria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Garibaldi n.12, presso il difensore;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: come da note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/09/2023, i ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1
separazione da , coniuge a seguito di matrimonio concordatario contratto in Nocera Umbra CP_1
(PG) in data 28/08/2016, trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Nocera Umbra, dell'anno 2016, parte II, serie A, atto n. 6.
Con domanda riconvenzionale effettuata nella propria costituzione in giudizio, ha chiesto CP_1
venisse pronunciata anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione non sono nati figli.
Nelle more del procedimento di separazione è intervenuto un accordo e le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto del 29/04/2024 nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, così come riportare nelle note del 15/03/2024.
Il Giudice, all'udienza del 04/12/2024 successivamente sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, di fronte al quale la causa è stata rimessa dal Collegio con ordinanza del
29/04/2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto del 29/04/2024 passata in giudicato in data 29/10/2024, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda condizioni di cui al ricorso congiunto:
“Versamento in unica soluzione da parte del Sig. della somma di € 15.000,00 alla Sig.ra CP_1
, quale contributo divorzile una tantum, il giorno fissato per la comparizione delle parti nel Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da bonificare all'iban che sarà comunicato dalla sig.ra Parte_1
Spese compensate.”
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, per come dalle stesse valutati, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nocera
Umbra (PG) in data 28/08/2016, trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Nocera Umbra, dell'anno 2016, parte II, serie A, atto n 6.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nocera Umbra di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1766 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 04/12/2024 e vertente
TRA
(c.f. nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Umbra, Via Le Mura n.3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Sorci Alessandro ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Magione via Sacco e Vanzetti 25 B, presso il difensore
RICORRENTE
(c.f. nato a [...], il [...], e residente in [...]CP_1 C.F._2
Umbra, Via Le Mura n.3, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Grilli Daria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Garibaldi n.12, presso il difensore;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: come da note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/09/2023, i ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1
separazione da , coniuge a seguito di matrimonio concordatario contratto in Nocera Umbra CP_1
(PG) in data 28/08/2016, trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Nocera Umbra, dell'anno 2016, parte II, serie A, atto n. 6.
Con domanda riconvenzionale effettuata nella propria costituzione in giudizio, ha chiesto CP_1
venisse pronunciata anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione non sono nati figli.
Nelle more del procedimento di separazione è intervenuto un accordo e le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto del 29/04/2024 nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, così come riportare nelle note del 15/03/2024.
Il Giudice, all'udienza del 04/12/2024 successivamente sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, di fronte al quale la causa è stata rimessa dal Collegio con ordinanza del
29/04/2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto del 29/04/2024 passata in giudicato in data 29/10/2024, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda condizioni di cui al ricorso congiunto:
“Versamento in unica soluzione da parte del Sig. della somma di € 15.000,00 alla Sig.ra CP_1
, quale contributo divorzile una tantum, il giorno fissato per la comparizione delle parti nel Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da bonificare all'iban che sarà comunicato dalla sig.ra Parte_1
Spese compensate.”
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, per come dalle stesse valutati, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nocera
Umbra (PG) in data 28/08/2016, trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Nocera Umbra, dell'anno 2016, parte II, serie A, atto n 6.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nocera Umbra di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
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